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Nuovo contratto di servizio RAI a favore dei Sordi (Newsletter della Storia dei Sordi n.219 del 5 aprile 2007)

Il Consiglio di Amministrazione dell’ Azienda RAI ha approvato all’unanimita’ il “nuovo” Contratto di Servizio per il triennio 2007-2009 (Comunicato stampa RAI il 4 aprile 2007). In data 5 aprile 2007 il medesimo contratto di servizio é stato firmato dal Ministro delle Comunicazioni Gentiloni e dal Presidente della Rai Petruccioli. L’integrazione del contratto che riguarda i servizi specifici per i Sordi é inserita rispetto al precedente contratto. L’ENS ha ringraziato il Ministro Gentiloni e il Presidente della Commissione di Vigilanza On.le Landolfi.

Contratto di servizio RAI 2007-2009. Ecco dell’illustrazione dei principali articoli

Si riportano di seguito i principali elementi di cambiamento rispetto al contratto di servizio precedente:

Qualita’ dell’offerta e valore pubblico (art. 3): il contratto introduce un nuovo sistema di misurazione degli obiettivi di qualità dell’offerta articolato su due strumenti:

1.  una ricerca di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell’offerta;

2.  una ricerca di monitoraggio della corporate reputation intesa come la capacità di competere, di innovare e di incrementare il proprio valore di servizio pubblico nel rispetto dell’etica dell’impresa, della deontologia professionale e dei criteri di correttezza e di lealtà.

Offerta multimediale (art. 6): La seconda novità, molto importante, dal punto di vista pratico e concreto, è che si delinea, per la prima volta, una terza offerta RAI: l’offerta multimediale. Il contratto disciplina gli impegni assegnati alla Rai nell’ambito dello sviluppo di una strategia di valorizzazione della produzione editoriale e dei diritti audiovisivi sulle diverse piattaforme distributive (digitale terrestre, satellite, IPTV, mobile, Internet, ecc.), in coerenza con il proprio posizionamento di mercato e la propria natura di servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Tutela dei minori (art. 7) : La terza questione di un certo rilievo riguarda la tutela dei minori, argomento su cui negli ultimi anni è stata prodotta una normativa complessivamente adeguata, ma che ha sempre bisogno di essere precisata e ulteriormente articolata.  In particolare, l’obiettivo è che la RAI svolga il ruolo di «prima della classe» nel campo della tutela dei minori, e non sia una televisione tra le altre. Vengono, al tal fine, introdotti: il divieto di interruzione pubblicitaria nei programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e nei cartoni animati; l’obbligo di un segnale permanente di riconoscimento dei programmi non adatti ai minori (sapete che questi segnali affiorano nella parte iniziale dei programmi, ma non restano normalmente in permanenza); il divieto di far comparire, nella pubblicità diffusa nelle fasce protette, i personaggi dei cartoni (per evitare l’effetto richiamo che la loro apparizione produrrebbe sul giovanissimo pubblico); il divieto di trasmettere il trailer dei programmi consigliati agli adulti nelle fasce orarie 7-9 del mattino e 16-20 del pomeriggio; l’obbligo in capo a Rai di realizzare nella fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore una quota di programmazione di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l’infanzia e l’adolescenza non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale tra le 7 e le 22,30 (favorendo una fascia di cd. “TV dei ragazzi”).

Art. 8 (Programmazione dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale): Anche questa è una funzione importantissima e storica per i contratti di servizio; le novità sono costituite dall’obbligo per ciascuna rete di trasmettere un telegiornale nella lingua dei segni e da quello di sottotitolazione per una serie piuttosto rilevante di eventi sportivi nazionali, di tribune politiche elettorali e di programmi politici di approfondimento. Infatti la Rai, ponendosi in tal modo in linea con la situazione europea, dovrà incrementare progressivamente, nell’arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume delle sottotitolazioni fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno il 60 per cento della programmazione complessiva, nonché delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;

Prodotti audiovisivi italiani ed europei (art. 10): la RAI è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per prodotti audiovisivi di produzione italiana o europea. Rispetto al precedente contratto, si rilevano i seguenti principali cambiamenti:

1.  valori economici di riferimento: la quota annua minima di investimento passa dal precedente 20% dei ricavi da canone al 15% dei ricavi complessivi, con un incremento quantificabile in valori assoluti nell’ordine di circa 140 milioni di euro;

