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Detrazione d’imposta del 19% su spese per il trasporto pubblico (Newsletter della Storia dei Sordi n. 450 del 18 marzo 2008)
L’interessante circolare del “DIRCREDITO” (Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorites o Agenzie nazionali comunque denominate). Roma, 10 marzo 2008. Prot. n. 6692/R. Comunicato a tutte le strutture nazionali, aziendali e territotali. Oggetto:
DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 19% su spese per il trasporto pubblico
Con l’emanazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E, del 7 marzo u.s., sono stati forniti gli attesi chiarimenti, inerenti la corretta applicazione della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 309, della Legge n. 244 del 27.12.2007 (Legge Finanziaria per il 2008), in materia di agevolazioni fiscale sulle spese sostenute per abbonamenti ai servizi di trasposto pubblico.
La normativa consente di detrarre dell’IRPEF, nella misura del 19%, tutte le spese sostenute dal contribuente per l’acquisto di abbonamenti ai servizi “di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, senza quindi alcuna limitazione sulla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato (che può essere quindi l’autobus, la metro, il treno ecc.), sino ad un importo complessivo di euro 250.00, con un risparmio d’imposta massimo pari a euro 47.50 per anno.
Sebbene non vi sia un’elencazione dei soggetti ammessi a fruire della agevolazione fiscale, l’Agenzia ha ritenuto sostenibile che gli stessi possano identificarsi con coloro i quali si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità “quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati”.
Inoltre, viene precisato che danno diritto alla detrazione, tutti gli “abbonamenti” che consentano un uso illimitato di spostamenti, per più giorni, su di un determinato percorso o sull’intera rete di trasporto e per un determinato periodo di tempo (validità), con esclusione, di converso, dei titoli di trasporto che abbiano una durata oraria, anche se superiore alla singola giornata, né le c.d. “carte di trasporto integrate”, che, oltre all’uso dei mezzi di trasporti, consentono ad es. l’ingresso nei musei o spettacoli.
La detrazione, nel limite di spesa pari a 250.00 euro da riferirsi all’importo complessivo sostenuto per se e, eventualmente, per i familiari fiscalmente a carico, è applicabile, secondo il principio di cassa, sugli oneri sostenuti nell’anno 2008, anche qualora l’abbonamento dovesse scadere nell’anno 2009.
I documenti attestanti le spese in argomento, vanno conservati e devono riportare l’indicazione dell’impresa che li ha emessi, delle caratteristiche del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e la data di emissione ovvero in cui è stato effettuato il pagamento. Infine, ove il documento non fosse nominativo, sarà comunque possibile fruire della detrazione, purchè in presenza di autocertificazione allegata e appositamente redatta dal contribuente, con l’indicazione dell’effettivo fruitore del titolo di trasporto (egli stesso ovvero familiare a carico). Cordiali saluti. LA SEGRETERIA NAZIONALE del DIRCREDITO.
Allegata circ. n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate
Fonte: dircredito.org
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Newsletter della Storia dei Sordi n. 450 del 18 marzo 2008