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Aumento dell’indennità di comunicazione (Disegni e Proposte di Legge)

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XV Legislatura – Proposta di Legge n.1712  d’iniziativa del deputato Poretti  – Presentata il 27 settembre 2006
Aumento dell’indennita` di comunicazione per i sordi, di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli oltre 40.000 sordi riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, presenti sul territorio nazionale, chiedono che vengano ridiscussi i criteri che hanno dato luogo a una grave anomalia: quella per la quale, allo stesso diritto costituzionalmente garantito all’autonomia del disabile, corrispondono prestazioni dello Stato talmente diverse che – a titolo di esempio – l’indennita` riservata ai ciechi civili e` circa il triplo di quella riservata ai sordi, quest’ultima ferma a 226,53 euro.
L’anomalia e` ancora piu` evidente se si tiene conto che l’indennita` di accompagnamento erogata ai ciechi assoluti viene concessa fin dal 1968 (legge 28 marzo 1968, n. 406), mentre l’indennita` di comunicazione e` stata riconosciuta per la prima volta ai sordi solo vent’anni piu` tardi (legge 21 novembre 1988, n. 508).
Tale diversita` di trattamento da parte dello Stato non e` tuttavia confortata ne´ da ragioni medico-scientifiche, ne´ tantomeno da ragioni sociali.
L’Organizzazione mondiale della sanita` (OMS), ad esempio, riconosce come egualmente gravissime la cecita` e la sordita` profonda. E non senza un’adeguata motivazione.
L’OMS, infatti, in un suo manuale per una classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilita` e degli svantaggi esistenziali, individua opportunamente tre momenti separati, ma coordinati, che intervengono in un processo invalidante:
1) la menomazione (o minorazione);
2) la disabilita`;
3) l’handicap (o svantaggio).
La menomazione e` un danno organico, una patologia che comporta una non esistenza, o un cattivo funzionamento, di un arto o di una parte del corpo, una qualsiasi perdita o anormalita` a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica.
La disabilita` e` la perdita di funzioni, o di una capacita` operativa, conseguente a una menomazione, ovvero qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a una menomazione) della capacita` di compiere un’attivita` nel modo o nell’ampiezza considerati normali per un essere umano.
L’handicap, infine, e` la difficolta` che il menomato, o il disabile, subisce nel confronto esistenziale con gli altri, il disagio sociale che deriva da una perdita di funzioni o di capacita` , la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilita` che in un certo soggetto limita o impedisce l’adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all’eta` , al sesso e a fattori socioculturali.
Appare del tutto evidente che tali condizioni sussistono in eguale misura per entrambe le categorie di disabili citate che infatti, come detto, vengono trattate dall’OMS alla stessa stregua.
In Italia, invece, questa omogeneita` e` stata compresa solo in parte dal legislatore nel 1988, quando ha riconosciuto ai sordi un’indennita` che prima non veniva loro concessa e per le medesime sottostanti ragioni che vent’anni prima avevano determinato il riconoscimento di una indennita` per i ciechi. Infatti l’indennita` di accompagnamento e` un sostegno economico erogato dallo Stato a favore di cittadini ciechi assoluti perche´ non in grado di camminare senza aiuto permanente di un accompagnatore, mentre l’indennita` di comunicazione trae la sua ratio dall’assistenza di cui la persona sorda necessita per poter comunicare con le persone udenti.
Purtroppo, la sordita` ha una caratteristica perversa, quella di essere una disabilita` « invisibile ». Cio` ha comportato nel passato, e comporta tutt’oggi, una « distrazione » sociale e politica nei confronti di questa minorazione. Tutti ci accorgiamo di un ragazzo in sedia a rotelle che non riesce a salire dei gradini o di un cieco che ha difficolta` ad attraversare la strada e proviamo immediatamente un « sentimento » nei confronti di questi soggetti svantaggiati, che muove in noi la coscienza dell’esigenza di adottare misure legislative che possano migliorare la qualita` delle loro vite. Legiferiamo, dunque, giustamente, sull’abbattimento delle barriere architettoniche e riconosciamo un’indennita` di accompagnamento, nel determinarne la cui misura teniamo conto del costo mensile che puo` avere un accompagnatore.
