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Assegni familiari 2007 e i disabili (Newsletter della Storia dei Sordi n. 258 del 31 maggio 2007)

Circolare INPS n.88 del 18 maggio 2007 avente per il sommario: a decorrere dal 1° gennaio 2007 l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei  con due genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili

L’art. 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.296 ha previsto, a decorrere dal 1.01.2007,  la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili (tabelle 11 e 12).
Lo stesso art. 1, comma 11, alla lettera b) ha previsto altresì per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13–19) un aumento dell’importo dell’assegno del 15 per cento.
Si è rilevato peraltro che l’applicazione di detta norma ha comportato in  alcuni livelli di reddito una disparità di trattamento, tale da determinare, a parità di reddito del nucleo familiare,  un importo inferiore dell’ assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile (tabelle 14-15).
Ciò in quanto le tabelle 14 e 15 rientrano tra quelle tabelle per le quali  il comma 11 dell’art.1 alla lettera c) ha stabilito che la rimodulazione dei livelli di reddito e gli importi dell’assegno potrà avvenire a seguito di emanazione di un decreto interministeriale.
In considerazione del fatto che la legge 296/2006 ha lo scopo di fornire una maggior tutela ai nuclei familiari più bisognosi ivi compresi i nuclei in cui sono presenti componenti inabili, per     ovviare nell’immediato a sanare la situazione di disuguaglianza venutasi a creare, nelle more di una  successiva rimodulazione delle tabelle, si è ritenuto che, a parità di reddito familiare, l’importo dell’assegno per i nuclei con componenti inabili debba essere quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili.
Il Decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro  dell’economia e delle finanze, del 7 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n.105 del 8.5.2007, ha stabilito che “ A decorrere dal 1°gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.”
Pertanto le tabelle 14 e 15 sono state raccordate con le tabelle 11 e 12 se più favorevoli e le nuove tabelle 14 e 15 così rielaborate vanno a sostituire le tabelle 14 e 15 in precedenza allegate alla circolare n.13/2007 (tabelle ANF importi mensili) e circolare n.26/2007 (tabelle ANF importi  giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali).
ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio 2007 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell’assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 2007, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate. Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.
Ai fini del conguaglio delle eventuali differenze erogate agli aventi diritto, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice del quadro “D” del modello DM10/2 “L036”.
La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’ISTITUTO
Le procedure automatizzate  verranno aggiornate tempestivamente.
Il Direttore Generale Crecco

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI  –   DECRETO 7 Marzo 2007
Modalita’ applicative dell’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari. (GU n. 105 del 8-5-2007 )
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE
e
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.  296  (legge  finanziaria  2007), che ha previsto che i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in  cui  non  siano presenti componenti inabili sono rideterminati, a decorrere  dal  l° gennaio  2007,  secondo la tabella 1 allegata alla medesima  legge  n. 296 e che sulla base dei predetti importi annuali l’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  elabora le tabelle contenenti    gli    importi   mensili,   giornalieri,   settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
Visto  l’art.  1,  comma 11,  lettera b),  in  base  alla  quale  a decorrere  dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre  tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;
Visto l’art. 1, comma 11, lettera c), della citata legge n. 296 del 2006,  ai  sensi  del  quale i livelli di reddito e gli importi degli assegni  per  i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b), nonche’  quelli   per  i  nuclei  senza  figli  possono  essere  ulteriormente rimodulati   secondo   criteri   analoghi   a  quelli  indicati  alla lettera a),   con   decreto   interministeriale  del  Ministro  delle politiche  per  la  famiglia  e  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza  sociale,  di  concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale  e  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento  alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie  risultante  dagli  assegni  per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Viste  le  tabelle  relative  agli  assegni per il nucleo familiare elaborate  a  cura  dell’Istituto  nazionale della previdenza sociale sulla base delle predette disposizioni;
Rilevato   che   l’effetto  della  rideterminazione  delle  tabelle comporta una disparita’ di trattamento, tale per cui, in relazione ad alcuni livelli di reddito, il nucleo familiare con componenti inabili (tabb.  14  e 15) percepisce un assegno inferiore a quello del nucleo familiare senza componenti inabili (tabb. 11 e 12);
Considerata   la   necessita’   di  rimuovere  tale  disparita’  di trattamento;
Considerato  che  la  ratio sia della normativa dell’assegno per il nucleo  familiare,  sia  dell’intervento  di  modifica disposto dalla predetta  legge  n.  296  del  2006 e’ ispirata a principi di maggior tutela  dei  nuclei  familiari  piu’ bisognosi di sostegno economico, quali quelli che includono soggetti inabili;
Ritenuta  pertanto  la  necessita’  di  chiarire  che, a parita’ di reddito e di composizione numerica, i nuclei familiari con componenti inabili  devono  beneficiare  di  un importo degli assegni quantomeno pari  a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili, salva la successiva rimodulazione delle tabelle;
Considerato  che  nell’ambito  degli oneri previsti coerenti con la programmazione  finanziaria  come derivanti dalle disposizioni di cui all’art.  1,  comma 11,  della legge n. 296/2007 sono stati computati trattamenti  per i nuclei con figli, con entrambi i genitori o con un solo  genitore  e  con almeno un figlio minore, in cui siano presenti componenti  inabili,  comunque  non  inferiori,  a  parita’  di altre condizioni, a quelli dei nuclei equivalenti in cui non siano presenti componenti inabili;
Decretano:
A  decorrere dal 1° gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per  i  nuclei  con  entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno  un  figlio  minore,  che includono soggetti inabili, non puo’ essere  inferiore, a parita’ di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.
Roma, 7 marzo 2007
Il Ministro delle politiche per la famiglia, Bindi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Damiano
Il Ministro della solidarieta’ sociale, Ferrero
assegno per il nucleo familiare.  Tabelle 14 e 15 – nw258


 

 

Newsletter della Storia dei Sordi n. 258 del 31 maggio 2007

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