Iscriviti: Feed RSS
cerca nel sito
Inserimento al lavoro delle persone con disabilità
Inserimento al lavoro delle persone con disabilità
Il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha fissato, con una nota diramata il 17 novembre 2008, contenuti e modalità della domanda che i datori di lavoro possono presentare per essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in alcune province un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori da assumere in altre province (compensazione territoriale interregionale).
La compensazione territoriale è un istituto previsto dall’art.5 della Legge n.68 del 12 marzo 1999, che ha come finalità la promozione dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Si tratta della possibilità, per i datori di lavoro che hanno più unità produttive, di accentrare le assunzioni dei disabili dove la struttura aziendale è meglio organizzata per il loro inserimento e quindi assumere in eccesso in una o più unità, utilizzando la compensazione territoriale.
Le modalità di presentazione dell’istanza
– l’istanza, in bollo del valore di euro 14,62 ogni quattro facciate, deve essere inviata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Mercato del Lavoro – Divisione III, Via Cesare de Lollis 12, 00185 Roma
– copia deve essere trasmessa, a cura della società richiedente, anche al Servizio Provinciale della sede legale e ai Servizi Provinciali interessati alla richiesta di compensazione
– deve riportare i dati conoscitivi relativi alla società, al personale in servizio (aggiornati alla data dell’istanza), agli obblighi di assunzione
– per le province interessate alla compensazione territoriale, è necessario indicare la provincia interessata alle maggiori assunzioni dei soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, nonché la provincia interessata alle minori assunzioni. Qualora la società individui più province come destinatarie delle maggiori assunzioni di soggetti protetti, per ciascuna provincia dalla quale si chiede lo spostamento degli obblighi, deve essere indicata la provincia destinataria
– deve riportare i dati relativi alla titolarità di altri provvedimenti (da allegare in copia, es. un precedente provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale)
deve contenere la motivazione (in riferimento alla situazione organizzativa aziendale, tale da giustificare la richiesta di spostamento degli obblighi occupazionali).
Il provvedimento finale viene adottato in seguito a valutazione dell’ammissibilità della domanda di compensazione, in relazione alla motivazione, alla situazione organizzativa dell’azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale; è emanato entro 150 giorni dal ricevimento della domanda (DPR 333/2000). Trascorso il predetto termine senza che l’amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia compiuto atti che interrompono il decorso del termine, la domanda si intende accolta.
Fonte: Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali