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Protezione del diritto d’autore (Newsletter della Storia dei Sordi n. 447 del 14 marzo 2008)

Protezione del diritto d’autore. In vigore dal 5 marzo 2008 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 29 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

In particolare l’art. 2 del DPR (modificando gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 del Regio decreto n. 1369 del 18 maggio 1942) stabilisce che entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita dell’opera d’arte o del manoscritto, i  soggetti  interessati, presentano alla Società  italiana  degli  autori  ed editori (SIAE) la dichiarazione contenente il nome  e  il  domicilio  del  dichiarante,  il  nome  dell’autore  del manoscritto   o   dell’opera  venduta  (e,  se  conosciuto,  anche  il domicilio), il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell’imposta e, (ove  identificabile),  il  genere  artistico  a cui appartiene l’opera (come pittura,  scultura,  disegno, stampa), nonché, (qualora  indicati nell’esemplare dell’opera o comunque a conoscenza del dichiarante), il titolo dell’opera e la data di creazione.

La  dichiarazione  può essere redatta anche  per  via  telematica secondo il modello che sarà predisposto dalla SIAE.

Qualora si tratti di copie delle opere delle arti figurative prodotte dall’autore stesso o sotto la sua autorità in numero limitato, e considerate come originali (purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore), la  dichiarazione  deve anche indicare  se l’opera abbia o no segni  distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).

Se  l’opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione, che, in tal caso, deve anche contenere le misure dell’esemplare  dell’opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione.

La  SIAE,  ricevuta  la  dichiarazione, ne restituisce copia al dichiarante   con la data di ricezione.

La  SIAE,  avvalendosi  anche  della  collaborazione  dell’Ente nazionale  di  previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori comunicano alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest’ultimo.

Entro  il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente,  nonché l’avvenuta  vendita, e pubblica sul proprio sito internet   istituzionale l’elenco delle dichiarazioni e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, indicando l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo.

Entro  sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero, nei casi in cui gli autori non risultino noti, dalla data di pubblicazione gli interessati possono segnalare alla SIAE (perché siano corretti) errori materiali od omissioni.

Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all’avente diritto i compensi   dovuti, detratta la provvigione di cui all’articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà  versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi.

Fonte: Ministero per i Beni e le Attività culturali

INFO:

Normative del Diritto d’Autore

SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori)

ENAP (Ente nazionale  di  previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici)

Autore Sordo. Iscrizione alla SIAE

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Newsletter della Storia dei Sordi n. 447  del 14 marzo 2008

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