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Sordo ed invalidità, riconoscimento dell’indennità
Sordomutismo e invalidità, il riconoscimento dell’indennità
Per legge è considerato sordomuti chi è affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, purchè la sordità non sia di natura psichica o causata da infortuni sul lavoro. Per avere diritto alla pensione non bisogna superare un determinato limite di reddito e avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni
Quale padre di una bimba di due anni cui di recente è stata diagnosticata una grave ipoacusia bilaterale – protesizzata ed in attesa di avviare terapia logopedica – mi trovo nel grave imbarazzo di scegliere se presentare domanda alla ASL per “sordomutismo” oppure per “invalidità civile”, con le diverse conseguenze assistenziali. Pur cercando di approfondire l’argomento, non ho avuto ancora univoche ed esaurienti indicazioni sulla scelta più opportuna. Posso avere un vostro cortese e sollecito consiglio.
RISPOSTA
Gentile utente
per quanto riguarda il riconoscimento per invalidità o sordomutismo, la normativa considera “sordi” coloro che sono affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 Legge n. 381/70). Al fine dell’applicazione della norma sopra citata il termine conclusivo dell’“età evolutiva” va identificato con il compimento del dodicesimo anno di età.
Inoltre, la locuzione “che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato” deve essere intesa nel senso che l’ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato. Nella nuova Tabella indicativa delle percentuali d’invalidità il requisito della soglia uditiva deve corrispondere ad una ipoacusia pari o superiore a 75 dB HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore.
Esclusivamente ai fini della concessione della indennità di comunicazione (art. 4 Legge n. 508/88), l’ipoacusia che dà diritto a beneficiare di tale indennità deve essere:
· pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore, qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età
· pari o superiore a 75 dB qualora il richiedente abbia compiuto il dodicesimo anno d’età purché sia dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno
La pensione e l’indennità di comunicazione sono concesse a seguito dell’accertamento sanitario effettuato dalla competente commissione medica dell’ASL.
Una menomazione può dar luogo a un solo riconoscimento d’invalidità:
l’ultimo comma dell’art. 2 Legge 30 marzo 1971, n. 118 esclude dal concetto di invalido civile gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, così come le persone non vedenti e le persone sordomute, per i quali provvedono altre leggi. Detta valutazione è dovuta al fatto che per queste categorie l’invalidità deriva da una causa specifica, cioè dalla guerra, dalla prestazione di un lavoro (INAIL) o per servizio. In questo senso, anche per le persone non vedenti e le persone sordomute, considerata la specificità della patologia, la tutela assistenziale è regolata da leggi diverse. Infatti, data la particolarità della loro patologia sono tenuti distinti dagli altri invalidi e sono anche diverse le provvidenze per essi previste.
Ciechi civili e sordomuti
Per queste categorie verrà effettuata una valutazione secondo i criteri dell’invalidità civile solo in caso che:
· si verifichi una minorazione dell’apparato visivo di grado inferiore a quello previsto per lo status di cieco civile
· se la minorazione riguardante l’apparato uditivo è subentrata dopo l’età evolutiva, sia di natura esclusivamente psichica o non sia dimostrabile l’epoca dell’insorgenza dell’ipoacusia
Rapporti con l’invalidità civile – Grado di ipoacusia inferiore al previsto:
Pertanto, solo se la minorazioni dell’apparato uditivo è di grado inferiore a quello previsto per lo status di “sordomuto” o non è dimostrabile l’età d’insorgenza dell’ipoacusia, compresa nell’arco dell’età evolutiva, verrà effettuata una valutazione secondo i criteri dell’invalidità civile con la concessione dei relativi benefici economici spettanti per questa categoria (Indennità di accompagnamento o indennità di frequenza. La pensione o l’assegno mensile di assistenza sono erogabili solo dopo il compimento del 18° anno di età).
PROVVIDENZE ECONOMICHE PER PERSONE SORDE
· PENSIONE
È richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico, che viene rapportato all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prendendo in considerazione solo il reddito personale e non quello familiare o dell’eventuale coniuge (art. 14-septies, Legge 33/1980).
Per avere diritto alla pensione non bisogna superare un determinato limite di reddito e avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Inoltre:
· Non è reversibile
· Non è soggetta ad IRPEF
· Al compimento del 65° anno di età cessa la corresponsione e in sostituzione è concesso l’assegno sociale
· INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
L’art. 4 Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1988, l’indennità di comunicazione non reversibile per dodici mensilità.
Misura attuale:
dal 1° gennaio 2006 è di € 226,53, per 12 mensilità (art. 4 Legge n. 508/88).
L’indennità di comunicazione è concessa al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico e dall’età: pertanto, non prevede nessun limite di reddito.
Inoltre:
· Non è reversibile
· Non è soggetta ad IRPEF
Per ottenere l’indennità di comunicazione, è necessaria espressa richiesta dell’interessato, la quale, nel nuovo sistema previsto dal Decreto 21 settembre 1994, n. 698, è contenuta nella domanda di riconoscimento del sordomutismo.
Revisione al compimento dei 18 anni
La revisione diventa obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età (18 anni). In questo caso la revisione deve essere richiesta dall’interessato. Dopo i 18 anni di età si determinerà la sussistenza dei requisiti per accedere al diritto alla pensione (che non è concessa ai minori) e per continuare a percepire l’indennità di comunicazione.
Composizione delle Commissioni Mediche per le persone cieche civili e sordomute:
Per l’accertamento delle minorazioni visive e del sordomutismo, le cui particolari caratteristiche richiedono la presenza di un medico specialista (oculista o otorinolaringoiatra), può essere richiesta, nel capoluogo di provincia, la costituzione di una Commissione medica specializzata ad esaminare le domande proveniente dall’intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste in ogni caso.
Criteri di determinazione delle invalidità
Per stabilire le percentuali di invalidità delle minorazioni e delle malattie invalidanti, si applica il Decreto Ministero Sanità 5 febbraio 1992, “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti”.
La Tabella è divisa in cinque parti che contengono i criteri di verbalizzazioni, le valutazioni dei deficit funzionali, l’elenco delle patologie con i deficit correlati espressi in percentuali o in quozienti fissi; inoltre, vengono indicati i codici in relazione alle minorazioni definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
In conclusione:
Al momento della visita sarà la Commissione Medica della ASL a decidere se verrà concessa l’invalidità civile o l’invalidità per sordomutismo. Se l’ipoacusia della bambina rientra nei parametri e con i requisiti indicati, la valutazione verrà fatta per sordomutismo, altrimenti la valutazione seguirà i criteri di invalidità civile.
Riferimenti Normativi
· Legge 21 novembre 1988, n. 508, “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1988, n. 277
· Legge 26 maggio 1970, n. 381, “Aumento contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156
· Decreto Ministero Sanità 5 febbraio 1992, “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47 – Supplemento Ordinario modificato con DM 14 giugno 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1 luglio 1994
· Legge 30 marzo 1971, n. 118, “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82
(25 settembre 2006) – Superabile.it – nw078 (2006)
Attenzione: il termine “sordomuto” viene sostituito dal “sordo” vedi newsletter della Storia dei Sordi n. 020 del 26 aprile 2006.
Newsletter della Storia dei Sordi n.78 del 27 settembre 2006