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Esenzione dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT). Mobilità dei cittadini disabili.

Mobilità dei cittadini disabili: esenzione totale dal pagamento dell’IPT prevista dalla normativa nazionale
La legge prevede l’esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per l’acquisto dei veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L’esenzione IPT riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico, anche nel caso in cui il veicolo sia cointestato – oltre che al disabile, o al soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico – anche ad un altro soggetto.
Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo: è possibile ottenere l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono previste tre tipologie di esenzione:

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico risultanti dalla carta di circolazione. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo esemplificativo, l’adattamento tecnico può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

Copia della carta di circolazione che riporta la presenza dell’adattamento tecnico o del cambio automatico;
Copia della prescrizione di cambio automatico o fotocopia della patente che riporta tale prescrizione (solo in caso di veicolo dotato di cambio automatico);
Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a)lo stato di handicap (L.104/92) o di invalidità,
b)l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido.

2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

Copia della carta di circolazione;
Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l’affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione,
c) la situazione di accertata gravità,
Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

3) Disabilità mentale o psichica

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento delle indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

Copia della carta di circolazione;
Copia dei certificati che riconoscono:
a)lo stato di handicap o di invalidità,
b)la disabilità di tipo mentale o psichico,
c)la situazione di accertata gravità,
d)il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).


Ulteriori agevolazioni sul pagamento dell’IPT stabilite da singole Province

 

La Provincia di Lucca ha stabilito la riduzione al 10% dell’IPT per le iscrizioni e le vendite a favore di tutti i portatori di handicap per i quali il legislatore non ha previsto l’esenzione.

La Provincia di Arezzo ha previsto la riduzione al 50% della IPT per le iscrizioni e le vendite a favore dei portatori di handicap – o di soggetti di cui risultino fiscalmente a carico – non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali né nella riduzione stabilita dalla medesima Provincia per i cd. disabili sensoriali (vedi tabella pubblicata di seguito), ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell’art.3 della L. 104/1992.

La Provincia di Crotone ha previsto la riduzione al 70% della IPT per le iscrizioni e le vendite a favore dei portatori di handicap – o di soggetti di cui risultino fiscalmente a carico – non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, inclusi i cd. disabili sensoriali (vedi tabella pubblicata di seguito), ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell’art.3 della L. 104/1992. Tale riduzione d’imposta è prevista solo per i motocili e per le autovetture, senza limitazione per gli atti soggetti a IVA e con limitazioni di potenza del veicolo fino a 100 KW nel caso di atti non soggetti a IVA.

Altre Province, invece, hanno previsto riduzioni a favore della categoria dei disabili sensoriali, secondo il dettaglio riportato nella seguente tabella:

Province IPT
Trento (Esenzione totale)
Perugia, La Spezia, Terni (Riduzione al 50%)

Asti, Bergamo, Biella, Brescia Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Torino, Varese  (Riduzione al 25%)

Firenze, Forlì, Alessandria (Riduzione al 20%)

Arezzo, Genova, Pisa, Vicenza, Savona, Sondrio, Verona (Riduzione al 10%)

Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino, Pistoia (Riduzione al 5%)

Le riduzioni vanno calcolate sull’intero importo dell’IPT, comprensivo quindi delle percentuali di maggiorazione previste dalle Amministrazioni Provinciali.

Le condizioni per ottenere la riduzione dell’IPT sono le stesse previste per l’esenzione totale, così come indicate nel precedente paragrafo (soltanto la Provincia di La Spezia ha previsto la riduzione dell’imposta per le sole autovetture, senza alcuna limitazione di cilindrata, nel caso di atti soggetti ad IVA, e con limitazione di potenza del veicolo fino a 100 KW, nel caso di atti non soggetti ad IVA).

Le Province sopra indicate in tabella (ad eccezione della Provincia di Arezzo) hanno previsto, quale condizione per godere delle agevolazioni sul pagamento dell’IPT, il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Fanno eccezione:
Ancona e Macerata, pur richiedendo l’indennità di accompagnamento, ricomprendono nel beneficio anche l’indennità speciale prevista per i ciechi con residuo inferiore  a 1/20 e l’indennità di comunicazione prevista per i sordomuti (rispettivamente, artt. 3 e 4 della  L. 508/1998);
Genova e Savona che richiedono l’accertamento dello stato di gravità (art.3, comma 3, L. n. 104/92);
Alessandria, Arezzo, Asti, Biella, Cuneo, Forlì-Cesena, La Spezia,  Perugia, Pesaro Urbino, Pisa, Terni, Torino, Trento, Verona e Vicenza che riconoscono le agevolazioni ai soggetti rientranti nei casi previsti dalla circolare n. 72 del 30/7/2001 (file PDF, 17,2 KB)  dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Documentazione:
1) certificato rilasciato da Commissioni Mediche Pubbliche che accerta lo stato di handicap o di invalidità e la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti;
2) copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva che attesta che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap).

Nota bene:
E’ consigliabile rivolgersi, per ottenere informazioni di dettaglio relative a ciascuna provincia, agli Uffici Provinciali ACI.

Esenzione totale dal pagamento dell’IPT prevista dalla normativa nazionale

Ulteriori agevolazioni sul pagamento dell’IPT stabilite da singole Province

L’interrogazione a risposta scritta presentata dall’On.le Silvana su Mobilità dei disabili relativa all’imposta provinciale di trascrizione indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze clicca qui.

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