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La contribuzione figurativa, ovvero lo scivolo dei lavoratori dei Sordi: é Legge
L’art. 80 co. 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, supplemento n. 219, recita integralmente:
“A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
In conclusione, è come nella favola “vissero felici e contenti”. Questa aspettativa è stata portata avanti dall’ENS nelle ultime tre legislature. È stato un grande, indiscutibile successo e una conquista sociale storica, perché gran parte dei politici delle passate legislature hanno sempre rigettato la richiesta del suddetto beneficio.
L’ENS è il primo fautore dell’iniziativa
È bene non dimenticare che la nostra Associazione è stata – rispetto alle altre categorie di invalidi – la prima proponente del disegno di legge sulla quiescenza anticipata a favore dei lavoratori sordomuti seguendo le orme dei fratelli sensoriali (ciechi), che l’avevano già ottenuta con le leggi 29/03/1985, n. 113 e 28/03/1991, n. 120.
Le altre categorie di invalidi e i disabili gravi/gravissimi con le loro famiglie, hanno ottenuto i benefici di cui alla presente legge agganciandosi all’accoglimento governativo delle nostre richieste, ottenuto con durissime e sofferte lotte (vedi diverse manifestazioni a Roma negli ultimi cinque anni della Presidenza Collu).
Per la prima volta nella nostra storia, dunque, grazie al Ministro per gli Affari Sociali, On. Livia Turco, è stata inserita nella legge finanziaria 2001 il riconoscimento del beneficio, nell’ottica della problematica della comunicazione nella vita socio-umano-relazionale e nell’ambiente lavorativo da parte dei sordomuti stressati, chiusi nel silenzio, che in anni e anni di lavoro hanno accumulato forti tensioni interne e psicologiche a causa della sordità, cosiddetta “usurante”. Questa proposta è stata allargata anche alle altre categorie protette, la cui richiesta era però riservata agli invalidi civili oltre il 74% secondo la legge 118/71 e successivamente, passando dalle Commissioni e nelle aule dei due rami del Parlamento italiano, è divenuta fruibile da parte di tutti gli invalidi, di guerra, del lavoro e di servizio.
Grazie all’impegno del Ministro per gli Affari Sociali, dunque, è stato concesso lo stanziamento relativo agli oneri di cui alla presente legge, che di concerto con l’INPS (per lavoratori privati) e l’INPDAP (per lavoratori pubblici) garantisce anche ai sordomuti italiani il beneficio dello “scivolo”.
Breve cronistoria del cammino legislativo dell’attuale Legislatura
Ricordiamo che al Consiglio Direttivo dell’ENS, eletto dal Congresso nel giugno 1995 (Collu, Marcioni, Manciagli, Gorgoglione, Santoro e Zatini), fu demandato il grande impegno di ottenere il riconoscimento, in sede legislativa, della contribuzione figurativa a favore dei lavoratori sordi (cosiddetto “scivolo”). Così è stato intavolato un dialogo, a più riprese, con i parlamentari di tutte le forze politiche dell’attuale legislatura, sia della maggioranza che dell’opposizione: il Sen. Greco, anche a nome di altri senatori, presentò il disegno di legge n. 1859 a favore dei sordi italiani, successivamente il Sen. Besso Corsero ed altri presentarono il disegno legislativo relativo alle norme a tutela dei lavoratori sordomuti, assunti ai sensi della Legge n. 482 del 1968 (proposta n.2700), quindi, il Sen. Bonatesta ed altri ( con la proposta n.3129) si mossero in modo equivalente al Sen. Besso Cordero. Infine, la Senatrice Mazzucca Poggiolini inserì il beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell’anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti.
La 11ª commissione del Senato della Repubblica, nell’attuale legislatura, sotto la presidenza del Sen. Smuraglia, prese in esame più volte l’argomento della contribuzione figurativa e ciò valse a far capire meglio la persona sorda e tutte le implicazioni della sordità nei suoi aspetti sociali, comunicativi e relazionali. Un giorno, poi, la delegazione dell’ENS, guidata da Ida Collu, fu ricevuta dal Presidente di detta commissione, e in tale sede fu esposta la grave situazione della sordità e delle problematiche legate alla vita relazionale a causa dell’handicap uditivo, che è invisibile e che rende l’individuo sordo gravemente colpito dall’isolamento, dall’emarginazione e da tutte le conseguenze che ne derivano.
Alla Camera dei Deputati, invece, le varie proposte di legge sull’argomento, non erano state ancora prese in esame.
