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Prestazioni sanitarie specialistiche e diagnostiche gratuite per invalidità

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).
Nella tabella che segue sono indicate le categorie di invalidi che godono di questo beneficio (Decreto ministeriale 1° febbraio 1991, art. 6). Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito. L’accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione.
Categorie di esenti
– Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V;
Invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità – lavorativa superiore ai 2/3;
Invalidi civili con indennità di accompagnamento;
– Ciechi e sordomuti;
– Ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (1);
– Vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata;
– Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII  Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
– Coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
Prestazioni esenti
Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali della classe “C” su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.Prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante. Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali della classe C) su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
NOTE:
1. Categorie equiparate dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra.
Fonte: Ministero della Salute (2005) ln038

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