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Adeguamento delle provvidenze a favore dei Sordi 2007 (Newsletter della Storia dei Sordi n.154 del 4 gennaio 2007)
Con la circolare INPS n.3 del 4 gennaio 2007 l’INPS informa a tutte le sedi periferiche del medesimo Istituto avente per l’oggetto: rinnovo delle pensioni per l’anno 2007 fra l’altro cita anche l’adeguamento delle provvidenze a favore dei Sordi.
“Si comunica che sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2007. Le operazioni vengono illustrate di seguito.
1. Perequazione automatica
Il decreto del 20 novembre 2006, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2006, fissa nella misura del 2,0 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l’anno 2007.
Il predetto decreto stabilisce nella misura dell’1,7 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2006.
Il decreto del 18 novembre 2005, emanato dal Ministro dell’economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2005, aveva fissato nella misura dell’1,7 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l’anno 2006.
Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2006 e 2007 e le fasce di pensione per l’applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato.
Anche per il rinnovo dell’anno 2007 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevedono il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Si ricorda che vengono prese in considerazione per la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione le pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario per le quali l’Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N con il codice 2.
L’importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in proporzione agli importi delle pensioni.
Le modalità dettagliate di individuazione e di rivalutazione dei trattamenti da assoggettare alla disciplina prevista dall’articolo 34 delle legge n. 448 sono illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.
La perequazione nella misura del 2,0 per cento è stata inoltre applicata, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”:
– M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
– M5 Assegno alimentare per figli
– M6 Assegno alimentare per ex coniuge
Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 2,0 per cento l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
2. Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)
I limiti di reddito, le pensioni, gli assegni e le indennità a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati applicando dal 1° gennaio 2007 le seguenti percentuali di perequazione, come da comunicazione dell’ISTAT:
– i limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti sono stati aumentati del 2,03 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai tra agosto 2004 – luglio 2005 e agosto 2005 – luglio 2006;
– la quota perequabile delle indennità è stata aumentata del 3,01 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, per il periodo agosto 2005 – luglio 2006 rispetto al periodo agosto 2004 – luglio 2005;
– le pensioni e gli assegni sono stati aumentati del 2,0 per cento.
2.1. Indennità di frequenza
Come per l’anno 2006 le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata.
Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:
– se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
– se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento dell’indennità viene disposto per l’intero anno;
– se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo zero.
3. Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, liquidate come prestazioni categoria INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate per l’anno 2007 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
4. Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età
In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65mo anno di età entro il 30 novembre 2007 e per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
Le prestazioni per le quali le Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere ricostituite a cura delle Sedi. In assenza di dati reddituali aggiornati viene attribuito, a partire dal mese successivo al compimento del 65mo anno, l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).
Le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni in argomento segnalando i dati reddituali aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
5. Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta
Anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2007, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65mo anno di età.
Per le prestazioni che a seguito della revisione sanitaria devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.
Si ritiene utile precisare che le pensioni, confermate a seguito di revisione sanitaria, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.
…ommiss”.
Fonte: INPS, a cura della Direzione Centrale per le Pensioni – Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni
All.
Tabella M.2 – SORDOMUTI
1 – SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
Cod.20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
Cod.21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
Cod.22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile indennità di comunicazione(*)
decorrenza | limite di reddito annuo | assegno mensile | indennità |
1998 | £ 22.846.235 | £ 388.460 | £ 318.660 |
1999 | £ 23.211.775 | £ 395.450 | £ 324.440 |
2000 | £ 23.583.165 | £ 401.780 | £ 329.940 |
2001 | £ 24.078.410 | £ 412.230 | £ 334.100 |
2002 | € 12.716,09 | € 218,65 | € 174,35 |
2003 | € 13.103,20 | € 223,90 | € 217,66 |
2004 | € 13.430,78 | € 229,50 | € 220,18 |
2005 | € 13.739,69 | € 234,09 | € 223,38 |
2006 | € 13.973,26 | € 238,07 | € 226,53 |
2007 | € 14.256,92 | € 242,84 | € 229,64 |
(*) – Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi
2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
Cod.23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
Cod.24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 20 – 21 – 22 – 25
Cod.25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
L’indennità di comunicazione é erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione
Anno | Importo mensile |
1998 | £ 318.660 |
1999 | £ 324.440 |
2000 | £ 329.940 |
2001 | € 334.100 |
2002 | € 174,35 |
2003 | € 217,66 |
2004 | € 220,18 |
2005 | € 223,38 |
2006 | € 226,53 |
2007 | € 229,64 |
5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA
Fascia Tipologia
47 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)
anno | limite di reddito annuo personale |
importo mensile |
1998 | £ 5.169.450 | £ 388.460 |
1999 | £ 6.562.400 | £ 395.450 |
2000 | £ 6.901.700 | £ 401.780 |
2001 | £ 7.081.100 | £ 412.230 |
2002 | € 3.755,83 | € 218,65 |
2003 | € 3.846,05 | € 223,90 |
2004 | € 3.942,25 | € 229,50 |
2005 | € 4.021,16 | € 234,09 |
2006 | € 4.089,54 | € 238,07 |
2007 | € 4.171,44 | € 242,84 |
nw154 (2007)
Newsletter della Storia dei Sordi n.154 del 4 gennaio 2007