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Lavoro dei Sordi. Modifica Legge 68/99. Disegni e Proposte di Legge

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Proposta di Legge n.1683 – d’iniziativa dei Deputati SALERNO, ASCIERTO – Presentata il 21 settembre 2006
Modifica all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per l’assunzione dei disabili
ONOREVOLI COLLEGHI! — E` necessario premettere che in Italia si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordita` congenita o acquisita durante l’eta` evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato (legge n. 381 del 1870, articolo 1).
Nel nostro Paese sono almeno 90.000 i portatori di grave deficit uditivo bilaterale acquisito sin dalla nascita o, comunque, in eta` infantile, con conseguente e inevitabile compromissione della possibilita` di acquisire « normalmente » la capacita` di espressione verbale, ovvero utilizzando i canali uditivi compromessi.
Le statistiche, inoltre, dicono che ogni anno, su mille nati, uno e` sordo e molti altri ancora perdono l’udito nel corso dell’infanzia.
Gli ausili protesici e i tanto decantati impianti cocleari, tuttora in una fase sperimentale e, quindi, di dubbia affidabilita`, non sono in grado, in ogni caso, di restituire al paziente un udito normale.
La sordita` infantile rimane, dunque, una gravissima disabilita`, come riconosciuto dalla massima autorita` sanitaria mondiale (Organizzazione mondiale della sanita`).
Di conseguenza, permangono le difficolta` di integrazione che tale disabilita` comporta, in tutti i settori della societa`. E forse sono, oggi, ancora piu` gravi, tenuto conto della maggiore complessita` della societa` moderna e del fatto che, trattandosi dı` una societa` fondata sulle telecomunicazioni, il senso dell’udito, seppure inconsapevolmente per la generalita` degli individui, riveste un molo centrale ed essenziale.
In particolare, con riguardo all’ ambito lavorativo, nel nostro Paese e` in vigore la legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili, che ha sostituito la previgente legge n. 482 del 1968, sul « collocamento obbligatorio » degli invalidi, ed e` incentrata, come noto, sul principio del cosiddetto « inserimento mirato », certamente meglio espressivo di una societa` piu` evoluta e civile, in rapporto all’idea semplicemente assistenzialistica che ispirava la citata normativa abrogata.
La legge n. 68 del 1999, pero` , ha fallito il proprio obiettivo con riguardo alla categoria dei sordi e dei cosiddetti « gravissimi ». La loro immissione nel calderone di tutte le disabilita`, senza distinzioni, ha di fallo determinato per essi il venire meno del principio di pari opportunita` e di non discriminazione.
La previgente legge n. 482 del 1999, pur con tutte le sue inadeguatezze, serviva almeno a garantire un posto di lavoro a tutti i sordi.
La legge n. 68 del 1999, come detto, ha avuto il pregio di sostituire al principio assistenziale quello ben piu` evoluto dell’inserimento mirato, in modo che il disabile, lungi dal costituire un peso per la societa` , ne divenisse parte attiva e produttiva.
Uno scopo nobile e condivisibile, senza riserva alcuna. Ma una legge siffatta, anche se non era certamente questa l’intenzione che animava il legislatore dell’epoca, ha prodotto effetti perversi con riguardo ai sordi e ai disabili gravissimi.
Per costoro essa ha di fatto costituito un passo indietro, anziche´ un progresso.
I fatti parlano chiaro e dicono che sordi e disabili gravissimi oggi non riescono ad ottenere un posto di lavoro o, se lo ottengono, esso non e` adeguato alle loro possibilita` e non rispetta la loro dignita`.
Dall’entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 il tasso di disoccupazione dei sordi ha avuto un’impennata preoccupante, tanto che l’Ente nazionale sordomuti ha prodotto nel 2002 un’indagine statistica attestante i gravi problemi involontariamente arrecati alla categoria dei sordi dalla nuova legge. Tale situazione drammatica e` stata ribadita con forza dallo stesso Ente nazionale sordomuti in occasione dell’audizione presso la XI Commissione del Senato della Repubblica nel corso della precedente legislatura (4 ottobre 2005).
Ora, non si vuole certo un anacronistico ritorno al passato, ma si chiede soltanto di prendere atto della situazione descritta e di porvi rimedio con una piccola ma decisiva integrazione dell’impianto della legge n. 68 del 1999, che resterebbe inalterato nel suo spirito moderno e lungimirante.
In particolare, la presente proposta di legge, composta di tre soli articoli, prevede che una minima quota dei posti, corrispondente
all’uno per cento dei lavoratori alle dipendenze di datori pubblici e privati, sia destinata ai sordi e che un’altra identica percentuale sia riservata ai disabili gravissimi.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Modifica all’articolo della legge 12 marzo 1999, n. 68).
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n, 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« , di cui l’uno per cento costituito da soggetti sordi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e l’uno per cento costituito dai
soggetti portatori di handicap intellettivo, con capacita` intellettiva ridotta in misura pari almeno all’80 per cento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) ».
ART. 2.
(Invarianza finanziaria).
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
nw090 (2006)

