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Codice deontologico del Tecnico Audioprotesista (Newsletter della Storia dei Sordi n.320 del 26 settembre 2007)
Il Codice di deontologia della professione sanitaria del Tecnico Audioprotesista contiene i principi e le regole che gli iscritti all’Associazione devono osservare nell’esercizio della professione.
Il Tecnico Audioprotesista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente codice, la cui ignoranza non lo esime dalle responsabilità disciplinari.
Il Codice deontologico guida il Tecnico Audioprotesista nello sviluppo dell’identità professionale e nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile; è inoltre lo strumento che informa il cittadino sui comportamenti che deve attendersi dal professionista.
L’inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo all’assistito ed al proprio prestigio professionale, ma anche alla buona immagine di tutti gli esercenti la professione.
L’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali vigila sul rispetto del presente Codice attuando quanto previsto dal proprio Statuto e dalle norme vigenti.
Il Tecnico Audioprotesista è l’operatore sanitario che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, esercita la propria professione al servizio del soggetto ipoacusico.
L’operato del Tecnico Audioprotesista si realizza attraverso interventi specifici autonomi e responsabili, di natura preventiva, tecnico-riabilitativa e relazionale, nel rispetto della normativa vigente.
Sono atti propri della professione la scelta, la fornitura, l’adattamento ed il controllo degli ausili uditivi che prevengono o suppliscono la disabilità uditiva nonché l’educazione protesica dell’ipoacusico, il controllo della permanenza dell’efficacia dell’applicazione e la manutenzione dei dispositivi erogati.
Il Tecnico Audioprotesista svolge la sua attività in regime di dipendenza o libero-professionale, in strutture pubbliche, private e presso l’assistito, agendo, nell’ambito degli atti professionali di propria competenza, animato da rigore metodologico, in linea con il protocollo applicativo adottato dall’Associazione.
Il Tecnico Audioprotesista, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta l’appartenenza al gruppo professionale, l’accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l’impegno a viverli nel quotidiano.
Codice deontologico
Art. 1 Il Tecnico Audioprotesista esercita la propria professione con la finalità esclusiva del rispetto del benessere fisico e psichico
dell’ipoacusico; riconosce che tutte le persone hanno diritto ad eguale considerazione e le assiste senza alcuna discriminazione.
Art. 2 Il Tecnico Audioprotesista svolge la propria attività al servizio della persona ipoacusica e della collettività, attraverso interventi specifici autonomi e complementari di natura tecnica, relazionale ed educativa. Il rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’assunzione delle responsabilità inerenti la professione.
Art. 3 L’assunzione di responsabilità e la conseguente autonomia da parte del Tecnico Audioprotesista si esplicitano nell’effettuare una serie di indagini preliminari, strumentali e non, miranti alla valutazione della menomazione uditiva e della disabilità conseguente, nello scegliere fornire ed adattare gli ausili uditivi adeguati, nel verificare i risultati dell’applicazione, nel seguire l’assistito nel suo adattamento a breve ed a lunga scadenza, nel controllare nel tempo che il risultato dell’ausilio sia sempre adeguato alle aspettative dell’assistito.
Art. 4 Il Tecnico Audioprotesista ha il dovere, nell’interesse del cittadino, di promuovere la prevenzione della disabilità uditiva e di sollecitare l’assistito ad effettuare una visita dal medico specialista qualora, durante l’esplicazione della propria attività professionale, sospetti la presenza di un’alterazione del quadro fisiologico a carico dell’apparato uditivo. Nel rispetto degli ambiti delle proprie competenze, si asterrà, comunque, dal formulare qualsiasi valutazione diagnostica.
Art. 5 Il Tecnico Audioprotesista esercita autonomamente la propria attività professionale, rispettando le altre professioni sanitarie e provvedendo affinché siano sempre salvaguardati i rispettivi ambiti professionali. Riconosce che l’integrazione e la collaborazione sono la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito, per cui, nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale, contribuisce allo sviluppo delle reciproche competenze assistenziali.
Art. 6 Il Tecnico Audioprotesista ha il diritto ed il dovere di aggiornare le proprie conoscenze attraverso l’educazione continua, conformandosi alla normativa vigente. La formazione continua e l’aggiornamento professionale del Tecnico Audioprotesista costituiscono un diritto-tutela degli assistiti.
Art. 7 Il Tecnico Audioprotesista ascolta, informa, coinvolge la persona assistita o colui che ne esercita la tutela. In particolare coinvolge i famigliari dei minori, dei soggetti anziani non autonomi, prima di iniziare il processo applicativo, anche al fine di consentire loro di esprimere il proprio consenso e le proprie scelte. Con l’assistito o chi per lui il Tecnico Audioprotesista valuta ogni aspetto inerente la natura, le modalità, la finalità dell’applicazione dell’ausilio consigliato.
