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Competenze residue in materia di invalidità civile all’INPS – Decreto governativo 30.3.2007 (Newsletter della Storia dei Sordi n. 255 del 28 maggio 2007)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2007. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007 avente per l’oggetto:  Attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell’economia e delle finanze all’INPS.

Vista  la  legge  10 febbraio  1962,  recante  “Nuove  disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili”;
Vista  la  legge  28 marzo  1968,  n.  406,  recante  “Norme per la concessione  di  un’indennità  di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili”;
Vista  la  legge  26 maggio  1970,  n.  381,  recante  “Aumento del contributo  ordinario dello Stato a favore dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti”;
Vista  la  legge  27 maggio  1970,  n. 382, recante”Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante “Conversione in legge del  decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”;
Vista  la  legge  11 febbraio  1980,  n. 18, recante “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”;
Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante “Norme integrative in  materia  di  assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”;
Visto  il  decreto  legislativo  23 novembre  1988, n. 509, recante “Norme  per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291”;
Vista  la  legge  11 ottobre  1990, n. 289, recante “Modifiche alla disciplina  delle  indennità  di  accompagnamento  di cui alla legge 21 novembre  1988,  n.  508,  recante norme integrative in materia di assistenza  economica  agli  invalidi  civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti  e  istituzione  di un’indennità di frequenza per i minori invalidi”;
Vista  la  legge  15 ottobre  1990,  n.  295, recante “Modifiche ed integrazioni  all’art.  3  del  decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive  modificazioni,  in  materia  di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”;
Visto  il decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 5 agosto 1991, recante  “Norme  di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute  nella  legge  15 ottobre  1990,  n.  295,  in  materia  di accertamento dell’invalidità civile”;
Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza,  l’integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate”;
Visto il decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.  698, recante “Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di  riconoscimento  delle  minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”;
Visto  l’art.  4  del  decreto-legge  n.  323  del  20 giugno 1996, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 425, recante  “Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento  della  finanza pubblica”;
Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1997,  n.  157, recante “Attuazione  delle delega conferita dall’art. 3, comma 3, lettera d), della  legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività  di   controllo   sulle   prestazioni   previdenziali   ed assistenziali di invalidità e inabilita”;
Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante “Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Visto   l’art.   4   del  decreto-legge  20 giugno  1996,  n.  323, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 425, recante  “Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento  della  finanza pubblica”;
Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
Vista  la  legge  3 aprile  2001, n. 131, recante “Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecita’ parziale”;
Vista  la  legge  3 aprile 2001, n. 138, recante “Classificazione e quantificazione  delle  minorazioni  visive  e  norme  in  materia di accertamenti oculistici”;
Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
Visto  l’art.  42  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante  “Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”;
Visto  l’art.  10  del  decreto-legge  30 settembre  2005  n.  203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante  “Misure  di  contrasto  all’evasione  fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”;
Visto l’art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante “Misure urgenti  in  materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
D E C R E T A
Art. 1.
Funzioni trasferite
1.  Ai  sensi  dell’art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 230,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  a  decorrere  dal  1° aprile  2007,  l’Istituto nazionale della previdenza  sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate  allo  Stato  in  materia  di  invalidità  civile, cecità civile,  sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero  dell’economia  e delle finanze. A decorrere dalla medesima data,  l’I.N.P.S. subentra al Ministero dell’economia e delle finanze nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.
2.  Il  trasferimento  delle  risorse finanziarie, strumentali e di personale,  inerenti alle funzioni di cui al comma 1, avviene secondo i termini e le modalità di cui al presente decreto.

