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Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap (Newsletter della Storia dei Sordi n.369 del 28 novembre 2007)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185/06
Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Il testo entra in vigore il 03 giugno 2006
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che  prevede la  definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di modalita’ e criteri per l’individuazione, da parte delle  Aziende  Sanitarie Locali, dell’alunno come soggetto portatore di handicap;
Vista   la   legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge-quadro  per l’assistenza,  l’integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate;
Visti,  in  particolare,  gli  articoli 3,  12  e 13 della suddetta legge;
Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994,  concernente  l’atto  di  indirizzo e coordinamento relativo ai compiti  delle unita’ sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
Visto  il  decreto-legge  3 luglio  2001,  n.  255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro per  la  realizzazione  del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto  l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata di  cui all’articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, sancita  nella  seduta  del  16 giugno 2005 ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 agosto 2005;
Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  espressi da entrambe le commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;
Sulla  proposta  del  Ministro  dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. – Finalita’
1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le modalità e i criteri per l’individuazione  dell’alunno  in  situazione di handicap, a norma di quanto  previsto  dall’articolo 35,  comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Avvertenza:
Il  testo  delle  note  qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione   delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e’ operato il  rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
–   Il   testo   dell’art.  35,  comma 7,  della  legge 27 dicembre 2002, n.289 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge finanziaria   2003)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), e’ il seguente:
<<Art.  35  (Misure  di  razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica). (Omissis).

 7.  Ai  fini  dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori   di  handicap  si  intendono  destinatari  delle attività  di sostegno ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge  5 febbraio 1992,  n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al  rapporto insegnanti/alunni  in  presenza  di  handicap particolarmente  gravi,  di  cui  all’art.  40  della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e’  autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico  regionale  assicurando comunque  le  garanzie  per  gli  alunni  in  situazione di handicap  di  cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio 1992,  n. 104. All’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio          dei   Ministri  da  emanare,  d’intesa  con  la  Conferenza unificata   di  cui  all’art.  8  del decreto  legislativo 28 agosto  1997,  n.  281, e previo parere delle competenti Commissioni   parlamentari,   su   proposta   dei  Ministri dell’istruzione,  dell’università  e della ricerca e della salute,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis)».