Incontriamo sul nostro percorso di vita una persona sorda, invece, e se non « entriamo in contatto diretto » con essa non ce ne accorgiamo neanche. E non ce ne potremmo nemmeno accorgere, perche´ per entrare in contatto diretto con una persona sorda bisogna abbattere le invisibili barriere della comunicazione.
Riflettiamo, dunque, sul perche´ esiste questa differenza di importo tra le due indennita` , su quale base abbiamo determinato l’importo dell’indennita` di comunicazione per i sordi e soprattutto su quale base abbiamo il dovere legislativo di determinare il suddetto importo per il futuro. Non dimentichiamo che la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel prevedere, all’articolo 24, la delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidita` civile, cecita` e sordomutismo, afferma tra l’altro, al comma 1, lettera a), che « La riclassificazione [degli importi] tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono (…), per la valorizzazione delle capacita` funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico- fisica ».
Inoltre, sempre l’articolo 24, al comma 1, lettera e), nel disegnare i princı`pi e criteri direttivi che il Governo deve seguire per il riordino dei suddetti emolumenti, stabilisce la « equiparazione e ricollocazione delle indennita` gia` percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ». Tale disposizione e` rimasta, ad oggi, lettera morta.
A ben vedere, dunque, se nel determinare l’importo delle indennita` si tenesse effettivamente conto, come recita correttamente la legge n. 328 del 2000, della funzione dell’emolumento, non ci si potrebbe sottrarre dal formulare una evidente riflessione. Chiunque puo` accompagnare un cieco o un invalido civile: un parente, un amico, un volontario, un militare di leva, un giovane o anche un anziano. Per assistere una persona sorda, invece, occorre essere un operatore della comunicazione, un interprete, un tutor, che pero` devono essere in possesso di una particolare preparazione professionale che si ottiene solo dopo alcuni anni di formazione specifica. Va da se´ che reperire sul mercato tale figura e` piu` raro e sicuramente piu` oneroso che reperire un accompagnatore, il quale, molto spesso, non comporta alcun costo. Basti pensare, a questo proposito, all’ultimo bando riservato all’Unione italiana ciechi per l’assegnazione di 35.000 accompagnatori attraverso il servizio civile volontario.
Paradossalmente, dunque, tenendo conto della funzione delle due indennita` , dovremmo giungere alla conclusione che l’indennita` di comunicazione riservata ai sordi dovrebbe essere di importo maggiore rispetto a quella di accompagnamento per i ciechi !
Non ci spingiamo fino a questo punto, ma riteniamo indispensabile almeno che, a fronte di un medesimo presupposto di fatto e di diritto, venga riconosciuto un trattamento analogo. Nella situazione attuale, infatti, l’articolo 3 della nostra Costituzione vale in maniera difforme per alcuni cittadini rispetto ad altri.
Confrontiamo ora nella tabella seguente le diverse indennita`:

Fra di esse vi e`, senza ragione, un dislivello mensile di 463,03 euro. Quello che oggi chiediamo e` che vi sia un incremento delle indennita` di comunicazione tale da garantire il riconoscimento della pari dignita` tra i disabili cosiddetti « sensoriali ».
Il riconoscimento del diritto di un sordo di non sentirsi « meno importante » di un cieco, di non sentirsi un disabile di « serie B », e` un compito a cui non possiamo sottrarci.
Questo progetto di legge e` stato elaborato dalla Rosa nel Pugno e dall’Associazione « Luca Coscioni », grazie al lavoro di Stefano Bottini, gia` deputato socialista e fondatore del « Gruppo sordi Rosa nel Pugno ».
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, l’indennita` di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordi, come definiti ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, come sostituito dall’articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95, e` aumentata dell’importo di 154,35 euro per dodici mensilita`.