Art. 2.
Personale trasferito
1.  Per  l’esercizio  delle  funzioni di cui all’art. 1 comma 1, e’ trasferito  all’I.N.P.S. il contingente di personale, appartenente al ruolo  unico  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  ed in servizio  presso  le  Commissioni  mediche di verifica, indicato, per ciascuna  articolazione  territoriale  del Ministero, nell’allegato A del presente decreto.
2. L’individuazione dei dipendenti avviene sulla scorta dei criteri concertati  con  le  organizzazioni  sindacali, tenendo conto, anche, delle eventuali istanze presentate.
3.  Il  personale  trasferito  conserva il trattamento giuridico ed economico  in  godimento  fino  al  rinnovo  del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  del personale del comparto degli enti pubblici non  economici,  in  cui il personale sarà inquadrato. A seguito del trasferimento    del   personale,   saranno   ridotte,   in   maniera corrispondente,  le dotazioni organiche del Ministero dell’economia e delle  finanze con i provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 1, commi 404 e 427, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.
Trasferimento delle risorse finanziarie
1.  Nell’allegato  B  al presente decreto, sono indicate le risorse finanziarie  annue  da trasferire all’I.N.P.S., relative al personale di  cui  all’art.  2,  comma 1,  nonchè  quelle  necessarie  per  la copertura dei costi di funzionamento del personale medico, componente le  commissioni  mediche  di verifica. Per l’anno 2007, le modalità, anche  temporali,  del trasferimento sono individuate nell’allegato C al presente decreto.
2.  Con  proprio decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze individua  e  trasferisce  all’I.N.P.S.,  relativamente  al personale trasferito  ai  sensi  del  presente decreto, le corrispondenti quote delle   risorse   certe   del   Fondo  unico  di  amministrazione  e, limitatamente  all’anno  2007,  le corrispondenti quote delle risorse variabili del predetto fondo.
3.   La   quota   parte   delle   risorse   finanziarie  trasferite all’I.N.P.S.,  relative  al  trattamento  accessorio,  confluira’ nei diversi  fondi  per  il  trattamento  economico  e  tali risorse sono considerate   importi   fissi  ex  art.  1,  comma 191,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 4.
Disposizioni riguardanti il personale
1.  Il  personale trasferito all’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 2 del presente  decreto, che abbia presentato domanda con le modalità ed i termini  previsti  dai  bandi  di  concorso,  può  partecipare  alle procedure  di  passaggio  tra le aree, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 maggio 2006.
2.  L’I.N.P.S.  provvede  all’inquadramento  dei  dipendenti  nella posizione  economica  superiore,  eventualmente  acquisita, all’esito delle  procedure di cui al comma 1, previo trasferimento all’I.N.P.S. delle corrispondenti risorse finanziarie.
3.  Per  effetto  del  trasferimento  del  personale  del Ministero dell’economia e delle finanze, è rideterminata la dotazione organica dell’I.N.P.S.      nelle      diverse     qualifiche     interessate, corrispondentemente  ai  nuovi  ingressi  nei  ruoli dell’I.N.P.S. di detto personale.

Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
1.  I  verbali  trasmessi  dalle  A.S.L. a decorrere dalla data del 1° aprile 2007 sono esaminati dall’I.N.P.S.
2.  I  verbali trasmessi anteriormente alla data di cui al comma 1, la  cui  trattazione  non sia ancora definita alla data del 31 luglio 2007, sono presi in carico dall’I.N.P.S.
3.  Per  consentire  la  definizione  dei  rapporti e delle istanze pervenute  alla data di cui al comma 1, il trasferimento all’I.N.P.S. del   personale,   individuato   ai   sensi   dell’art.  2,  e  delle corrispondenti  risorse  finanziarie,  di  cui  all’art.  3,  avviene secondo  le  seguenti  modalità  e  scadenze:  il  50%  delle unità complessivamente  individuate,  con  decorrenza  1° giugno  2007,  il residuo 50% con decorrenza 1° agosto 2007.
4.  L’I.N.P.S.  subentra al Ministero dell’economia e delle finanze nelle  controversie  instaurate  a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.

Art. 6.
Variazioni di bilancio
1.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 30 marzo 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 4, foglio n. 385
nw255


 

Newsletter della Storia dei Sordi n. 255 del 28 maggio 2007

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