Art. 8 Il Tecnico Audioprotesista nell’aiutare e sostenere la persona nella scelta assistenziale, si adopera perché la persona che deve fornire il consenso alla prestazione disponga di informazioni globali e non solo audioprotesiche, adeguando il livello di comunicazione, al livello culturale ed alle capacità di comprensione della stessa. Riconosce, quindi, all’assistito o a chi per lui, il diritto di esprimere liberamente la propria volontà in merito alla proposta applicativa.
Art. 9 Il Tecnico Audioprotesista assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita: nella raccolta,
organizzazione ed utilizzo dei dati relativi ai propri assistiti, agisce con diligenza, nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Art. 10 Il Tecnico Audioprotesista è tenuto a mantenere la massima riservatezza su tutto ciò che gli viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione, deve inoltre mantenere la medesima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate e/o programmate.
Art. 11 Il Tecnico Audioprotesista, nell’esercizio della libera professione, ha il diritto-dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata all’importanza della prestazione professionale: vale, comunque, il principio generale dell’intesa diretta con l’assistito.
Art. 12 Il Tecnico Audioprotesista riconosce l’importanza di porre la propria conoscenza ed abilità a disposizione della comunità
professionale.
Art. 13 Il Tecnico Audioprotesista tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al reciproco rispetto, pertanto, non esprime giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza di assistiti o comunque di estranei al di fuori degli organismi associativi. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesto, l’Associazione, ricorrendo al Collegio dei Probiviri, interviene per concorrere a dirimere le controversie.
Art. 14 Il Tecnico Audioprotesista nell’agire professionalmente non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da terzi: in caso di conflitto, devono prevalere gli interessi dell’assistito. Di conseguenza, ogni forma di dicotomia di compensi estranei alla prestazione professionale, così come ogni forma di comparaggio nei confronti di altri operatori sanitari, è vietata. Parimenti, il Tecnico Audioprotesista non deve avvalersi di cariche pubbliche o politiche per conseguire vantaggi per sé o per altri.
Art. 15 Al Tecnico Audioprotesista è vietato collaborare a qualsiasi titolo o favorire in qualsiasi modo chi eserciti abusivamente la
professione.
Art. 16 La pubblicità e le informazioni in materia sanitaria inerenti l’attività professionale del Tecnico Audioprotesista e gli ausili da lui applicati, devono essere ispirate al rispetto delle norme vigenti. Precipuamente, il Tecnico Audioprotesista si deve impegnare:
– a non divulgare messaggi atti a creare nel pubblico suggestioni od illusorie speranze;
– ad astenersi da affermazioni di priorità ed esclusività di prodotti, metodi, servizi, ecc. che non trovino reale corrispondenza nei fatti o non siano comunque obiettivamente dimostrabili;
– ad evitare simboli, frasi, denominazioni, marchi che possano essere interpretati come pertinenti alla professione medica.
Art. 17 Il Tecnico Audioprotesista, venuto a conoscenza di iniziative o comportamenti non conformi alla deontologia professionale, ha il dovere di segnalarli all’Associazione Professionale, dandone formale comunicazione.
Parimenti, il Tecnico Audioprotesista, nell’interesse dell’assistito e della propria sfera di autonomia professionale, ha il dovere di segnalare all’Associazione le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità dell’assistenza.
Art. 18 L’inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati nel presente Codice, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal vigente Statuto dell’Associazione Professionale e dalle leggi vigenti.
Fonte: A.N.A.P.
Nel 2003 é fondata l’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali (A.N.A.P.) con sede sociale in Milano, riconosciuta dal Decreto Ministeriale 19 giugno 2006.
L’A.N.A.P., nell’interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:
a) promuovere e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualunque organismo, sia pubblico che privato;
b) favorire relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
c) sensibilizzare l’opinione pubblica, le Autorità ed i mezzi d’informazione sulle problematiche inerenti l’attività del Tecnico Audioprotesista e del comparto audioprotesico in genere, valutando e risolvendo problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
d) favorire e promuovere l’aggiornamento professionale dei Tecnici Audioprotesisti nonché la formazione degli operatori del settore;
e) interfacciarsi e collaborare con gli Enti preposti per la formazione professionale dei Tecnici Audioprotesisti;
f) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni;
g) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario;
h) promuovere servizi di assistenza specifica, di interesse per i soci;
i) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell’Assemblea sia ad essa direttamente affidato.
Per altre informazioni su A.N.A.P. cliccando qui.
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Newsletter della Storia dei Sordi n. 320 del 26 settembre 2007