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Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità, anche la lingua dei segni (Newsletter della Storia dei Sordi n. 533 del 4 luglio 2008)

Con Decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica Amministrazione sotto il Governo Prodi in data 30 aprile 2008 ha disposto le Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili. Ecco il testo del decreto:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 30 APRILE 2008 – REGOLE TECNICHE DISCIPLINANTI L’ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI DIDATTICI E FORMATIVI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008)

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n. 4, recante «Disposizioni per favorire  l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l’art. 5, comma 1;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  per  favorire  l’accesso  dei  soggetti  disabili  agli strumenti informatici»  ed  in  particolare  l’art.  2,  comma 2,  che  prevede l’emanazione  di un apposito decreto del Ministro per l’innovazione e le   tecnologie,   di   concerto  con  il  Ministro  dell’istruzione, dell’università  e  della  ricerca, per dettare le specifiche regole tecniche  che  disciplinano  l’accessibilità, da parte degli utenti, agli  strumenti  didattici  e  formativi  di cui all’art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
Vista  la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con modificazioni  del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale è stato,  tra  l’altro,  istituito  il  Ministero  della pubblica istruzione (art. 1, comma 7);
Vista  la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con modificazioni  del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale è stato,  tra  l’altro,  istituito  il Ministero dell’università e della ricerca (art. 1, comma 8);
Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 15 giugno  2006,  con  il quale e’ stata conferita al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, tra l’altro, la  delega  in  materia  di  innovazione  organizzativa, gestionale e tecnologica;
Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Sentito  il  Centro  nazionale  per  l’informatica  nella  pubblica
amministrazione  (CNIPA)  di  cui  al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;
Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno   1986,   n.  317,   modificata  dal  decreto  legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni e ambito d’applicazione
1. Ai fini del presente decreto s’intendono per:
a) accessibilità:  ai  sensi  dell’art.  2, comma 1, lettera a), della   legge   9 gennaio  2004,  n.  4,  la  capacità  dei  sistemi informatici,  nelle  forme  e  nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche,  di  erogare  servizi  e fornire informazioni fruibili, senza  discriminazioni,  anche  a  coloro  che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) tecnologie   assistive:   ai   sensi   dell’art.  2,  comma 1, lettera b),  della  legge  9 gennaio  2004,  n. 4, gli strumenti e le soluzioni  tecniche che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
c) strumenti  didattici  e  formativi:  programmi  informatici  e documenti  in  formato elettronico usati nei processi di istruzione e apprendimento.  Sono  tali,  ad  esempio,  il software didattico e i documenti  elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche con  programmi applicativi diversi dal software didattico, usati come strumenti  di  lavoro nell’attività scolastica o essi stessi oggetto di studio e addestramento;
d) software    didattico:   programmi   applicativi   informatici finalizzati   espressamente   a   supportare   gli apprendimenti  e deliberatamente realizzati con tale finalità. Sono tali, ad esempio, i   programmi   basati   sull’alternanza   spiegazione –   verifica (tutoriali),  e  quelli  basati  sullo  schema:  domanda – risposta – verifica   (eserciziari),   gli   ambienti   aperti orientati  alla costruzione  autonoma  del  sapere  (in  cui  si perseguono specifici obiettivi  di apprendimento senza vincolare lo studente con esplicite richieste),  i  programmi  per effettuare  prove  o valutazioni, gli ambienti  di  simulazione riproduzioni  simulate  di  fenomeni  che consentono l’interattività  da  parte  dello  studente),  i  giochi educativi con  contenuti  di  apprendimento  offerti  in  modalità gioco), i corsi interattivi di lingua straniera;
