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Agevolazioni della Legge 104/92 a favore dei Sordi.
Con la presente si rende noto che la Legge 104 del 5 febbraio 1992 ha istituito una serie di provvedimenti a favore delle persone con la disabilità fisica, psichica e sensoriale di cui le agevolazioni che possono richiedere per le persone Sorde.
Portatore di handicap con carattere di permanenza
– cura e riabilitazione (art.7, lett. a);
– fornitura e riparazione di apparecchiature, ecc. (art.7, lett. b);
– accesso a centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa (art.8, lett. l);
– diritto all’educazione ed istruzione nella struttura richiesta (art.12);
– interpreti e/o assistenza alla comunicazione per facilitazione apprendimento studenti sordi (art.13, lett. d);
– attività di sostegno con docenti specializzati (art.13, comma 3);
– concessione di tempi più lunghi per prove d’esame scritte o grafiche nella Scuola secondaria di secondo grado (art.16, comma 3, seconda parte);
– svolgimento esami universitari e prove finalizzate a valutazione del rendimento scolastico con uso di ausili loro necessari (art.16, comma 5);
– inserimento nei Corsi di formazione professionale istituti per le persone handicappate (art.17, comma 3);
– agevolazioni per recarsi al posto di lavoro (art.18, comma 6, lett. a, prima parte);
– agevolazione per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome (art.18, comma 6, lett. a, seconda parte);
– diritto a sostenere prove d’esame nei concorsi pubblici e per abilitazione a professioni con ausili necessari (art.20, comma 1, prima parte);
– diritto a sostenere prove d’esame nei concorsi pubblici e per abilitazione a professioni in tempi aggiuntivi (art.20, comma 1, seconda parte);
– applicazione di protocolli differenziati per la concessione di idoneità alla pratica sportiva agonistica (art.23, comma 1);
– accesso ad iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi (servizi radiotelevisivi e telefonici) di informazione, culturali, di svago e la diffusione di decodificatori (art.25, comma 2);
– diritto a servizi alternativi di trasporto collettivo o trasporto individuali (art.26);
– diritto a spazi riservati per veicoli (art.28);
– accesso a servizio di trasporto pubblico per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale (art.29, comma 1);
– accesso a riserva di finanziamenti per edilizia sovvenzionata ed agevolata (art.31, comma 1, prima parte);
– accesso a riserva di finanziamenti per edilizia sovvenzionata ed agevolata per nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate con ridotte o impedite capacità motorie (art.31, comma 1, seconda parte);
– diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio del genitore o familiare” con necessità di assistenza continuativa (art.33, comma 5);
– diritto di non essere trasferito in altra sede senza consenso (art.33, comma 6) del genitore o del famigliare lavoratore “che assista con continuità” con necessità di assistenza lavorativa (art.33, comma 5);
Portatore di handicap con carattere di permanenza, in condizioni di gravità
direttamente per sé:
– servizio di aiuto personale (art.9, comma 1);
– accesso a comunità alloggio e centri socio-riabilitativi (art.10, comma 1);
– permesso mensile di tre giorni (art.33, comma 3);
– permesso giornaliero retribuito di due ore (art.33, comma 2 e comma 6);
– diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio (art.33, comma 6);
– diritto di non essere trasferito in altra sede senso consenso (art.33, comma 6);
per altri:
– accesso a riserva di finanziamenti per edilizia sovvenzionata ed agevolata (art.31, comma 1, seconda parte) per nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità;
– prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro del genitore (art.33, comma 1) o due ore di permesso giornaliero retribuito (art.33, comma 2) (minore di anni 3 non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati);
– permesso mensile di tre giorni del genitore (art.33, comma 3) (bambino dopo i tre anni, non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati);
– prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro dell’ affidatario o due ore di permesso giornaliero retribuito (art.33, comma 7) (minore di anni 3 non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati);
– permesso mensile di tre giorni dell’affidatario (art.33, comma 7) (bambino dopo i tre anni, non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati);
– diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio del genitore o familiare “che assista con continuità” la persona handicappata (art.33, comma 5);
– diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio dell’affidatario “che assista con continuità” la persona handicappata (art.33, comma 7);
– diritto di non essere trasferito in altra sede senza consenso del genitore o famigliare “che assista con continuità” (art.33, comma 7);
– diritto di non essere trasferito in altra sede senza consenso dell’affidatario “che assista con continuità” (art.33, comma 7);
Portatore di handicap temporaneo
– accesso a centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa (art.8, lett. l): (verificate potenzialità lavorative che non consentono idonee forme di integrazione lavorativa);
– ammissione alla frequenza in sezioni distaccate in centri di degenza (art.12, comma 9, prima parte);
– servizio di aiuto personale (art.9, comma 19;
– concessione di tempi più lunghi per prove d’esame, scritte o grafiche, nella Scuola secondaria di secondo grado (art.16, comma 2, prima parte);
– presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione in relazione a prove d’esame, scritte o grafiche, nella Scuola secondaria di secondo grado (art.16, comma 3, seconda parte).
INFO:
Permessi e astensione facoltativa
Servizi ENS alla Persona Sorda
Per qualsiasi maggiori informazioni rivolgendosi al Consiglio Regionale ENS o alla Sezione Provinciale ENS di appartenenza.
in058 (2008)