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Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle Persone Sorde alla vita collettiva (Newsletter della Storia dei Sordi n. del 14 settembre 2007)
Nella riunione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.66 del 13 settembre 2007 è stato approvato il disegno di legge riguardante l’argomento dedicato esclusivamente alla “sordità” avente per oggetto: “Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva”.
È per la prima volta nella storia dei Sordi in Italia, mai fatta nel passato, è il primo frutto dall’azione governativa in maniera legislativa a favore dei Sordi, non come di consuetudine alle proposte di legge in materia delle minorazioni uditive fatte in precedenza dai parlamentari (deputati e senatori), o quelli attraverso le sedi delle commissioni o dell’aula, ma questa volta “dal Governo”.
Il dossier del disegno di legge è centrato poderosamente sugli interventi per la prevenzione, il recupero, la riabilitazione dei minorati dell’udito e della parola, e la valorizzazione della lingua dei segni italiana (LIS) in base alla convenzione delle persone con disabilità all’ONU.
Questo merita del Ministro della Solidarietà sociale Paolo Ferrero con la sua estrema sensibile attenzione ai problemi della sordità e di tutte le sue implicazioni, la sua piena convinzione della necessità di promuoverla per garantire ai sordi la loro crescita con tutti i propri diritti. Si riporta il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 13 settembre:
Il Consiglio ha approvato fra l’altro il seguente provvedimento:
su proposta del Ministro della solidarietà sociale, Paolo Ferrero:
un disegno di legge che promuove una partecipazione piena e compiuta delle persone sorde (in Italia circa 70.000) alla vita collettiva, assicurandone l’integrazione sociale, economica e politica, in attuazione della recentissima Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità (30 marzo 2007). Il provvedimento, che è stato predisposto in stretta collaborazione con le associazioni di tutela e promozione dei diritti di tali persone, verrà completato da un successivo regolamento che disciplinerà in dettaglio i seguenti aspetti: interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici (anche attraverso la configurazione di apposite figure professionali); misure volte a favorire la diffusione di strumenti e modalità di accesso all’informazione ed alla comunicazione; garanzie per l’uso effettivo della lingua italiana dei segni (LIS) e di ogni soluzione idonea per favorire la comunicazione delle persone sorde nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei giudizi civili e penali. Il disegno di legge verrà inviato alla Conferenza unificata per il parere sugli aspetti di competenza;
Ecco il testo del disegno di legge approvato dal Governo:
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PIENA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE SORDE ALLA VITA COLLETTIVA
ART. 1 – Finalità
1. Nell’ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
ART. 2 – Riconoscimento e promozione dell’uso della lingua dei segni italiana
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, la Repubblica riconosce e promuove l’uso della lingua dei segni italiana (LIS), con la previsione delle tutele conseguenti a tale riconoscimento.
ART. 3 – Promozione dell’uso della lingua orale e scritta
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Repubblica promuove l’acquisizione e l’uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta da perseguire anche attraverso l’impiego delle tecnologie disponibili per l’informazione e la comunicazione.
ART. 4 – Disposizioni attuative
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle comunicazioni, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e sentite le associazioni di tutela e promozione dei diritti delle persone sorde maggiormente rappresentative a livello nazionale, detta le disposizioni per l’attuazione della presente legge, limitatamente ai profili della disciplina riferibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
2. Ai fini ed entro i limiti stabiliti nel comma 1, il regolamento è destinato in particolare a:
a) prevedere disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, nell’ambito dei livelli essenziali previsti;
b) prevedere disposizioni volte a disciplinare, attraverso corsi di studio universitari, nell’ambito dell’autonomia finanziaria dei singoli atenei, percorsi formativi delle figure professionali coinvolte nella realizzazione dei principi di cui alla presente legge;
c) prevedere disposizioni volte a favorire la diffusione di strumenti e modalità di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;
d) prevedere disposizioni volte a promuovere l’effettivo utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e ogni altra soluzione tecnica ed informatica atta a favorire la comunicazione delle persone sorde nei giudizi civili e penali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni statali;
e) prevedere meccanismi di monitoraggio dell’attuazione della presente legge.
3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigente.
Ecco la biografia del Ministro Paolo Ferrero, promotore del disegno di legge governativo a favore delle Persone Sorde:
Nato a Pomaretto (To) il 17 novembre 1960. Ha due figli. Diploma di perito tecnico industriale. Obiettore di coscienza, a 19 anni inizia a lavorare in FIAT come operaio. Collocato in cassa integrazione a “zero ore”, viene eletto delegato sindacale della FIOM e fonda con altri lavoratori in CIG la “Cooperativa Agrovalli”. Successivamente ha ricoperto ruoli di direzione nella CGIL e nella Federazione Giovanile Evangelica Italiana – FGEI, di cui è stato segretario nazionale.
Iscritto al Partito della Rifondazione Comunista. Responsabile dell’area politiche del lavoro, economiche e sociale del PRC, fa parte della segreteria nazionale del partito dal 1995 al 2006. Da giovane si iscrive a Democrazia Proletaria e negli anni successivi entra negli organismi dirigenti del partito. Eletto deputato nella XV° legislatura si è dimesso in seguito alla nomina a Ministro della Solidarietà sociale nel II° Governo Prodi.
Nel tempo libero pratica l’alpinismo e si diletta a suonare vari strumenti.
Comunicato ENS: «E’ con grande gioia e soddisfazione – commenta il Presidente Nazionale dell’ENS, Ida Collu – che accogliamo una notizia attesa da anni. I sordi italiani dicono grazie al Ministro Ferrero, che ha mantenuto fede agli impegni presi, dopo la firma apposta sulla Convenzione Onu il 30 marzo scorso. L’approvazione del disegno di legge per l’uso della LIS in Italia – continua la Collu – è il riconoscimento ufficiale di un diritto fondamentale per le persone sorde. Dopo le battaglie portate avanti dall’ENS a nome di tutti i sordi italiani, non possiamo che dirci felici ed auspicare una comunicazione finalmente libera e piena tra cittadini sordi ed udenti, proprio in virtù dell’uso della lingua dei segni».
nw310
Newsletter della Storia dei Sordi n.310 del 14 settembre 2007