e) fruibilità:  ai  sensi  dell’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° marzo 2005, n. 75, la caratteristica  dei  servizi  di  rispondere a criteri di facilità e semplicità  d’uso,  di  efficienza,  di  rispondenza  alle esigenze dell’utente,   di   gradevolezza  e  di  soddisfazione nell’uso  del prodotto;
f) stile  di  paragrafo:  nome  associato a un insieme di comandi utilizzati  per  la composizione grafica del testo secondo un preciso formato  (formattazione)  che  specifica  la funzione di una parte di testo nella struttura logica dell’intero documento;
g) tecnologie  Web,  ai  sensi dell’art. 1, comma 1, lettera oo), del  decreto  ministeriale  8 luglio  2005:  «insieme  degli standard definiti  dall’Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO)  e  delle  raccomandazioni  del  Consorzio  World Wide Web (W3C Recommendation) finalizzato  a  veicolare  informazioni  o  erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo HTTP di trasferimento di un ipertesto  (Hyper  Text  Transfer Protocol), comunemente definite tecnologie Internet»;
h) interfaccia utente: ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera v),
del  decreto  ministeriale  8 luglio  2005, programma informatico che gestisce  il rapporto dell’utente da, e verso, un elaboratore in modo interattivo,  realizzato  attraverso  una rappresentazione basata su metafore  grafiche  (interfaccia grafica), oppure attraverso comandi impartiti in modo testuale (interfaccia testuale).
Art. 2.
Requisiti tecnici
1.  Il  presente  decreto detta le regole tecniche che disciplinano l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi di cui all’art. 5  della  legge  9 gennaio 2004, n. 4, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
2.  Agli  strumenti  didattici  e  formativi  veicolati  attraverso tecnologie  Web  si  applicano  le  norme  definite  nel  decreto del Ministro   per  l’innovazione  e  le  tecnologie  8 luglio  2005,  in particolare negli allegati «A» e «B» al decreto stesso.
3.  I documenti elettronici di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), ove  si  tratti  dei  libri di testo di cui all’art. 5, comma 2 della legge  9 gennaio  2004,  n.  4,  sono  forniti  su  supporto digitale contenente:
a) la copia del libro di testo in formato elettronico;
b) il  relativo  programma  di  lettura, che rispetti i requisiti dell’allegato  D  del decreto ministeriale 8 luglio 2005, nell’ultima versione  ufficiale  disponibile  al  momento della fornitura e senza vincoli onerosi di licenza d’uso;
c) le  istruzioni  d’uso indicanti, fra l’altro, l’organizzazione del  contenuto del supporto digitale, le modalità di installazione e di utilizzo del materiale fornito.
4.  La  copia  del testo di cui al precedente comma 3, punto a), é redatta  seguendo  le  linee  guida per l’accessibilità pubblicate e rese   disponibili   dal   produttore  del  programma  di  lettura  e rispettando  le «Linee guida editoriali per i libri di testo», di cui all’allegato «A», che fa parte integrante del presente decreto.
5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilità definiti  nell’allegato  «D» del citato decreto ministeriale 8 luglio
2005.
6.  Per  il  software  didattico  espressamente  e  deliberatamente realizzato  per  agevolare  e  favorire i processi di apprendimento e integrazione   dei  soggetti disabili,  i  requisiti  richiamati  al precedente  comma 5 sono applicati compatibilmente con le particolari finalità educative del software stesso.
7.  Ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,   il  software  didattico  utilizzato  da  alunni  disabili per valutazioni  formali  di  profitto nella scuola secondaria di secondo grado consente tempi piu’ lunghi per l’effettuazione delle prove.
8.   Il   presente  decreto  ha  efficacia  a  decorrere  dall’anno scolastico   2008-2009   ed   e’  periodicamente  aggiornato per  il tempestivo  recepimento  delle  normative  internazionali dell’Unione europea in materia di accessibilità e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2008
Il Ministro per le riforme e l’innovazione
nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro della pubblica istruzione
Fioroni
Il Ministro dell’università e della ricerca
Mussi


