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Assegni familiari 2007 e i disabili (Newsletter della Storia dei Sordi n. 258 del 31 maggio 2007)
Circolare INPS n.88 del 18 maggio 2007 avente per il sommario: a decorrere dal 1° gennaio 2007 l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con due genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili
L’art. 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.296 ha previsto, a decorrere dal 1.01.2007, la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili (tabelle 11 e 12).
Lo stesso art. 1, comma 11, alla lettera b) ha previsto altresì per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13–19) un aumento dell’importo dell’assegno del 15 per cento.
Si è rilevato peraltro che l’applicazione di detta norma ha comportato in alcuni livelli di reddito una disparità di trattamento, tale da determinare, a parità di reddito del nucleo familiare, un importo inferiore dell’ assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile (tabelle 14-15).
Ciò in quanto le tabelle 14 e 15 rientrano tra quelle tabelle per le quali il comma 11 dell’art.1 alla lettera c) ha stabilito che la rimodulazione dei livelli di reddito e gli importi dell’assegno potrà avvenire a seguito di emanazione di un decreto interministeriale.
In considerazione del fatto che la legge 296/2006 ha lo scopo di fornire una maggior tutela ai nuclei familiari più bisognosi ivi compresi i nuclei in cui sono presenti componenti inabili, per ovviare nell’immediato a sanare la situazione di disuguaglianza venutasi a creare, nelle more di una successiva rimodulazione delle tabelle, si è ritenuto che, a parità di reddito familiare, l’importo dell’assegno per i nuclei con componenti inabili debba essere quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili.
Il Decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n.105 del 8.5.2007, ha stabilito che “ A decorrere dal 1°gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.”
Pertanto le tabelle 14 e 15 sono state raccordate con le tabelle 11 e 12 se più favorevoli e le nuove tabelle 14 e 15 così rielaborate vanno a sostituire le tabelle 14 e 15 in precedenza allegate alla circolare n.13/2007 (tabelle ANF importi mensili) e circolare n.26/2007 (tabelle ANF importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali).
ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio 2007 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell’assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 2007, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate. Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.
Ai fini del conguaglio delle eventuali differenze erogate agli aventi diritto, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice del quadro “D” del modello DM10/2 “L036”.
La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’ISTITUTO
Le procedure automatizzate verranno aggiornate tempestivamente.
Il Direttore Generale Crecco
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI – DECRETO 7 Marzo 2007
Modalita’ applicative dell’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari. (GU n. 105 del 8-5-2007 )
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE
e
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha previsto che i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili sono rideterminati, a decorrere dal l° gennaio 2007, secondo la tabella 1 allegata alla medesima legge n. 296 e che sulla base dei predetti importi annuali l’Istituto nazionale della previdenza sociale elabora le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
Visto l’art. 1, comma 11, lettera b), in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;
Visto l’art. 1, comma 11, lettera c), della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b), nonche’ quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Viste le tabelle relative agli assegni per il nucleo familiare elaborate a cura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle predette disposizioni;
Rilevato che l’effetto della rideterminazione delle tabelle comporta una disparita’ di trattamento, tale per cui, in relazione ad alcuni livelli di reddito, il nucleo familiare con componenti inabili (tabb. 14 e 15) percepisce un assegno inferiore a quello del nucleo familiare senza componenti inabili (tabb. 11 e 12);
Considerata la necessita’ di rimuovere tale disparita’ di trattamento;
Considerato che la ratio sia della normativa dell’assegno per il nucleo familiare, sia dell’intervento di modifica disposto dalla predetta legge n. 296 del 2006 e’ ispirata a principi di maggior tutela dei nuclei familiari piu’ bisognosi di sostegno economico, quali quelli che includono soggetti inabili;
Ritenuta pertanto la necessita’ di chiarire che, a parita’ di reddito e di composizione numerica, i nuclei familiari con componenti inabili devono beneficiare di un importo degli assegni quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili, salva la successiva rimodulazione delle tabelle;
Considerato che nell’ambito degli oneri previsti coerenti con la programmazione finanziaria come derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 296/2007 sono stati computati trattamenti per i nuclei con figli, con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui siano presenti componenti inabili, comunque non inferiori, a parita’ di altre condizioni, a quelli dei nuclei equivalenti in cui non siano presenti componenti inabili;
Decretano:
A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non puo’ essere inferiore, a parita’ di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.
Roma, 7 marzo 2007
Il Ministro delle politiche per la famiglia, Bindi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Damiano
Il Ministro della solidarieta’ sociale, Ferrero
assegno per il nucleo familiare. Tabelle 14 e 15 – nw258
Newsletter della Storia dei Sordi n. 258 del 31 maggio 2007