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Lavoro ai Sordomuti. Servizio di interpretariato

L. 13 marzo 1958, n. 308, pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1958, n. 91. Norme per l’assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.
Artt. 1-5 (1).
Art. 6
L’idoneità specifica all’esercizio delle mansioni nel sordomuto, che aspira ad essere assunto in qualità di impiegato o salariato in esecuzione della presente legge, è accordata dal medico fiscale dell’Amministrazione interessata, con l’intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti.
Il cittadino sordomuto, che ha conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti professionali dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti, è considerato idoneo all’esercizio dell’attività salariale per la quale è qualificato.
La Commissione per gli esami di qualificazione di cui sopra è nominata, per ogni corso di qualificazione o specializzazione professionale indetto dall’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti, con decreto del Ministro per il lavoro ed è così composta:
a) dal direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, dove ha sede l’Istituto professionale Ente nazionale protezione e l’assistenza sordomuti, che la presiede;
b) dal direttore dei corsi professionali dell’Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall’Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
d) dal medico provinciale;
e) da un medico specialista in otorinolaringologia nominato dall’Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
f) da due esperti nelle materie professionali oggetto di esami, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 7
Nei concorsi per l’ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all’art. 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneità di cui al primo capoverso dell’articolo precedente.
Nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami è tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti.
Franco Zatini – ln035


 

(1) Gli artt. da 1 a 5 sono stati abrogati dall’art. 7, L. 2 aprile 1968, n. 482.

 

Servizio Interpretariato Legge 308 del 1958

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