Allegato A
LINEE GUIDA EDITORIALI PER I LIBRI DI TESTO
Requisito 1.
Enunciato:  organizzare e delineare la struttura logica del libro di testo utilizzando gli stili di paragrafo.
Requisito 2.
Enunciato:  preservare  le  caratteristiche logiche e strutturali del   libro   di   testo   originale  nella  corrispondente  versione elettronica.   Garantire  che  il  corretto  ordine  di  lettura  sia
preservato anche quando il testo eventualmente suddiviso in blocchi o in colonne venga presentato in modo linearizzato.
Requisito 3.
Enunciato: fornire i libri di testo di un sommario navigabile che permetta  il  collegamento  diretto  ai  corrispondenti  contenuti  e prevedere  idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all’indice o  ai  contenuti  alla  fine di ciascuna sezione. Dotare gli elementi informativi  a corredo del testo, tra i quali note e relativi rimandi e riquadri di approfondimento, di collegamenti ipertestuali espliciti al punto o all’elemento corrispondente nel testo principale.
Requisito 4.
Enunciato:  evitare  di  utilizzare  immagini  o  altri  elementi
grafici  per  rappresentare contenuti testuali. Dotare le immagini, i grafici  e  le  tabelle  utilizzate  a  scopo didattico di didascalie esaurienti  che  forniscano informazioni equivalenti commisurate alla funzione  esercitata dall’oggetto originale nello specifico contesto.
Collegare   esplicitamente   le  didascalie  all’immagine  a  cui  si riferiscono    tramite   numerazione   sequenziale   contestualizzata all’organizzazione del libro.
Requisito 5.
Enunciato:  garantire  che i contenuti sottoposti a ingrandimento siano   visualizzati   nel   rispetto  dell’ordine  di  presentazione originale  ed evitare che per la loro lettura si debba ricorrere alla barra di scorrimento orizzontale del programma di lettura utilizzato.
Requisito 6.
Enunciato:  consentire la esportazione dei contenuti del libro di testo  o  di  sue  parti  nel  rispetto  della  normativa sul diritto d’autore.
Requisito 7.
Enunciato:   garantire   che  il  libro  di  testo  non  contenga
protezioni  o  altri vincoli che inibiscano o limitino le funzioni di
gestione   del  programma  di  lettura,  la  personalizzazione  della modalità di visualizzazione, ivi compresi i colori del testo e dello sfondo, e l’interfacciamento con le tecnologie assistive.

