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Obbligo di assunzione disabili per le aziende pubbliche e private. Quote riservatarie
Obbligo di assunzione disabili per le aziende pubbliche e private. Quote riservatarie
D: Quale è la quota di disabili che bisogna assumere nelle aziende pubbliche e private?
R: Le c.d.. «quote di riserva» sono modulate dall’art. 3 della Legge n. 68 del 1999 secondo l’entità dimensionale del datore di lavoro cui deve aggiungersi, almeno in via transitoria ed in attesa della riforma della materia, la quota spettante agli orfani, ai coniugi superstiti ed alle categorie equiparate, come individuate dall’art. 18 comma 2 della legge:
Numero di addetti quota d’obbligo d’assunzione
– 15 – 35 dipendenti un lavoratore disabile
– 36 – 50 dipendenti due lavoratori disabili
– Più di 50 dipendenti 7% di lavoratori disabili
– Più di 50 dipendenti 1% vedove, orfani, e profughi
Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuove assunzioni. In tal caso il datori di lavoro hanno dodici mesi di tempo per ottemperare all’obbligo di assunzione a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione.
I datori di lavoro privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità.
Nel caso che la richiesta di compensazione territoriale interessi unità provinciali ubicate in regioni diverse la competenza al rilascio del provvedimento autorizzativo spetta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione generale per l’Impiego).
Per ottenere Il rilascio tale provvedimento autorizzativo per le richieste riguardanti unità produttive situate in province della stessa regione, competente è il Servizio provinciale del territorio ove il datore di lavoro ha la sede legale.
La partecipazione da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni è subordinata alla dichiarazione di adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
Quindi le aziende interessate in sede di partecipazione al bando di gara o alla convenzione o concessione devono presentare apposita certificazione rilasciata dai competenti Servizi provinciali dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione dalla stessa gara o convenzione o concessione.
Redazione – RM – Pubblicata il 17/03/2008 – Fonte: newsfood.com – sp024