–  Il  testo  degli  articoli 3,  12  e  13 della legge 5 febbraio  1002,  n.  104  (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle  persone handicappate), e’ il seguente:
«Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  – 1. E’ persona handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica, psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e’ causa di difficoltà  di apprendimento, di relazione o di integrazione  lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2.  La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della  minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e   alla  efficacia  delle  terapie riabilitative.
3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli  interventi dei servizi pubblici.
4.  La presente legge si applica anche agli stranieri e agli  apolidi, residenti, domiciliati  o  aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti  ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
«Art.  12  (Diritto all’educazione e all’istruzione). – 1.  Al  bambino  da  0  a  3 anni handicappato e’ garantito l’inserimento negli asili nido.
2. E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola  materna, nelle  classi  comuni  delle  istituzioni scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado e nelle istituzioni universitarie.
3.  L’integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo sviluppo  delle  potenzialità  della  persona handicappata nell’apprendimento,  nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione  non  può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne’ da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
5.  All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione  della  documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale  ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente,  con  la  collaborazione dei genitori della persona  handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato  della   scuola, con la partecipazione dell’insegnante   operatore   psico-pedagogico  individuato secondo  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica istruzione.  Il  profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche  e  sociali  ed  affettive  dell’alunno e pone in rilievo  sia  le  difficolta’  di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilita’ di recupero, sia  le  capacita’  possedute  che devono essere sostenute, sollecitate  e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6.  Alla  elaborazione  del profilo dinamico-funzionale iniziale  seguono,  con  il  concorso degli operatori delle unità  sanitarie  locali,  della  scuola e delle famiglie, verifiche per   controllare gli effetti dei  diversi interventi  e l’influenza   esercitata   dall’ambiente           scolastico.
7.  I  compiti  attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5  e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi  dell’art.  5,  primo  comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8.  Il  profilo  dinamico-funzionale e’ aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso  di  istruzione secondaria superiore.
9.   Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e  l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,  d’intesa  con le unità sanitarie locali e i centri di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati, convenzionati  con i Ministeri della sanità e del lavoro e della  previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali  sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata  l’impossibilita’  della  frequenza  della scuola dell’obbligo  per  un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione.   La  frequenza  di  tali  classi,  attestata dall’autorità  scolastica  mediante  una  relazione  sulle attività  svolte  dai docenti in servizio presso il centro di  degenza,  e’  equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10.  Negli  ospedali,  nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche  gli  obiettivi  di  cui  al  presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l’utilizzazione di personale in    possesso di specifica formazione psico-pedagogica  che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.».
«Art. 13 (Integrazione scolastica). – 1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi  comuni  delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università  si  realizza,  fermo  restando quanto previsto dalle  leggi  11 maggio  1976,  n. 360, e 4 agosto 1977, n.517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la    programmazione    coordinata   dei   servizi scolastici   con   quelli   sanitari,  socio-assistenziali, culturali,  ricreativi,  sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali,  gli  organi  scolastici  e  le  unità sanitarie  locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge  8 giugno  1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi  per  la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione  e  verifica  congiunta  di  progetti educativi, riabilitativi   e   di   socializzazione  individualizzati, nonchè a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività  integrative  extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti  i requisiti che devono essere posseduti dagli  enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la  dotazione  alle  scuole  e alle università di attrezzature  tecniche  e  di  sussidi didattici nonchè di ogni  altra  forma  di  ausilio  tecnico, ferma restando la dotazione individuale  di  ausili  e  presidi  funzionali all’effettivo  esercizio  del  diritto  allo  studio, anche mediante   convenzioni  con  centri  specializzati,  aventi funzione   di   consulenza   pedagogica,  di  produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la  programmazione  da  parte  dell’università’ di interventi  adeguati  sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l’attribuzione,    con    decreto   del   Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da  emanare  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  di  incarichi  professionali  ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti;
e) la   sperimentazione   di   cui   al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  31 maggio  1974,  n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e  le  unità sanitarie  locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili  nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonchè l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai  sensi  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio   1977,   n.  616,  e  successive  modificazioni, l’obbligo  per  gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia  e  la comunicazione personale degli alunni con handicap  fisici  o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
4.  I  posti  di  sostegno  per la scuola secondaria di secondo  grado  sono  determinati nell’ambito dell’organico del  personale  in  servizio alla data di entrata in vigore della  presente  legge  in  modo  da assicurare un rapporto almeno  pari  a  quello  previsto  per  gli  altri gradi di istruzione  e  comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate  dall’art.  42, comma 6, lettera h).
–  Il  testo dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre  2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132), e’ il seguente:
«6.  Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a  favorire  l’armonizzazione  delle  rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa l’applicazione  dei  commi 3  e  4  dell’art. 3 del decreto legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui all’art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di coordinamento  di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.  59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».
5.  Nella  scuola  secondaria  di primo e secondo grado sono garantite attività  didattiche  di  sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e),    realizzate    con docenti di sostegno specializzati,  nelle  aree  disciplinari individuate sulla base  del  profilo  dinamico-funzionale  e  del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione  educativa  e didattica e alla  elaborazione e verifica delle attività di competenza dei  consigli  di interclasse, dei consigli di classe e dei          collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all’università  sono garantiti sussidi tecnici e didattici           specifici,  realizzati  anche  attraverso le convenzioni di cui  alla  lettera b)  del  comma 1, nonchè il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate  alla  copertura  degli  oneri di cui al presente comma, nonche’ ai commi 5 e 5-bis dell’art. 16.».
– Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica  24 febbraio  1994  reca: «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti  delle  unita’  sanitarie  locali  in materia di alunni portatori di handicap.».
– Il  decreto-legge  3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Disposizioni   urgenti  per  assicurare  l’ordinato  avvio dell’anno scolastico 2001/2002.».
– La  legge 8 novembre 2000, n. 328 reca: «Legge quadro per  la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.».
– Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell’attività  di  Governo e ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), e’ il seguente:
«3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al  Ministro,  quando  la  legge  espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  più  Ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
–   Il   testo  dell’art.8  del  decreto  legislativo 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997, n.202), e’ il seguente:
Art.  8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e Conferenza  unificata).  –

1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie  locali  e’ unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei comuni e delle comunità  montane,  con la Conferenza Stato-regioni.
2.  La  Conferenza  Stato-citta’ ed autonomie locali e’ presieduta dal Presidente del   Consiglio dei ministri o, per sua  delega,  dal  Ministro dell’interno o dal Ministro per gli  affari  regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il  Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni  d’Italia  –  ANCI,  il  presidente dell’Unione  province  d’Italia  –  UPI  ed  il  presidente dell’Unione  nazionale  comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati         dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei   quattordici   sindaci   designati   dall’ANCI  cinque rappresentano  le  città  individuate  all’art.17 della legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentati di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3.  La  Conferenza  Stato-città ed autonomie locali e’ convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il  presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e’ convocata  dal Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari regionali  o,  se  tale  incarico  non  e’  conferito,  dal Ministro dell’interno.».
Nota all’art. 1: –  Per  il  testo  dell’art.  35,  comma 7  delle legge 27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle premesse.

