Iscriviti: Feed RSS
cerca nel sito
Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità, anche la lingua dei segni (Newsletter della Storia dei Sordi n. 533 del 4 luglio 2008)
Con Decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica Amministrazione sotto il Governo Prodi in data 30 aprile 2008 ha disposto le Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili. Ecco il testo del decreto:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 30 APRILE 2008 – REGOLE TECNICHE DISCIPLINANTI L’ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI DIDATTICI E FORMATIVI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008)
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l’art. 5, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l’art. 2, comma 2, che prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per dettare le specifiche regole tecniche che disciplinano l’accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all’art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale è stato, tra l’altro, istituito il Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma 7);
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale è stato, tra l’altro, istituito il Ministero dell’università e della ricerca (art. 1, comma 8);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale e’ stata conferita al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, tra l’altro, la delega in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni e ambito d’applicazione
1. Ai fini del presente decreto s’intendono per:
a) accessibilità: ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, gli strumenti e le soluzioni tecniche che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
c) strumenti didattici e formativi: programmi informatici e documenti in formato elettronico usati nei processi di istruzione e apprendimento. Sono tali, ad esempio, il software didattico e i documenti elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche con programmi applicativi diversi dal software didattico, usati come strumenti di lavoro nell’attività scolastica o essi stessi oggetto di studio e addestramento;
d) software didattico: programmi applicativi informatici finalizzati espressamente a supportare gli apprendimenti e deliberatamente realizzati con tale finalità. Sono tali, ad esempio, i programmi basati sull’alternanza spiegazione – verifica (tutoriali), e quelli basati sullo schema: domanda – risposta – verifica (eserciziari), gli ambienti aperti orientati alla costruzione autonoma del sapere (in cui si perseguono specifici obiettivi di apprendimento senza vincolare lo studente con esplicite richieste), i programmi per effettuare prove o valutazioni, gli ambienti di simulazione riproduzioni simulate di fenomeni che consentono l’interattività da parte dello studente), i giochi educativi con contenuti di apprendimento offerti in modalità gioco), i corsi interattivi di lingua straniera;
e) fruibilità: ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto;
f) stile di paragrafo: nome associato a un insieme di comandi utilizzati per la composizione grafica del testo secondo un preciso formato (formattazione) che specifica la funzione di una parte di testo nella struttura logica dell’intero documento;
g) tecnologie Web, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera oo), del decreto ministeriale 8 luglio 2005: «insieme degli standard definiti dall’Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) e delle raccomandazioni del Consorzio World Wide Web (W3C Recommendation) finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo HTTP di trasferimento di un ipertesto (Hyper Text Transfer Protocol), comunemente definite tecnologie Internet»;
h) interfaccia utente: ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera v),
del decreto ministeriale 8 luglio 2005, programma informatico che gestisce il rapporto dell’utente da, e verso, un elaboratore in modo interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione basata su metafore grafiche (interfaccia grafica), oppure attraverso comandi impartiti in modo testuale (interfaccia testuale).
Art. 2.
Requisiti tecnici
1. Il presente decreto detta le regole tecniche che disciplinano l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi di cui all’art. 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
2. Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme definite nel decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, in particolare negli allegati «A» e «B» al decreto stesso.
3. I documenti elettronici di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), ove si tratti dei libri di testo di cui all’art. 5, comma 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono forniti su supporto digitale contenente:
a) la copia del libro di testo in formato elettronico;
b) il relativo programma di lettura, che rispetti i requisiti dell’allegato D del decreto ministeriale 8 luglio 2005, nell’ultima versione ufficiale disponibile al momento della fornitura e senza vincoli onerosi di licenza d’uso;
c) le istruzioni d’uso indicanti, fra l’altro, l’organizzazione del contenuto del supporto digitale, le modalità di installazione e di utilizzo del materiale fornito.
4. La copia del testo di cui al precedente comma 3, punto a), é redatta seguendo le linee guida per l’accessibilità pubblicate e rese disponibili dal produttore del programma di lettura e rispettando le «Linee guida editoriali per i libri di testo», di cui all’allegato «A», che fa parte integrante del presente decreto.
5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilità definiti nell’allegato «D» del citato decreto ministeriale 8 luglio
2005.
6. Per il software didattico espressamente e deliberatamente realizzato per agevolare e favorire i processi di apprendimento e integrazione dei soggetti disabili, i requisiti richiamati al precedente comma 5 sono applicati compatibilmente con le particolari finalità educative del software stesso.
7. Ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il software didattico utilizzato da alunni disabili per valutazioni formali di profitto nella scuola secondaria di secondo grado consente tempi piu’ lunghi per l’effettuazione delle prove.
8. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009 ed e’ periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle normative internazionali dell’Unione europea in materia di accessibilità e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2008
Il Ministro per le riforme e l’innovazione
nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro della pubblica istruzione
Fioroni
Il Ministro dell’università e della ricerca
Mussi
Allegato A
LINEE GUIDA EDITORIALI PER I LIBRI DI TESTO
Requisito 1.
Enunciato: organizzare e delineare la struttura logica del libro di testo utilizzando gli stili di paragrafo.
Requisito 2.
Enunciato: preservare le caratteristiche logiche e strutturali del libro di testo originale nella corrispondente versione elettronica. Garantire che il corretto ordine di lettura sia
preservato anche quando il testo eventualmente suddiviso in blocchi o in colonne venga presentato in modo linearizzato.
Requisito 3.
Enunciato: fornire i libri di testo di un sommario navigabile che permetta il collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e prevedere idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all’indice o ai contenuti alla fine di ciascuna sezione. Dotare gli elementi informativi a corredo del testo, tra i quali note e relativi rimandi e riquadri di approfondimento, di collegamenti ipertestuali espliciti al punto o all’elemento corrispondente nel testo principale.
Requisito 4.
Enunciato: evitare di utilizzare immagini o altri elementi
grafici per rappresentare contenuti testuali. Dotare le immagini, i grafici e le tabelle utilizzate a scopo didattico di didascalie esaurienti che forniscano informazioni equivalenti commisurate alla funzione esercitata dall’oggetto originale nello specifico contesto.
Collegare esplicitamente le didascalie all’immagine a cui si riferiscono tramite numerazione sequenziale contestualizzata all’organizzazione del libro.
Requisito 5.
Enunciato: garantire che i contenuti sottoposti a ingrandimento siano visualizzati nel rispetto dell’ordine di presentazione originale ed evitare che per la loro lettura si debba ricorrere alla barra di scorrimento orizzontale del programma di lettura utilizzato.
Requisito 6.
Enunciato: consentire la esportazione dei contenuti del libro di testo o di sue parti nel rispetto della normativa sul diritto d’autore.
Requisito 7.
Enunciato: garantire che il libro di testo non contenga
protezioni o altri vincoli che inibiscano o limitino le funzioni di
gestione del programma di lettura, la personalizzazione della modalità di visualizzazione, ivi compresi i colori del testo e dello sfondo, e l’interfacciamento con le tecnologie assistive.
Allegato B
LINEE GUIDA PER L’ACCESSIBILITÀ E LA FRUIBILITÀ DEL SOFTWARE DIDATTICO DA PARTE DEGLI ALUNNI DISABILI
Premessa.
I requisiti tecnici per l’accessibilità degli applicativi in
generale sono già definiti nel decreto ministeriale M.I.T. 8 luglio 2006, allegato D (Requisiti tecnici di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale).
In aggiunta ai suddetti requisiti, dati gli scopi particolari e
la natura stessa del software didattico e al fine di favorire il
raggiungimento dell’obiettivo di integrazione sul quale e’ costituito il sistema scolastico italiano, si e’ reputato opportuno individuare una serie di fattori aggiuntivi valorizzanti che potessero meglio descrivere la capacità del prodotto di adattarsi alle specifiche esigenze del singolo progetto educativo.
La personalizzazione della didattica, che e’ alla base del
processo di integrazione nella nostra scuola, richiede infatti strumenti flessibili e quindi adattabili alle particolari esigenze di ciascun alunno affinche’ tutti possano partecipare nel modo più significativo possibile alle attività della classe, pur con modalità ed eventualmente con obiettivi diversi.
Fermo restando dunque il rispetto degli 11 requisiti di
accessibilità definiti nell’allegato D del decreto ministeriale citato, si indicano qui di seguito gli ulteriori fattori che è opportuno considerare nella progettazione del software didattico.
1 – Rispetto delle impostazioni generali dell’utente.
Il programma dovrà mantenere i valori impostati, a livello del sistema operativo, del numero dei colori, del livello di contrasto e degli attributi del carattere, delle impostazioni del mouse ed è in grado di funzionare perfettamente, adeguandosi automaticamente, alle impostazioni preesistenti. In alternativa prevede un menu di personalizzazione che consente di impostare manualmente i valori e le caratteristiche desiderati.
Il software si adatterà dinamicamente alle dimensioni reali dello schermo, rispettando le scelte dall’utente.
