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Nuovo accordo Welfare: aumento della pensione sociale a favore dei Sordi (Newsletter della Storia dei Sordi n.287 del 30 luglio 2007)

Ecco il testo del nuovo accordo «Welfare» fra Governo e parti sociali con il parere positivo di diversi sindacati in materia pensionistica che riguarda, fra l’altro, l’aumento della pensione sociale a favore dei sordi in base al suddetto protocollo in data 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competività per l’equità e la crescita sostenibili.

2) PREVIDENZA
Incremento delle “pensioni basse”
Il provvedimento ha lo scopo di incrementare pensioni di natura sia previdenziale che assistenziale. Esso si basa sui seguenti punti:
1. potenziamento del sistema di rivalutazione ai prezzi delle pensioni previdenziali per le fasce comprese da tre volte e fino a cinque volte il minimo dall’attuale 90% al 100% della variazione dei prezzi. Tale modifica, agendo sugli scaglioni di pensione a prescindere dalla pensione complessiva, estende i benefici anche sulle fasce delle pensioni più alte. Il numero di coloro che beneficiano totalmente della nuova indicizzazione è di circa 2.820.000 persone, mentre coloro che avendo pensioni più alte hanno un beneficio parziale ammontano a poco meno di 920.000 persone;
2. incremento delle maggiorazioni sociali delle pensioni sociali, assegni sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti secondo lo schema previsto dall’articolo 38, legge n. 448/2001 con età pari o superiore a 70 anni (60 anni per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti) al fine di assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro mensili dal 1° gennaio 2008 (il limite reddituale cumulato con il coniuge rimane stabilito secondo lo schema previsto da medesimo articolo 38). Si stima che i soggetti interessati siano circa 290.000 (di cui circa 20.000 derivanti dall’estensione della platea per effetto dell’incremento dei limiti reddituali, per i quali il beneficio è fino a concorrenza del reddito);
3. dal 2008, introduzione di una nuova somma aggiuntiva (permane in vigore la somma aggiuntiva di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000) per individui con età pari o superiore a 64 anni, concessa ai pensionati previdenziali a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM (8.504,73 euro annui per l’anno 2007). Ai fini della determinazione del reddito individuale, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari, del reddito della casa di abitazione e i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L’assegno aggiuntivo non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.1

(1) Con esclusione di quota necessaria a neutralizzare incremento di cui al punto 2 per le pensioni previdenziali.

Documento da scaricare il testo del protocollo d’intesa firmato del 23 luglio 2007 in formato pdf cliccando qui (per sordomuti leggi poag. 5 dell’accordo.


 

Newsletter della Storia dei Sordi n. 287 del 30 luglio 2007

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