Art. 2. – Modalita’ e criteri
1.  Ai  fini  della  individuazione  dell’alunno  come  soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela  dell’alunno  medesimo,  appositi accertamenti collegiali, nel rispetto  di  quanto  previsto  dagli  articoli 12  e  13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2.  Gli  accertamenti  di  cui  al comma 1, da effettuarsi in tempi utili  rispetto  all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre trenta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,  sono documentati attraverso  la  redazione di un verbale di individuazione dell’alunno come  soggetto  in  situazione  di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1   della   legge   5 febbraio   1992,  n.  104,  e  successive modificazioni.  Il  verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l’indicazione della patologia stabilizzata  o  progressiva accertata   con   riferimento   alle  classificazioni  internazionali dell’Organizzazione  Mondiale della Sanità nonchè la specificazione dell’eventuale  carattere  di particolare gravità della medesima, in presenza   dei   presupposti   previsti   dal  comma 3  del  predetto articolo 3.  Al  fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli  accertamenti  sono  preordinati,  il  verbale indica l’eventuale termine di rivedibilità dell’accertamento effettuato.
3.  Gli  accertamenti  di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla  redazione  della  diagnosi funzionale dell’alunno, cui provvede l’unita’  multidisciplinare,  prevista  dall’articolo 3,  comma 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 febbraio  1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità’ e salute previsti dall’Organizzazione Mondiale   della Sanità. Il verbale di accertamento,   con   l’eventuale  termine  di  rivedibilità  ed  il documento  relativo  alla  diagnosi  funzionale,  sono  trasmessi  ai genitori   o  agli  esercenti  la  potestà  parentale  o  la  tutela dell’alunno   e  da  questi  all’istituzione  scolastica presso cui l’alunno   va   iscritto,  ai  fini  della  tempestiva  adozione  dei provvedimenti conseguenti.

Note all’art. 2:
–  Per  il  testo  degli  articoli 12  e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note delle premesse.
– Per il testo dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.
–  Il  testo  dell’art.  3,  comma 2  del  decreto  del Presidente   della   Repubblica  24 febbraio  1994,  e’  il seguente:
«2. Alla    diagnosi   funzionale   provvede   l’unita’ multidisciplinare  composta:  dal  medico specialista nella patologia  segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile,   dal   terapista  della  riabilitazione,  dagli operatori  sociali  in  servizio presso la unità sanitaria           locale  o  in  regime  di  convenzione  con la medesima. La diagnosi  funzionale  deriva  dall’acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici  si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell’alunno e l’acquisizione dell’eventuale documentazione medica      preesistente.  Gli  elementi  psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto;
b) i  dati  relativi  alle caratteristiche del nucleo familiare  (composizione,  stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).».

Art. 3.- Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno
1.  Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa  seguito  la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo  individualizzato previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
2.  I  soggetti  di  cui  all’articolo 5,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del  piano  educativo  individualizzato,  elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie,  ivi  compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno.
3.  Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie  delle  Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalità della legislazione  nazionale  e  regionale  vigente  in  materia  adottano accordi  finalizzati  al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza  per  garantire  il  rispetto  dei  tempi  previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai  sensi  del  decreto-legge  3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati  anche  all’organizzazione  di  sistematiche verifiche in ordine  agli  interventi  realizzati  ed  alla  influenza  esercitata dall’ambiente  scolastico  sull’alunno  in  situazione di handicap, a norma  dell’articolo 6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

Note all’art. 3:
– Per  il  testo  dell’art.  12  della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle  premesse.
– La legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002.».
– Il testo dell’art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica  24 febbraio  1994, e’ il seguente:
«2.  Il  P.E.I.  e’  redatto,  ai sensi del comma 5 del predetto  art.12, congiuntamente dagli  operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico,  in  collaborazione  con i genitori o gli esercenti la potesta’ parentale   dell’alunno.».
– Il  decreto-legge  3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Disposizioni   urgenti  per  assicurare  l’ordinato  avvio dell’anno scolastico 2001/2002.».
–   Il   testo  dell’art.  6  del  citato  decreto  del Presidente della   Repubblica  24 febbraio  1994,  e’  il seguente:
<<Art.>>    6    (Verifiche).    –   1. Con   frequenza, preferibilmente,   correlata   all’ordinaria   ripartizione dell’anno scolastico o,  se  possibile,  con  frequenza trimestrale  (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro   maggio-giugno),  i  soggetti  indicati  al  comma 6           dell’art.  12  della  legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti  dei  diversi  interventi  disposti  e  l’influenza esercitata dall’ambiente   scolastico   sull’alunno   in situazione di handicap.
2.   Le  verifiche  di  cui  al  comma precedente  sono finalizzate  a  che ogni intervento destinato all’alunno in situazione   di   handicap  sia  correlato  alle  effettive potenzialità che l’alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative,  nel  rispetto  della  sua  salute mentale.
3. Qualora  vengano  rilevate  ulteriori  difficoltà (momento   di   crisi  specifica  o  situazioni  impreviste relative all’apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione  o relativo all’appuntamento del suddetto alunno, congiuntamente  o  da  parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al  di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.».

Art. 4.- Situazione  di  handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga
1.  L’autorizzazione all’attivazione di posti di sostegno in deroga al  rapporto insegnanti/alunni,  a  norma dell’articolo 35, comma 7, della  legge  27 dicembre 2002,  n.289,  e’ disposta dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale sulla   base  della certificazione attestante la particolare gravità di cui all’articolo 2, comma 2 del presente decreto.

Nota all’art. 4:
Per  il  testo  dell’art.  35,  comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle premesse.

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Newsletter della Storia dei Sordi n.369 del 28 novembre 2007

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