 

 


 

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Proposta di Legge n.1715 – d’iniziativa del deputato PORETTI
Presentata il 27 settembre 2006
Disposizioni in favore dei lavoratori sordi
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come e` noto, la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, individua i sordi in coloro che sono colpiti da sordita` alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
La proposta di legge che si presenta intende apportare parziali modifiche alla citata legge n. 68 del 1999, e all’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) relativo ai lavoratori sordi.
Lo scopo della presente proposta di legge e` di prevedere alcuni benefı`ci gia` riconosciuti ai lavoratori privi di vista.
Le nuove norme consentirebbero, cosı`, un trattamento paritario della categoria dei lavoratori sordi rispetto ad altri soggetti portatori di handicap, per i quali la normativa vigente gia` stabilisce trattamenti piu` favorevoli.
In particolare, con le modifiche all’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, si prevede che la percentuale del 5 per cento dei posti riservata ai sordi si applichi in ogni caso, indipendentemente dal numero totale dei dipendenti occupati.
La modifica al comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, invece, intende portare a « dieci anni » il beneficio di contribuzione figurativa, fino ad oggi riconosciuto per un limite massimo di cinque anni.
Questo progetto di legge e` stato elaborato dalla Rosa nel Pugno e dall’Associazione « Luca Coscioni », grazie al lavoro di Stefano Bottini, gia` deputato socialista e fondatore del « Gruppo sordi Rosa nel Pugno ».
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. All’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea del comma 1, dopo le parole: « appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere a), b), c), limitatamente alle persone non vedenti, e d), »;
b) dopo il comma 1 e` inserito il seguente: « 1-bis. I datori di lavoro pubblici e privati sono inoltre tenuti ad avere alle loro dipendenze persone sorde, come definite ai sensi dell’articolo 1, nella misura del 5 per cento dei lavoratori occupati, indipendentemente dal numero dei medesimi lavoratori occupati»;
c) al comma 3, le parole: « l’obbligo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « gli obblighi di cui ai commi 1 e 1-bis ».
ART. 2.
1. Al comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « cinque anni », sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».
ART. 3.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita` previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Atti Parlamentari – Senato della Repubblica – XV Legislatura – Disegno di Legge n.1045 – d’iniziativa dei senatori SAPORITO, TOFANI, CORONELLA e VIESPOLI
Comunicato alla Presidenza il 27 settembre 2006
Modifica alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili
Onorevoli Senatori. – È necessario premettere che in Italia «si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato» (legge 26 maggio 1970, n. 381, recante aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti).
Nel nostro Paese sono almeno 90.000 i portatori di grave deficit uditivo bilaterale acquisito sin dalla nascita o, comunque, in età infantile, con conseguente e inevitabile compromissione della possibilità di acquisire «normalmente» la capacità di espressione verbale, ovvero utilizzando i canali uditivi compromessi.
Le statistiche, inoltre, dicono che ogni anno, su mille nati, uno è sordo e molti altri ancora perdono l’udito nel corso dell’infanzia.
Gli ausili protesici e i tanto decantati impianti cocleari, tuttora in una fase sperimentale e, quindi, di dubbia affidabilità, non sono in grado, in ogni caso, di restituire al paziente un udito normale.
