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Collocamento obbligatorio: computo della quota di riserva per i disabili

Collocamento obbligatorio. Computo della quota di riserva per i disabili
D: Quali sono le modalità di computo della quota di riserva dei disabili e delle categorie protette previste dalla legge n. 68/1999 ovvero degli orfani di deceduti per causa di lavoro, di guerra, o servizio, coniugi superstiti, equiparati ad orfani e coniugi superstiti, profughi italiani e rimpatriati?

R: Con risposta all’interpello del 3 marzo 2008, n. 6 il Ministero del Lavoro ha chiarito i dubbi in ordine alle modalità di computo della quota di riserva dei disabili e delle categorie protette previste dalla legge n. 68/1999 che prevede rientrare nella categoria dei disabili persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo; persone invalide del lavoro; persone non vedenti o sordomute; persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio (articoli 1 e 3 della legge).
La quota riservata ai lavoratori disabili per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti è fissata numericamente in misura di un’assunzione obbligatoria da 15 a 35 dipendenti e di due assunzioni obbligatorie da 36 a 50 dipendenti. Nella prima ipotesi solo in caso di nuove assunzioni.
Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti la riserva viene stabilita nella percentuale del 7%.

Peraltro ai fini del collocamento obbligatorio rientrano nelle «categorie protette» gli orfani di deceduti per causa di lavoro, di guerra, o servizio, coniugi superstiti, equiparati ad orfani e coniugi superstiti, profughi italiani e rimpatriati.
La quota di riserva obbligatoria prevista per le «categorie protette» (alla cui assunzione sono tenuti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti) è fissata dall’articolo 18, comma 2, della legge in misura pari ad un punto percentuale ed in particolare è pari ad un’unità per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti.
Il DPR n. 333/2000 (art. 11, comma 2) ha previsto un periodo transitorio con validità fino al 31 dicembre 2003, che consentiva ai datori di lavoro di includere nella quota obbligatoria di riserva del 7% riservata ai disabili (art. 3 della legge n. 68/1999) tutte le categorie protette (art. 18, comma 2) in servizio presso il datore di lavoro in base alla normativa previgente anche in eccedenza della percentuale obbligatoria dell’1%.

Con la circolare del 25 febbraio del 2005, il Ministero del Lavoro aveva fornito alcune indicazioni per la gestione delle nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2004, venendo meno proprio da questa data la possibilità di computare integralmente le categorie protette nella quota riservata ai disabili; in particolare, le categorie protette in attività alla data del 18 gennaio 2000 venivano quindi, ad essere ricomprese nella quota riservata ai disabili nel limite dell’1% della base occupazionale.
Nel citato interpello il Ministero del Lavoro ha ribadito che, con l’abrogazione della disciplina transitoria di cui all’art. 11, comma 2, del DPR n. 333/2000, è venuta meno la possibilità per i datori di lavoro di computare, nella quota riservata alle assunzioni obbligatorie di disabili, tutte le unità di personale appartenenti alle cc.dd. categorie protette (ad es., orfani per lavoro o servizio, profughi, ecc.). Ne consegue che la disciplina attualmente vigente è rinvenibile nel comma 1 del citato art. 11, ove si stabilisce che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono computabili nella quota di riserva solo limitatamente alla percentuale di cui all’art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, vale a dire l’1%.
Peraltro, l’utilizzabilità della predetta percentuale a copertura della quota di riserva dei disabili presuppone che vi siano, in organico, categorie protette in misura superiore alla quota obbligatoria dell’1%. Redazione – RM – Pubblicata il 24/04/2008 Fonte: wewsfood.com – sp025

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