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Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni (Newsletter della Storia dei Sordi n.302 del 5 settembre 2007)

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Decreto 21 giugno 2007.  Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6-8-2007.

DIPARTIMENTO  PER  I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ E MINISTERO DELLA  SOLIDARIETÀ SOCIALE
IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ di concerto con IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista  la  legge  1° marzo  2006,  n.  67, recante “Misure per la tutela   giudiziaria   delle   persone  con  disabilità  vittime  di discriminazioni”, ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista  la  legge 17 luglio 2006, n. 233 (Legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), art. 1, comma 19;
Decreta:
Art. 1. – Legittimazione ad agire
    1.  Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge  1° marzo  2006,  n. 67, in forza di delega rilasciata per atto pubblico  o  per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome  e  per  conto  del  soggetto  passivo della discriminazione, le associazioni  e  gli  enti individuati con decreto del Ministro per i diritti  e  le  pari  opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.

Art. 2. – Requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire
1.  Il  riconoscimento  della legittimazione ad agire, effettuato con  le  modalità  di  cui  all’art.  1  e valutato sulla base della finalità  statutaria  e  della  stabilità  dell’organizzazione,  e’ subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere  costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;
b) essere   in   possesso   di  uno  statuto  che  sancisca  un ordinamento  a  base  democratica  che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione senza fini di lucro;
c) non  aver  riportato  condanne,  ancorchè non definitive, o l’applicazione  di  pena  concordata  per  delitti  non  colposi,  in relazione    all’attività    dell’associazione    o    ente,   salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
d) non  essere  stato  dichiarato  fallito  o insolvente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
e) non   rivestire   la   qualifica   di   imprenditore   o  di amministratore  di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite,  per  gli  stessi  settori  in cui opera l’associazione o l’ente, con riferimento al rappresentante legale.

Art. 3. – Richiesta di riconoscimento della legittimazione ad agire
1.  La  domanda  contenente  la  richiesta di riconoscimento deve essere  presentata entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ciascun anno e:
a) essere  indirizzata  al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità – Largo Chigi, 19 – 00187 Roma;
b) essere  consegnata  a  mano  o  inviata  a  mezzo  posta con raccomandata  r.r., recando sulla busta la dicitura “Legge n. 67/2006 –  Associazioni  legittimate  ad  agire  a  favore  delle persone con disabilita”;
c) essere  redatta  secondo  il  modello  allegato A, che forma parte  integrante  del  presente  decreto  e  sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia  dell’atto  costitutivo e dello statuto o dell’accordo fra gli aderenti formalizzato con scrittura privata autenticata;
b) relazione  sull’attività  svolta nel triennio precedente la richiesta   di  riconoscimento  e  sui  programmi  che  si  intendono realizzare  nell’anno  solare  in  corso,  anche con riferimento alle risorse finanziarie impiegate;
c) copia dell’ultimo bilancio o dell’ultimo resoconto economico approvato;
d) elenco nominativo degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione  delle  quote  versate  direttamente all’associazione o ente  per  gli  scopi  statutari  ed  elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
e) autodichiarazione  del rappresentante legale sull’assenza di condanne,  ancorché  non  definitive,  o  di  applicazione  di  pena concordata  per  delitti  non  colposi,  in  relazione  all’attività dell’associazione o ente, salva riabilitazione;
f) autodichiarazione  del  rappresentante  legale di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione;
g) autodichiarazione del legale rappresentante di non rivestire la  qualifica  di  imprenditore  o  di  amministratore  di imprese di produzione  e  servizi  in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione o l’ente.

Art. 4.- Commissione di valutazione
    1.  L’esame delle domande e’ affidato ad una apposita Commissione di  valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le pari  opportunità e composta dal Capo del Dipartimento dei diritti e le pari opportunità o da persona da lui delegata che la presiede, da due  rappresentanti  designati  dal  Ministro per i diritti e le pari opportunità,   due   rappresentanti  designati  dal  Ministro  della solidarietà sociale e due rappresentanti designati dalle federazioni
maggiormente  rappresentative  delle  associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità.
2.    La    Commissione   provvede,   con   cadenza   semestrale, all’istruttoria delle domande inoltrate e alla redazione di un elenco delle  associazioni  e  degli  enti  che e’ approvato con decreto del Ministro  per  i  diritti  e  le pari opportunità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
Art. 5. – Conferma biennale
1.  Ogni  due  anni  le  associazioni  e gli enti contemplati nel decreto  di  cui all’art. 4, comma 2, devono chiedere la conferma del riconoscimento  della  legittimazione  ad  agire  secondo  il modello allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 6. – Norma transitoria
In  sede  di  prima  applicazione del presente decreto le domande sono   presentate   entro   quarantacinque   giorni   dalla  data  di pubblicazione  del  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2007
Il Ministro per i diritti e le pari opportunità: Pollastrini
Il Ministro della solidarietà sociale: Ferrero
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