La sordità infantile rimane, dunque, una gravissima disabilità, come riconosciuto dalla massima autorità sanitaria mondiale: l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Di conseguenza, permangono le difficoltà di integrazione che tale disabilità comporta, in tutti i settori della società. E forse, oggi, ancor più grave, tenuto conto della maggiore complessità della società moderna e del fatto che, trattandosi di una società fondata sulle telecomunicazioni, il senso dell’udito, seppure inconsapevolmente per la generalità degli individui, riveste un ruolo centrale ed eccezionale.
In particolare, con riguardo all’ambito lavorativo, nel nostro Paese esiste la legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili, che ha sostituito la previgente legge 2 aprile 1968, n. 482 (recante disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) sul collocamento obbligatorio degli invalidi, e che è incentrata, come noto, sul principio del cosiddetto inserimento mirato, certamente meglio espressivo di una società più evoluta e civile, in rapporto all’idea semplicemente assistenzialistica che ispirava la citata normativa abrogata.
La legge n. 68 del 1999, però, ha fallito il proprio obiettivo con riguardo alla categoria dei sordi e dei cosiddetti «gravissimi». La loro immissione nel calderone di tutte le disabilità, senza distinzioni, ha di fatto determinato per essi il venir meno del principio di pari opportunità e di non discriminazione.
La precedente legge n. 482 del 1968, pur con tutte le sue inadeguatezze, serviva almeno a garantire un posto di lavoro a tutti i sordi.
La legge n. 68 del 1999, come detto, ha avuto il pregio di sostituire al principio assistenziale quello ben più evoluto dell’inserimento mirato, in modo che il disabile, lungi dal costituire un peso per la società, ne divenisse parte attiva e produttiva. Uno scopo nobile e condivisibile, senza riserva alcuna.
Ma una legge siffatta, anche se non era certamente questa l’intenzione che animava il legislatore dell’epoca, ha prodotto effetti perversi con riguardo ai sordi ed ai disabili gravissimi.
Per costoro essa ha di fatto costituito un passo indietro, anziché un progresso.
I fatti parlano chiaro e dicono che sordi e disabili gravissimi oggi non riescono ad ottenere un posto di lavoro, o se lo ottengono, esso non è adeguato alle loro possibilità e non rispetta la loro dignità.
Dall’entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 il tasso di disoccupazione dei sordi ha avuto un’impennata preoccupante, tanto che l’Ente nazionale sordomuti ha prodotto nel 2002 un’indagine statistica attestante i disagi involontariamente arrecati alla categoria dei sordi dalla nuova legge.
Tale situazione drammatica è stata ribadita con forza dallo stesso Ente nazionale sordomuti in occasione dell’audizione presso la XI Commissione del Senato nel corso della scorsa legislatura (seduta n. 342, del 4 ottobre 2005).
Ora, non si vuole certo un anacronistico ritorno al passato, ma si chiede soltanto di prendere atto della situazione sopra descritta e di porvi rimedio con una piccola ma decisiva integrazione dell’impianto della legge n.  68 del 1999, che resterebbe inalterato nel suo spirito moderno e lungimirante.
In definitiva, la presente proposta è nel senso che una minima quota dei posti, corrispondente all’uno per cento dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro sia pubblici sia privati, sia destinata ai sordi e un’altra identica percentuale sia riservata ai disabili gravissimi.
In tale direzione va il disegno di legge che si propone, composto di soli tre articoli.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell’ambito della riserva di cui alla lettera a) del comma 1, una quota corrispondente a due posti ogni cento previsti in organico è destinata per il 50 per cento, ai soggetti sordi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e per l’altro 50 per cento ai soggetti portatori di handicap intellettivo, con capacità lavorativa ridotta in misura almeno pari all’80 per cento, di cui alla lettera a) del medesimo articolo 1, comma 1».
Art. 2.
1. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
agg. 22 ottobre 2006 nw090


 Newsletter della Storia dei Sordi n.90 dell’11 ottobre 2006
(aggiornato al 22 ottobre 2006)

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