ART. 2.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 68.761.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006- 2008, nell’ambito dell’unita` previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Atti Parlamentari — Camera dei Deputati – XV LEGISLATURA — Proposta di Legge n.60 d’iniziativa del deputato Luca Volonté -Presentata il 28 aprile 2006 – Aumento dell’indennita` di comunicazione per i sordi, di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da anni l’Ente nazionale sordomuti, ente morale di rappresentanza e tutela degli oltre 40.000 sordi presenti sul territorio nazionale, chiede che vengano ridiscussi i criteri che hanno dato luogo ad una grave anomalia:
quella per la quale allo stesso diritto costituzionalmente garantito all’autonomia del disabile corrispondono prestazioni dello Stato talmente diverse che – a titolo di esempio – l’indennita` riservata ai ciechi civili e` circa il triplo di quella riservata ai sordi, quest’ultima ferma a 220,18 euro.
L’anomalia e` ancora piu` evidente se si tiene conto che l’indennita` di accompagnamento erogata ai ciechi assoluti viene
concessa fin dal 1968 (legge 28 marzo 1968, n. 406), mentre l’indennita` di comunicazione e` stata riconosciuta per la prima volta ai sordi solo vent’anni piu` tardi (legge 21 novembre 1988, n. 508).
Tale diversita` di trattamento da parte dello Stato, non e` tuttavia confortata ne´ da ragioni medico-scientifiche, ne´ tantomeno da ragioni sociali.
L’Organizzazione mondiale della sanita` (OMS), ad esempio, riconosce come egualmente gravissime la cecita` e la sordita` profonda. E non senza un’adeguata motivazione.
L’OMS, infatti, in un suo manuale per una classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilita` e degli svantaggi esistenziali, individua opportunamente tre momenti separati, ma coordinati, che intervengono in un processo invalidante:
1) la menomazione (o minorazione);
2) la disabilita`;
3) l’handicap (o svantaggio).
La menomazione e` un danno organico, una patologia che comporta una non esistenza, o cattivo funzionamento, di un arto
o di una parte del corpo, una qualsiasi perdita o anormalita` a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica.
La disabilita` e` la perdita di funzioni, di una capacita` operativa, conseguente alla menomazione, ovvero qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacita` di compiere una attivita` nel modo o nell’ampiezza considerati normali per un essere umano.
L’handicap, infine e` la difficolta` che il menomato, o il disabile, subisce nel confronto esistenziale con gli altri, il disagio sociale che deriva da una perdita di funzioni o di capacita` , la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilita` che in un certo soggetto limita od impedisce l’adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all’eta` , al sesso e a fattori socioculturali.
Appare del tutto evidente che tali condizioni sussistono in eguale misura per entrambe le categorie di disabili citate che infatti, come detto, vengono trattate dall’OMS alla stessa stregua.
In Italia, invece, questa omogeneita` e` stata compresa solo in parte dal legislatore nel 1988, quando ha riconosciuto ai sordi un’indennita` che prima non veniva loro concessa e per le medesime sottostanti ragioni che vent’anni prima avevano determinato il riconoscimento di una indennita` per i ciechi. Infatti l’indennita` di accompagnamento e` un sostegno economico erogato dallo Stato a favore di cittadini ciechi assoluti perche´ non in grado di camminare senza aiuto permanente di un accompagnatore, mentre l’indennita` di comunicazione trae la sua ratio dall’assistenza di cui la persona sorda necessita` per poter comunicare con le persone udenti.
Purtroppo, la sordita` ha una caratteristica perversa, quella di essere una disabilita` « invisibile ». Cio` ha comportato nel passato, e comporta tutt’oggi, una « distrazione » sociale e politica nei confronti di questa minorazione. Tutti ci accorgiamo di un ragazzo in sedia a rotelle che non riesce a salire dei gradini o di un cieco che ha difficolta` ad attraversare la strada e proviamo immediatamente un « sentimento » nei confronti di questi soggetti svantaggiati, che muove in noi la coscienza di adottare misure legislative che possano migliorare la qualita` delle loro vite. Legiferiamo dunque e giustamente sull’abbattimento delle barriere architettoniche e riconosciamo un’indennita` di accompagnamento, tenendo conto nel determinarne la misura del costo mensile che puo` avere un accompagnatore.