2 – Regolazione dei tempi.
In tutte le attività che prevedono un tempo di esecuzione o di consultazione e’ importante poter regolare la durata predefinita nonché disattivare completamente la temporizzazione.
Eventuali limiti di tempo vanno chiaramente comunicati all’utente.
Si ricorda che per consentire l’osservanza dell’art. 16, terzo comma, delle legge n. 104/92, la possibilità di regolare i tempi di esecuzione e’ da considerarsi requisito irrinunciabile quando il software didattico e’ usato per valutazioni formali di profitto nella scuola secondaria di secondo grado.
3 – Regolazione della velocità.
Se sono presenti oggetti dinamici, caratterizzati da movimento, variazione di forma, colore o altro, e’ opportuno poter regolare la velocità degli spostamenti e degli altri eventi soprattutto quando si chiede all’utente di riconoscerli, comprenderne il significato, intercettarli o intervenire su di essi.
4 – Testi scritti.
Per ogni testo, sia in fase di lettura che di scrittura, deve
essere possibile definire il tipo di carattere, le dimensioni, il
colore dei caratteri e dello sfondo.
Il programma prevede la personalizzazione degli attributi del testo scritto, compreso quello dei bottoni e dei menu: tipo, stile, colore del corpo e dello sfondo. L’ingrandimento dei caratteri avviene sempre riorganizzando l’impaginazione del documento affinché non si debba mai ricorrere allo scorrimento orizzontale della finestra per poter leggere l’intera riga.
In caso di documenti lunghi, e’ importante poter agire anche sui parametri di formattazione del paragrafo che condizionano la difficoltà di lettura, in particolare la lunghezza della riga e delle dimensioni dell’interlinea.
Vanno sempre osservate le regole di leggibilità grafica.
E’ utile prevedere la possibilità di scegliere tra una scrittura
interamente in maiuscolo e una maiuscolo/minuscolo.
Nel caso di consegne, suggerimenti e indicazioni di lavoro, affiancare al testo scritto una riproduzione iconico-grafico, o in lingua dei segni o in riproduzione vocale.
E’ utile che eventuali testi inseriti nel software didattico possano essere esportati in modo accessibile ed editabile, nel rispetto dei diritto dell’autore, per essere adattati alle esigenze del singolo alunno, intervenendo nella presentazione grafica, nonché predisponendo stampe alternative in braille o ingrandite.
Se la tecnologia lo consente, vanno inserite le indicazioni relative alla lingua del testo affinche’ la sintesi vocale possa essere automaticamente impostata secondo le regole di pronuncia corrispondenti.
5 – Immagini e colori.
E’ utile poter personalizzare i fondamentali elementi costitutivi dei disegni, in particolare lo spessore delle linee, i colori principali e le dimensioni di eventuali testi inglobati. Questo é particolarmente importante quando il disegno ha una elevata funzione informativa, ad esempio nel caso di grafici, diagrammi, carte geografiche, mappe concettuali o altro. In questi casi inoltre il testo alternativo, necessario per tutte le immagini significative, deve essere particolarmente dettagliato ed esaustivo.
Per tutte le immagini complesse o importanti dal punto di vista dell’informazione e’ prevista la possibilità di ingrandimento a tutto schermo, senza eccessiva perdita di definizione.
6 – Suoni e voci.
L’utente potrà regolare facilmente il volume dei suoni nonché disattivarli totalmente.
Nei messaggi parlati va evitata la confusione di voci sovrapposte e ridotto al minimo il disturbo derivante da suoni o musiche di sottofondo.
7 – Feedback.
E’ utile poter personalizzare le modalità di erogazione del feedback, soprattutto quando si fa uso di effetti speciali di forte impatto percettivo che possono risultare problematici per alcune tipologie di utenti.
8 – Livelli di difficoltà e gradualità.
All’interno dei differenti livelli di difficoltà che il software offre all’utente, e’ opportuno prevedere elementi di facilitazione che consentano all’insegnante di definire per gli alunni con ritardi o disturbi di apprendimento un percorso almeno in parte simile a quello dei compagni.
Legge 9 gennaio 2004, n.4
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004
Art. 1. (Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3. (Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
Art. 4. (Obblighi per l’accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 6. (Verifica dell’accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.
Art. 7. (Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all’articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l’accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l’accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
Art. 8. (Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilità.
Art. 9. (Responsabilità)
1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10. (Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità;
b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l’accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 11. (Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui all’articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 12. (Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
nw533
Newsletter della Storia dei Sordi n. 533 del 4 luglio 2008