2.  perimetro dei prodotti audiovisivi: ai fini del rispetto della quota di cui sopra, dovranno essere considerati gli impegni sostenuti dalla Rai non solo (come nel precedente contratto) per prodotti cinematografici, di fiction, cartoni (quota del 5%), documentari (quota del 4%) ma anche per le trasmissioni per la promozione del cinema e dell’audiovisivo in generale, e per le trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo (teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera);

3.  la tematica dei cd. “diritti residuali”: il riconoscimento del diritto dei produttori televisivi indipendenti a negoziazioni eque, trasparenti e divise in relazione ai diversi diritti oggetto dei contratti: ciascuna ciascuna piattaforma/modalità trasmissiva; il numero dei passaggi; la durata massima temporale di tali negoziazioni compatibile con l’accesso ai finanziamenti europei del programma Media.

Informazione relativa ai servizi di pubblica utilità (art. 13): la RAI e’ tenuta a presentare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del contratto, un progetto di sviluppo dell’attuale canale Isoradio, finalizzato – in particolare – a definire le misure necessarie per l’ampliamento e la tempestività dei contenuti informativi ai diversi segmenti di utenza, e per l’estensione della copertura della diffusione del segnale. La realizzazione delle attivita’ del progetto verra’ regolamentata sulla base di una apposita convenzione tra il Ministero, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e la concessionaria; tale convenzione dovra’, tra l’altro, definire le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.

Digitale e satellitare (artt. 21-30): il Contratto prefigura il percorso che la Rai – secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali, legislative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, e nel rispetto delle conferenti disposizioni deliberate dalle competenti Autorità di garanzia – e’ chiamata a realizzare nell’ambito del piu’ ampio processo di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale sia direttamente, sia partecipando ad idonee forme associative, consortili o societarie con gli altri soggetti operanti nel mercato. Il contratto, all’articolo 23, impegna la Rai ad assicurare entro un anno dalla firma la copertura dell’85% della popolazione. Nel contratto accanto ad obblighi abbastanza precisi e vincolanti per l’azienda, vengono anche offerte alla Rai “facoltà” : ad esempio all’articolo 29, si prevede per la RAI la facoltà» di sperimentazione multimediale, di produzione di nuovi canali (anche pay): si cerca dunque, con un mix di obblighi e facoltà, di accompagnare, con il contratto di servizio, un percorso inevitabile della RAI verso l’innovazione tecnologica e la televisione digitale, nelle sue diverse piattaforme (satellitare, Internet e digitale terrestre).

Commissione paritetica (art. 37): Il Contratto prevede la costituzione di un’apposita Commissione paritetica composta da otto membri (quattro designati dal Ministero e quattro dalla Rai) con l’obiettivo di procedere, anche alla luce dell’evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e sviluppo delle attività previste nel contratto, nonché di verificarne l’adempimento. Tale Commissione sostituisce tutte le commissione previste nel precedente contratto, che intervenivano su singoli aspetti del contratto, nell’ottica di una razionalizzazione delle strutture destinate a monitorare la gestione del contratto di servizio durante la sua vigenza;

Vigilanza e controllo (art. 39) – In relazione alle attività di vigilanza e controllo, l’articolo 39 fa salve le vigenti disposizioni di cui agli artt. 35 e 48 del Testo unico 177/2005 e alle linee guida di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 481/06/CONS. Al riguardo, occorre precisare che il puntuale richiamo agli articoli 35 e 48 del Testo unico radiotelevisivo vale a circoscrivere l’ambito di vigilanza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla funzione sanzionatoria ad essa spettante, nelle materie ivi indicate, ferma restando la preminente funzione di indirizzo assicurata dall’art. 4 della legge 103 del 1975 alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che vanta numerose e rilevantissime competenze come – ad esempio – quelle di fornire indirizzi generali per la predisposizione e l’equilibrata distribuzione dei programmi, di disciplinare l’accesso al mezzo radiotelevisivo, di indicare i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento della RAI, di vigilare sull’attuazione dei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e sulla rispondenza dei programmi trasmessi agli indirizzi formulati.

Fonte: Comunicazioni.it – nw219

Il contratto di servizio
Il decreto del Ministero delle Comunicazioni 6 aprile 2007 recante Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. per il triennio 2007-2009 é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 maggio 2007.


Newsletter della Storia dei Sordi n.219 del 5 aprile 2007

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