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Possibilità di interrompere le procedure di avviamento obbligatorio dei lavoratori disabili (Newsletter della Storia dei Sordi n. 559 del 9 ottobre 2008)

Possibilità di interrompere le procedure di avviamento obbligatorio dei lavoratori disabili. Computabilità dei lavoratori disabili assunti al di fuori delle liste.

Con Nota del 12 settembre 2008, n. 40 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in risposta ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiarito che il datore di lavoro può computare nella quota di riserva anche lavoratori disabili con invalidità non inferiore al 60% assunti al di fuori del collocamento obbligatorio.
Dunque è possibile computare nella quota di riserva anche i lavoratori disabili assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità civile non inferiore al 60% o un’invalidità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale superiore al 33% e l’inabilità a svolgere le mansioni precedentemente assegnate.

Tale computabilità dei lavoratori in possesso della certificazione attestante tale grado di invalidità non è subordinata alla preventiva iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili, né alla stipula di una convenzione con i Servizi competenti, ma deve essere semplicemente comunicata ai Servizi competenti.
Se il dipendente ha ottenuto la necessaria certificazione in costanza di rapporto di lavoro, non può considerarsi imputabile al datore di lavoro la scopertura venutasi a determinare nel lasso di tempo intercorso fra la richiesta di verifica dello stato invalidante ed il successivo accertamento sanitario.
Pertanto se sono già in corso delle procedure di avviamento obbligatorio da parte dei Servizi competenti, queste saranno sospese in attesa dell’esito dell’accertamento sanitario.
Tale sospensione, evidentemente, sarà solo parziale se il numero dei lavoratori per i quali venga richiesta la visita di controllo risulti inferiore a quello degli avviamenti in corso.

In caso di accertamento negativo circa la sussistenza del grado di invalidità utile ai fini del computo del lavoratore nella quota di riserva, tuttavia, anche al fine di evitare possibili manovre dilatorie, potrà valutarsi l’imputabilità al datore di lavoro della scopertura venutasi a determinare nel lasso di tempo intercorso fra la sospensione delle procedure di avviamento e l’accertamento medico.
Ciò, in particolare, quando non sia stata effettivamente riscontrata alcuna invalidità ovvero sia stata riscontrata una percentuale di invalidità notevolmente e quindi prevedibilmente inferiore alla soglia utile ai fini del collocamento obbligatorio.

Nota Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 2008, n. 40 in formato pdf

Fonte: diariodelweb.it – nw559


Newsletter della Storia dei Sordi n. 559 del 9 ottobre 2008

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