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Nuove regole per la patente nautica alle persone con disabilità (Newsletter della Storia dei Sordi n. 576 del 3 novembre 2008)
Nuove regole per la patente nautica alle persone con disabilità
Era un’opportunità finora largamente preclusa – alle persone con disabilità – quella di poter arrivare a conseguire una patente nautica. Il nuovo Codice per la Nautica da Diporto, recentemente emanato, fissa ora una serie di regole che sembrano semplificare le cose, anche se alcune precisazioni sono necessarie
Il nuovo Codice per la Nautica da Diporto, recentemente prodotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto n. 146 del 29 luglio 2008, affronta anche la questione del rilascio della patente nautica alle persone con disabilità – da parte delle capitanerie di porto, degli uffici circondariali marittimi o della motorizzazione civile a seconda del limite della navigazione dalla costa – opportunità finora in larga misura preclusa.
In particolare le patenti nautiche di categoria C (articolo 27 del Decreto) abilitano (per un periodo più breve rispetto alle altre) alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore ai 24 metri, richiedendo per altro la presenza a bordo di un’altra persona in qualità di ospite, di età non inferiore ai 18 anni, «idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare».
L’unità dev’essere inoltre munita di un dispositivo elettronico in grado di consentire, «in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori».
Secondo Carlo Giacobini, responsabile del Servizio HandyLex.org, che dedica un’ampia analisi al provvedimento, «la prescrizione del citato dispositivo elettronico per le patenti nautiche di categoria C non appare del tutto comprensibile. Ci si chiede infatti perché questa limitazione debba essere limitata ad esse, cioè quale sia la differenza se il "capitano" caduto in mare sia un disabile o no. Inoltre non è chiaro se la disattivazione dei motori debba essere contestuale alla caduta fuoribordo o se debba esservi un dispositivo fisso sull’imbarcazione che qualunque componente dell’equipaggio può attivare. Per essere contestuale, la disattivazione dovrebbe necessariamente essere "radiocontrollata". Infine, non si comprende dal Decreto se di questo dispositivo debba essere dotata solo la persona con disabilità responsabile della "direzione" o anche ogni membro dell’equipaggio».
A fissare poi i requisiti fisici per l’idoneità, è il primo allegato del Decreto, ove si elencano dapprima le patologie e le affezioni che consentono il conseguimento e la convalida della patente nautica di qualsiasi categoria (quindi anche A o B), purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza dela navigazione (primo paragrafo), poi le patologie e le menomazioni che consentono solo il rilascio della patente C (secondo paragrafo).
Queste ultime sono divise in minorazioni anatomiche o funzionali agli arti da una parte, mentre dall’altre l’elenco delle patologie è più dettagliato (encefalite; sclerosi multipla; miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; malattie del sistema nervoso periferico; postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico).
Anche qui, per altro, il Decreto precisa che qualora tali patologie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, possono essere rilasciate anche le patenti A o B, con una validità limitata a due anni.
«Come si potrà notare – sottolinea ancora Giacobini – alle commissioni mediche locali è concesso un ampio margine di discrezionalità. Il timore è dunque che venga applicato pedissequamente, senza una lettura attenta dell’allegato 1, il secondo comma dell’articolo 37 che afferma rigidamente: «Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato 1, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C». Mentre, come si è visto, vi possono essere delle significative eccezioni». (S.B.)
L’ampio servizio citato nel testo, pubblicato da HandyLex.org, è disponibile cliccando qui.
Fonte: superando.it – nw576
Newsletter della Storia dei Sordi n. 576 del 3 novembre 2008