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Bonus straordinario per le famiglie (Newsletter della Storia dei Sordi n. 644 del 10 febbraio 2009)

Bonus straordinario per le famiglie

Nel pacchetto delle misure anticrisi, varato dal governo alla fine dello scorso mese, è previsto in favore dei nuclei familiari a basso reddito, un bonus straordinario di sostegno (art.1 decreto legge 185/2008).

Attenzione! C’è tempo fino al 28 febbraio 2009 per inoltrare la richiesta (art.1 DL 185/2008 convertito con modifiche nella legge n.2/2009).

Il bonus – valido solo per il 2009 – consiste in una somma variabile dai 200 a 1000 euro a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008.

L’agenzia delle Entrate ha emanato il 3 febbraio 2009 una circolare esplicativa sul bonus (circolare n.2/2009).

Il bonus si ottiene presentando una domanda (autocertificazione) al datore di lavoro (sostituto d’imposta) o all’Ente che eroga la pensione o direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Per rendere operativa la procedura, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a stabilire le caratteristiche del modello utile per richiedere il bonus (provvedimento 5 dicembre 2008).

Le scadenze per richiedere l’agevolazione dipendono dall’anno d’imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus.

A questo riguardo, ci sono due le alternative:

– chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009 (e non più il 31 gennaio 2009), utilizzando il modello “sostituto” predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009 (e non più il 31 marzo 2009), utilizzando il modello denominato “agenzia”.

– coloro che, invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.

A quanto ammonta il bonus
– 200 € per pensionati unici componenti del nucleo familiare con reddito non superiore a 15.000 €
– 300 € per nucleo familiare di due componenti con reddito non superiore a 17.000 €
– 450 € per nucleo familiare con 3 componenti e reddito complessivo non superiore a 17.000 €
– 500 € per nucleo familare con 4 componenti e reddito complessivo non superiore a 20.000 €
– 600 € per nucleo familiare con 5 componenti e reddito complessivo di 20.000 €
– 1.000 € per nucleo familiare con più di 5 componenti e reddito complessivo non superiore a 22.000 €
– 1.000 € per nucleo familiare con portatori di handicap a carico e reddito complessivo non superiore a 35.000 €
Fonte: governo.it


Mille euro a famiglie con reddito fino a 35mila euro e con un portatore di handicap. Fisco, prime erogazioni bonus famiglia entro 31 marzo. Presentazione della domanda entro il 28 febbraio al sostituto d’imposta e al 30 aprile 2009 all’Agenzia delle Entrate

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Piu’ tempo per richiedere ed erogare il bonus famiglia. La legge di conversione del dl 185 del 2008 ha, infatti, spostato dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per presentare la domanda del bonus ai sostituti d’imposta.

Di conseguenza, datori di lavoro ed enti pensionistici erogheranno il beneficio entro il 31 marzo 2009 e, nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia i fondi per elargire il bonus, il contribuente ha un mese in piu’ per presentare la domanda in via telematica all’Agenzia delle entrate: la scadenza e’ stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2009.

Il chiarimento e’ contenuto nella circolare 2/E con cui l’Agenzia precisa anche che il bonus di mille euro va alle famiglie, con reddito complessivo fino a 35mila euro, quando fra i componenti del nucleo e’ presente un portatore di handicap, sia esso coniuge, figlio o altro familiare del richiedente, purche’ fiscalmente a carico.

I componenti del nucleo familiare, i cui redditi concorrono alla determinazione del reddito complessivo, sono: il richiedente stesso, il coniuge non separato, anche se non fiscalmente a carico, i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico, ogni altra persona convivente, purche’ fiscalmente a carico.

Il documento di prassi chiarisce inoltre che la residenza in Italia e’ richiesta solo per il richiedente del bonus, mentre non e’ condizione necessaria per il coniuge non separato, per i figli o altri familiari a carico.


Si segnala che sul sito dell’Agenzia delle Entrate,  alla  pagina cliccando qui è disponibile un “Test” di facile compilazione che, in pochi passi, offre la possibilità di conoscere se si ha diritto o meno al bonus e in che misura.

Al riguardo, giova precisare che il familiare portatore di handicap presente nel nucleo deve essere a carico del richiedente.

A cura dell’Uff. Affari Generali ENS


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Newsletter della Storia dei Sordi n. 644 del 10  febbraio 2009

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