È opportuno qui ricordare i Deputati proponenti e ricordare i sostenitori firmatari: Caveri Luciano (proposta n. 219), Manzione Roberto (proposta n.4125), Pittella Giovanni (proposta n.4162), Olivo Rosario (n.4170); Danese Luca (n.4287), Boccia Antonio (n.4288), Colucci Gaetano (n.4599); Crema Giovanni (proposta n.5373). Queste proposte, anche se mai esaminate nelle competenti commissioni, furono seguite con viva attenzione dal Presidente della Camera On.le Luciano Violante che ricevette per ben due volte il Presidente dell’ENS Ida Collu e tutti i membri del Consiglio Direttivo, contattando anche l’On.le Augusto Battaglia, che svolse il ruolo di intermediario con la Ministra Turco, per arrivare ad una proposta atta a risolvere la questione dei sordi.
Lotta ad oltranza dell’ENS e l’impegno governativo nella finanziaria 2000
L’ENS continuò a lottare bussando sempre di più a tutte le porte dello Stato, per ottenere che fosse riconosciuto il diritto delle persone sorde. L’ENS proseguiva nei suoi intenti, intensificando i contatti con numerosi parlamentari e particolarmente con l’On. Augusto Battaglia, membro della Commissione Affari Sociali della Camera.
Iniziò da lui nel 1996 il travagliato cammino, malgrado all’inizio la maggioranza non era orientata a dare priorità al tema dello “scivolo”, pur comprendendo le richieste dell’ENS e le aspettative dei sordi. Finalmente il Governo nel corso della discussione sulla legge finanziaria 2000 – era il mese di dicembre 1999 – prese l’impegno di intervenire per sbloccare tale aspettativa (lo scivolo).
L’impegno governativo, infine, si è concretizzato grazie al Ministro per gli Affari Sociali, On.le Livia Turco, con l’approvazione della legge finanziaria. Anche se in tempi non certo brevi, la promessa e l’impegno sono giunti finalmente in porto. Questo è il successo politico più importante.
Il Presidente Nazionale Ida Collu, i membri dell’attuale Consiglio Direttivo, eletto nel Congresso del 4 ottobre 2000: Manlio Marcioni, Sebastiano Manciagli, Nicola Dentamaro, Angelo Santoro, Vincenzo Passerò, Franco Zatini e i sordi italiani, esprimono piena gratitudine alla Ministra Turco ed ai Parlamentari che hanno firmato e aderito alla proposta di legge sullo svicolo.
Ora abbiamo finalmente questa legge: lo scivolo, che rappresenta una grandissima vittoria morale.
Infatti non è facile far capire alla Società le esigenze e i disagi dei sordi, in quanto la sordità é invisibile e non è come la disabilità degli handicappati gravi: i non deambulanti e i ciechi. Per questo non è facile spiegare le problematiche dei sordi. Per giungere a questo risultato ci è voluta una dura lotta, perseveranza e convinzione. Tutti i sordi hanno sofferto per ottenere questa conquista, per loro “storica”.
A conclusione di questo progetto, portato avanti con energico impegno dall’ENS sin dall’elezione del Consiglio Direttivo nel 1995, l’obiettivo è stato realizzato, dopo ben cinque anni!
Il beneficio operativo a partire dal 1 gennaio 2002
Dunque, è riconosciuto per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso
pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Tale provvidenza è riconosciuta, a partire dal 1° gennaio 2002, per un massimo di 5 anni, anche per i servizi prestati antecedentemente a tale data.
Ogni lavoratore sordo che ha i requisiti per ottenere questa agevolazione, può fare la domanda ai competenti Enti per ottenere la pensione in base alla legge.
Per esempio: il lavoratore sordo che abbia prestato 30 anni di lavoro avrà diritto a 5 anni di contributi figurativi per un totale di 35 anni di servizio. Un altro, invece con 35 anni di servizio effettivo avrà diritto a 5 anni dei suddetti contributi per un totale di 40 anni di servizio (massimo); altro esempio: con 25 anni di servizio effettivo si avrà diritto a 4 anni e 2 mesi per un totale di 29 anni e due mesi. Occorre però tenere presente che tale beneficio deve conciliarsi con l’altra norma che prevede il diritto alla pensione di anzianità, citata dall’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che determina limiti di età e di contribuzione nell’arco fissato dal 1998 al 2008, nonché dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 salvo la penalità della quiescenza anticipata.
Questo pone dei limiti stabiliti da detta legge.
A tal proposito l’ENS invierà quanto prima apposita circolare illustrativa per dare tutte le informazioni e le precisazioni del caso – evitando così ogni malinteso e confusione – a tutti i lavoratori sordi italiani, non appena sarà pronta la disposizione da parte degli Enti competenti.
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 6 della legge 449/97 – tabella D)
ANNO ETÀ E ANZIANITÀ ANZIANITÀ
1998 53 e 35 36
1999 53 e 35 37
2000 54 e 35 37
2001 55 e 35 37
2002 55 e 35 37
2003 56 e 35 37
2004 57 e 35 38
2005 57 e 35 38
2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39
2008 57 e 35 40
ln033 (2001)
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