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Maturità: Oggi i Commissari Esterni (Newsletter della Storia dei Sordi n. 510 del 6 giugno 2008)

Maturità: Oggi i Commissari Esterni.

Oggi saranno resi noti i nomi dei commissari esterni che da soli dovranno giudicare, come deciso dal Ministro Fioroni, la prova di italiano nelle scuole. Come al solito anche gli studenti sono interessatissimi a scoprire chi arrivera’ come commissario esterno nella loro scuola. Partirà poi il tam tam delle “dritte” su manie e fissazioni” dei prof esterni che si propagheranno tramite internet, forum e blog.

Ecco intanto i motivi per cui un Professore può farsi esonerare da commissario esterno

l docente portatore di handicap grave non è obbligato a partecipare agli esami di stato come commissario esterno. L’esonero vale anche per il docente che assiste in via continuativa un parente o affine disabile grave.
Le risposte ai quesiti sono aggiornate al 2 marzo scorso, ma l’amministrazione provvederà a breve ad aggiornare il sito con nuovi interventi a mano a mano che giungeranno altre domande. Ecco alcuni tra i chiarimenti principali.

Docenti disabili
I docenti portatori di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, in analogia a quanto previsto dalla circolare n. 20 del 16 febbraio 2007 per la presentazione della scheda come presidenti di commissione, hanno facoltà e non l’obbligo di presentare la scheda come commissari esterni.
Gli stessi, qualora si siano avvalsi di tale facoltà e siano stati nominati, hanno l’obbligo di espletare l’incarico.

Docenti di sostegno
Il docente di sostegno può essere designato dal consiglio di classe commissario interno. E la commissione d’esame può chiamarlo per assistere il candidato affidato alle sue cure durante l’anno. Resta fermo il diritto, per il docente di sostegno, di presentare la domanda quale presidente o commissario esterno.

Docente di Greco
I consigli di classe possono designare, come commissari interni, docenti appartenenti alla stessa classe di concorso dei commissari esterni, qualora ne ravvisino l’opportunità. In tal caso l’esame di latino viene condotto dal commissario esterno, quello di greco dall’interno.
in altra regione
Se il docente è in servizio in regione diversa da quella di residenza, non può presentare domanda per la nomina a commissario esterno nella regione di residenza. Il docente, infatti, può presentare domanda per commissario esterno solo nella regione di servizio. Conseguentemente, l’opzione tra comune di servizio e di residenza può essere esercitata solo se entrambe le località siano nella stessa regione.
In che cosa interrogano
I membri delle commissioni, interni ed esterni, interrogano in tutte le discipline per le quali siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

Fonte: universinet.it


Gli esami di stato e gli alunni con disabilità
(a cura di Salvatore Nocera)

La recente Ordinanza 30/08 del Ministero della Pubblica Istruzione definisce le varie norme riguardanti gli esami di stato conclusivi degli studi (ex maturità) degli alunni con disabilità. Esclusa, per il corrente anno scolastico, l’applicazione delle norme sul dovere di saldare i debiti ai fini dell’ammissione agli esami

L’Ordinanza n. 30 (10 marzo 2008) del Ministero della Pubblica Istruzione definisce – all’articolo 17 – le norme per gli esami di stato conclusivi degli studi (ex maturità) degli alunni con disabilità.
Nella sostanza tale articolo richiama i contenuti dell’analogo articolo 17 dell’Ordinanza Ministeriale 26/07, per quanto riguarda il divieto di pubblicazione dei voti di ammissione, il diritto all’assistenza durante le prove d’esame, le prove equipollenti e i tempi più lunghi (nonché l’uso di mezzi tecnologici), la trascrizione delle prove in braille – ingrandite o trascritte su supporto elettronico – e il possibile rilascio dell’attestato in sostituzione del diploma per chi ha seguito un PEI (Piano Educativo Individualizzato) differenziato.

All’ultimo comma del medesimo articolo 17, l’Ordinanza 30/08 richiama poi il suo precedente articolo 2, ove al comma 1 esclude espressamente, per il corrente anno scolastico, l’applicazione delle norme sul dovere di saldare i debiti formativi ai fini dell’ammissione agli esami stessi.
Ciò significa che tutti gli alunni per questi esami potranno essere ammessi, con giudizio motivato, anche se presentano lacune e insufficienze in alcune discipline.

È importante ricordare in conclusione che un’eventuale mancata ammissione agli esami di un alunno con disabilità che abbia seguito un PEI differenziato comporta per lo stesso l’impossibilità di acquisire l’Attestato con i crediti formativi maturati, che può essere rilasciato solo dalla commissione d’esame.
Per i prossimi anni, dunque, sarebbe opportuno che il Ministero della Pubblica Istruzione prevedesse la non necessità dell’applicazione delle norme sui debiti formativi agli alunni con disabilità che seguono un PEI differenziato.

Fonte: superando.it – nw510


Newsletter della Storia dei Sordi n. 510 del 6 giugno 2008

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