Incontriamo sul nostro percorso di vita una persona sorda, invece, e se non « entriamo in contatto diretto » con essa non ce ne accorgiamo neanche. E non ce ne potremmo nemmeno accorgere perche´ per entrare in contatto diretto con una persona sorda bisogna abbattere le invisibili barriere della comunicazione.
Riflettiamo, dunque, sul perche´ esiste questa differenza di importo tra le due indennita` , su quale base abbiamo determinato l’importo dell’indennita` di comunicazione per i sordi e soprattutto su quale base abbiamo il dovere legislativo di
determinare il suddetto importo per il futuro. Non dimentichiamo che la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », nel prevedere all’articolo 24 la delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidita` civile, cecita` e sordomutismo, afferma al comma 1, lettera a), che « La riclassificazione [degli importi] tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono (…), per la valorizzazione delle capacita` funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica (…) ».
Inoltre, sempre l’articolo 24, al comma 1, lettera e), nel disegnare i principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire per il riordino dei suddetti emolumenti, stabilisce la « equiparazione e ricollocazione delle indennita` gia` percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ». Tale disposizione e` rimasta, ad oggi, lettera morta.
A ben vedere, dunque, se nel determinare l’importo delle indennita` si tenesse effettivamente conto, come recita correttamente la legge n. 328 del 2000, della funzione dell’emolumento, non ci si potrebbe sottrarre dal formulare una evidente riflessione: chiunque puo` accompagnare un cieco o un invalido civile, un parente, un amico, un volontario, un militare di leva, un giovane o anche un anziano. Per assistere una persona sorda, invece, occorre essere un operatore della comunicazione, un interprete, un tutor, che pero` devono essere in possesso di una particolare preparazione professionale che si ottiene solo dopo alcuni anni di formazione specifica. Va da se´ che reperire sul mercato tale figura e` piu` raro e sicuramente piu` oneroso che reperire un accompagnatore, il quale, molto spesso, non comporta alcun costo. Basti pensare a questo proposito che all’Unione italiana ciechi vengono assegnati accompagnatori attraverso il servizio nazionale civile. Paradossalmente, dunque, tenendo conto della funzione delle due indennita` , dovremmo giungere alla conclusione che l’indennita` di comunicazione riservata ai sordi dovrebbe essere di importo maggiore rispetto a quella di accompagnamento!
Non ci spingiamo fino a questo punto, ma riteniamo indispensabile almeno che, a fronte di un medesimo presupposto di fatto e di diritto, venga riconosciuto un trattamento analogo. Nella situazione attuale l’articolo 3 della nostra Costituzione vale in maniera difforme per alcuni cittadini, rispetto ad altri.
Confrontiamo ora nella tabella seguente le diverse indennita` , relative agli anni 2003 e 2004:


Fra di esse vi e` senza ragione un dislivello mensile di 428,97 euro. Quello che oggi chiediamo e` che vi sia un incremento
delle indennita` di comunicazione tale da garantire il riconoscimento della pari dignita` tra i disabili cosiddetti «sensoriali».
Il riconoscimento del diritto di un sordo di non sentirsi « meno » di un cieco, di non sentirsi un disabile di «serie B», e` un compito a cui non possiamo sottrarci.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l’indennita` di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordi, come definiti ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, come sostituito dall’articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95, e` aumentata dell’importo di 142,99 euro per dodici mensilita`.
ART. 2.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 68.635.200 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita` revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
nw059 (2006 agg.)


 Newsletter della Storia dei Sordi n.59 del 23 giugno 2006 (aggiornata il 28 ottobre 2006)

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