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Promozione dello Sport dei Disabili (Newsletter della Storia dei Sordi n.155 del 5 gennaio 2007)

La legge del 15 luglio 2003 n.189 sui contributi per la pratica sportiva di base e agonistica dei disabili. Ecco il testo della legge: Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2003
Art. 1. – Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili
1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. – Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attività della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l’organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l’attività paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.
Art. 3. – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: «nonchè la promozione della massima diffusione della pratica sportiva,» sono inserite le seguenti: «sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,».
2. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. – (Promozione dello sport dei disabili). – 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali, affinchè:
a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell’ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;
b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;
c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni».

Contributo dello Stato a favore dello Sport dei disabili
Legge 23.12.2005, n.266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2005.
Art.1 Comma 580. “Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell’attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica”.

Ulteriore ed aumento contributo dello Stato a favore dello Sport dei Disabili
Legge 27 dicembre 2006, n.298 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2006.
Art. 18, comma 779 (Contributo al Comitato Italiano Paralimpico)
“Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica, dei soggetti diversamente abili il contributo al Comitato Italiano Paralimpico di cui all’articolo 1 comma 580 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro e per l’anno 2009 è assegnato un contributo di 3 milioni di euro.”

Riconoscimento ufficiale
del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) alla Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) per l’attività sportive agonistiche) ed all’Ente Nazionale Sordi (ENS) per l’attività sportive promozionali.

nw155 (2007)


Newsletter della Storia dei Sordi n.155 del 5 gennaio 2007

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