Allegato B
LINEE GUIDA PER L’ACCESSIBILITÀ E LA FRUIBILITÀ DEL SOFTWARE DIDATTICO  DA PARTE DEGLI ALUNNI DISABILI

Premessa.
I  requisiti  tecnici  per  l’accessibilità degli applicativi in
generale  sono già definiti nel decreto ministeriale M.I.T. 8 luglio 2006,  allegato D (Requisiti tecnici di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale).
In  aggiunta  ai suddetti requisiti, dati gli scopi particolari e
la  natura  stessa  del  software  didattico e al fine di favorire il
raggiungimento dell’obiettivo di integrazione sul quale e’ costituito il  sistema scolastico italiano, si e’ reputato opportuno individuare una  serie  di  fattori  aggiuntivi valorizzanti che potessero meglio descrivere  la  capacità  del  prodotto di adattarsi alle specifiche esigenze del singolo progetto educativo.
La  personalizzazione  della  didattica,  che  e’  alla  base del
processo  di  integrazione  nella  nostra  scuola,  richiede  infatti strumenti flessibili e quindi adattabili alle particolari esigenze di ciascun  alunno  affinche’  tutti  possano  partecipare nel modo più significativo   possibile   alle  attività  della  classe,  pur  con modalità ed eventualmente con obiettivi diversi.
Fermo   restando   dunque  il  rispetto  degli  11  requisiti  di
accessibilità  definiti  nell’allegato  D  del  decreto ministeriale citato,  si  indicano  qui  di  seguito  gli ulteriori fattori che è opportuno considerare nella progettazione del software didattico.
1 – Rispetto delle impostazioni generali dell’utente.
Il  programma  dovrà mantenere i valori impostati, a livello del sistema  operativo, del numero dei colori, del livello di contrasto e degli  attributi del carattere, delle impostazioni del mouse ed è in grado  di funzionare perfettamente, adeguandosi automaticamente, alle impostazioni   preesistenti.   In  alternativa  prevede  un  menu  di personalizzazione che consente di impostare manualmente i valori e le caratteristiche desiderati.
Il  software  si  adatterà  dinamicamente  alle dimensioni reali dello schermo, rispettando le scelte dall’utente.
2 – Regolazione dei tempi.
In  tutte  le attività che prevedono un tempo di esecuzione o di consultazione  e’  importante  poter  regolare  la durata predefinita nonché disattivare completamente la temporizzazione.
Eventuali   limiti   di   tempo   vanno   chiaramente  comunicati all’utente.
Si  ricorda  che  per consentire l’osservanza dell’art. 16, terzo comma,  delle legge n. 104/92, la possibilità di regolare i tempi di esecuzione  e’  da  considerarsi  requisito  irrinunciabile quando il software didattico e’ usato per valutazioni formali di profitto nella scuola secondaria di secondo grado.
3 – Regolazione della velocità.
Se  sono  presenti oggetti dinamici, caratterizzati da movimento, variazione  di  forma, colore o altro, e’ opportuno poter regolare la velocità  degli  spostamenti e degli altri eventi soprattutto quando si  chiede  all’utente  di riconoscerli, comprenderne il significato, intercettarli o intervenire su di essi.
4 – Testi scritti.
Per  ogni  testo,  sia  in fase di lettura che di scrittura, deve
essere  possibile  definire  il  tipo di carattere, le dimensioni, il
colore dei caratteri e dello sfondo.
Il  programma  prevede  la  personalizzazione degli attributi del testo  scritto,  compreso quello dei bottoni e dei menu: tipo, stile, colore  del  corpo  e  dello  sfondo.  L’ingrandimento  dei caratteri avviene sempre riorganizzando l’impaginazione del documento affinché non  si  debba  mai  ricorrere  allo  scorrimento  orizzontale  della finestra per poter leggere l’intera riga.
In  caso di documenti lunghi, e’ importante poter agire anche sui parametri   di   formattazione   del  paragrafo che  condizionano  la difficoltà  di  lettura,  in  particolare  la lunghezza della riga e delle dimensioni dell’interlinea.
Vanno sempre osservate le regole di leggibilità grafica.
E’ utile prevedere la possibilità di scegliere tra una scrittura
interamente in maiuscolo e una maiuscolo/minuscolo.
Nel  caso  di  consegne,  suggerimenti  e  indicazioni di lavoro, affiancare  al  testo  scritto una riproduzione iconico-grafico, o in lingua dei segni o in riproduzione vocale.
    E’  utile  che  eventuali  testi  inseriti nel software didattico possano  essere  esportati  in  modo  accessibile  ed  editabile, nel rispetto  dei  diritto dell’autore, per essere adattati alle esigenze del singolo alunno, intervenendo nella presentazione grafica, nonché predisponendo stampe alternative in braille o ingrandite.
Se  la  tecnologia  lo  consente,  vanno  inserite le indicazioni relative  alla  lingua  del  testo  affinche’ la sintesi vocale possa essere  automaticamente  impostata  secondo  le  regole  di pronuncia corrispondenti.
5 – Immagini e colori.
E’ utile poter personalizzare i fondamentali elementi costitutivi dei  disegni,  in  particolare  lo  spessore  delle  linee,  i colori principali  e  le  dimensioni di eventuali testi inglobati. Questo é particolarmente  importante quando il disegno ha una elevata funzione informativa,  ad  esempio  nel  caso  di  grafici,  diagrammi,  carte geografiche,  mappe  concettuali  o  altro. In questi casi inoltre il testo  alternativo,  necessario  per tutte le immagini significative, deve essere particolarmente dettagliato ed esaustivo.
Per  tutte  le immagini complesse o importanti dal punto di vista dell’informazione  e’  prevista  la  possibilità  di ingrandimento a tutto schermo, senza eccessiva perdita di definizione.
6 – Suoni e voci.
L’utente  potrà  regolare facilmente il volume dei suoni nonché disattivarli totalmente.
Nei messaggi parlati va evitata la confusione di voci sovrapposte e  ridotto  al  minimo  il  disturbo  derivante da suoni o musiche di sottofondo.
7 – Feedback.
E’  utile  poter  personalizzare  le  modalità di erogazione del feedback,  soprattutto  quando si fa uso di effetti speciali di forte impatto  percettivo  che  possono  risultare  problematici per alcune tipologie di utenti.
8 – Livelli di difficoltà e gradualità.
All’interno dei differenti livelli di difficoltà che il software offre  all’utente,  e’  opportuno prevedere elementi di facilitazione che  consentano all’insegnante di definire per gli alunni con ritardi o  disturbi  di  apprendimento  un  percorso almeno in parte simile a quello dei compagni.

Legge 9 gennaio 2004, n.4
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004

Art. 1. (Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3. (Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
Art. 4. (Obblighi per l’accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 6. (Verifica dell’accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.
Art. 7. (Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all’articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l’accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l’accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
Art. 8. (Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilità.
Art. 9. (Responsabilità)
1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10. (Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità;
b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l’accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 11. (Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui all’articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 12. (Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

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