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La protezione dei dati personali: dalla parte del paziente (Newsletter della Storia dei Sordi n.363 del 20 novembre 2007)

È stato pubblicato il 15 novembre scorso sul sito del Garante per la Privacy il depliant “La protezione dei dati personali: dalla parte del paziente”, pensato per far conoscere ai cittadini il valore dei cosiddetti “dati sensibili”, quelle delicate informazioni che rivelano lo stato di salute delle persone, e che devono essere protette per garantire la più assoluta riservatezza ed il rispetto della dignità ai cittadini che entrano in contatto con medici, strutture sanitarie, laboratori di analisi. Il depliant intende anche di fornire agli assistiti  sintetiche indicazioni su quali siano i loro diritti su come fare per rispettarli.

Chi può ricevere informazioni sullo stato di salute di un paziente ricoverato in ospedale, chi è autorizzato a leggere le cartelle cliniche? Come devono essere protetti, all’interno delle strutture sanitarie, i minori, gli anziani, i disabili e le persone sottoposte a terapie particolarmente invasive? A queste e ad altre domande riguardanti la tutela della privacy nell’ambito della sanità, risponde il nuovo opuscolo preparato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Può il medico informare altre persone sullo stato di salute di un suo assistito?
Sì, ma di regola solo se il paziente ha acconsentito.
E se il paziente non è in grado di dare il consenso, ma deve essere sottoposto a cure?
A parte i casi di rischio imminente per la salute, quando vi è impossibilità fisica o incapace di intendere del paziente, il consenso può essere dato da un terzo (medico, familiare,convivente, responsabile della struttura presso cui dimora).
Se un cittadino viene portato al pronto soccorso o ricoverato chi può avere notizie?
L’organismo sanitario può dare informazioni, anche per telefono, sul passaggio o sulla presenza di una persona al pronto soccorso o sui degenti presenti nei reparti solo ai terzi legittimati, come parenti,  familiari, conviventi, conoscenti, personale volontario . L’interessato se cosciente e capace, deve essere preventivamente informato (es. all’accettazione) e poter decidere a chi può essere comunicata la notizia.
Come devono comportarsi le strutture sanitarie nei confronti delle cosiddette fasce deboli o di malati sottoposti a particolari cure?
Le fasce deboli (disabili, minori, anziani) ma anche pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi, hanno diritto ad una particolare attenzione in materia di protezione della dignità: Nei reparti di rianimazione, durante l’orario di visita, devono essere adottati accorgimenti anche provvisori (es. paraventi) per limitare la visibilità del malato, ai soli familiari e conoscenti.


Cosa si intende per:

Dato personale
Qualunque informazione relativa ad una persona

Informativa
Notizie che l’interessato ha diritto di avere per comprendere le finalità e le modalità del trattamento  cui sono destinati i dati. I medici possono avvalersi di un modello semplificato.

Consenso
Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali rilasciata dall’interessato privacy dei pazienti garantita, ma senza inutili appesantimenti burocratici per i medici di base.

Ecco il nuovo opuscolo divulgativo del Garante cliccando qui in formato pdf.

Fonte: Garante Privacy – nw363


Newsletter della Storia dei Sordi n.363 del 20 novembre 2007

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