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Parlamento Europeo: Promozione e Tutela dei diritti e della dignità dei Disabili

Relazione sulla comunicazione della Commissione “Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità” Parlamento Europeo 1999-2004. Documento di seduta FINALE A5-0270/2003 – 11 luglio 2003 (COM(2003) 16 – 2003/2100(INI)) Commissione per l’occupazione e gli affari sociali. Relatrice: Elizabeth Lynne
PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 24 gennaio 2003 la Commissione ha trasmesso al Parlamento la sua comunicazione “Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità” (COM(2003) 16), che è stata deferita per conoscenza alla commissione per l’occupazione e gli affari sociali, alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, alla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità nonché alla commissione per le petizioni.
Nella seduta del 15 maggio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per l’occupazione e gli affari sociali era stata autorizzata a elaborare una relazione di iniziativa, a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, e dell’articolo 163 del  regolamento, e che la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, la commissione giuridica e per il mercato interno, la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e la commissione per le petizioni erano state consultate per parere.
Nella riunione del 12 marzo 2003 la commissione per l’occupazione e gli affari sociali aveva nominato relatrice Elizabeth Lynne.
Nelle riunioni del 20 maggio e 9 luglio 2003 ha esaminato il progetto di relazione.
In quest’ultima riunione ha approvato la proposta di risoluzione all’unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Marie-Hélène Gillig (presidente f.f.), Winfried Menrad e Marie-Thérèse Hermange (vicepresidenti), Elizabeth Lynne (relatrice), Jan Andersson, Elspeth Attwooll, Regina Bastos, Hans Udo Bullmann (in sostituzione di Enrico Boselli), Ieke van den Burg, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Fiorella Ghilardotti (in sostituzione di Elisa Maria Damião), Anne-Karin Glase, Richard Howitt (in sostituzione di Proinsias De Rossa), Stephen Hughes, Anne Elisabet Jensen (in sostituzione di Marco Formentini), Anna Karamanou, Dieter-Lebrecht Koch (in sostituzione di Philip Bushill-Matthews), Ioannis Koukiadis (in sostituzione di Karin Jöns), Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Claude Moraes, Manuel Pérez Álvarez, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (in sostituzione di Luigi Cocilovo), Paolo Pastorelli (in sostituzione di Raffaele Lombardo, a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bartho Pronk, Lennart Sacrédeus, Herman Schmid, Miet Smet e Sabine Zissener (in sostituzione di Enrico Ferri).
Il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni  è allegato.
La commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso il 17 giugno 2003 di non esprimere parere. La commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e la commissione per le petizioni hanno deciso il 10 giugno 2003 di non esprimere parere.
La relazione è stata depositata l’11 luglio 2003.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla comunicazione della Commissione “Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità” (COM(2003) 16 – 2003/2100(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione (COM(2003) 16) ,
– visto il parere del Comitato economico e sociale (CESE 407/2003) ,
– visti l’articolo 13 del trattato CE e l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea  sulla lotta alle discriminazioni, tra cui quelle fondate sugli handicap, nonché visti l’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che vieta ogni tipo di discriminazione,
– visto l’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali, concernente l’integrazione dei disabili e il loro diritto a beneficiare di misure intese a garantire tale integrazione,
– viste le sue risoluzioni sui linguaggi gestuali del 17 giugno 1988  e del 18 novembre 1998 , la sua risoluzione del 4 aprile 2001  dal titolo “Verso un’Europa senza ostacoli per i disabili” e la sua risoluzione del 15 novembre 2001  sull’Anno europeo dei disabili 2003,
– visti i principi espressi nella Dichiarazione di Madrid del marzo 2002, i risultati concreti di iniziative dell’Unione europea quali Districts (1983-1987), Helios I (1987-1991) e Helios II (1993-1997) e l’attuale programma d’azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006), incluse quelle fondate sugli handicap,
– viste la Dichiarazione universale dei diritti umani, del 1948, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone mentalmente ritardate, del 1971, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, del 1975, le Regole ONU per la parità di opportunità dei disabili, del 1993, e visti tutti gli altri strumenti concernenti i diritti umani,
– viste le conclusioni della riunione del 2002 del comitato speciale delle Nazioni Unite su una convenzione internazionale globale e integrata per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, come stabilito dalla risoluzione 56/168,
– visti l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 163 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5 0270/2003),
A.considerando che i circa 600 milioni di disabili nel mondo sono spesso i più poveri fra i poveri e le persone più vulnerabili, che più di due terzi di essi vivono in paesi in via di sviluppo e che in molti paesi continuano ad essere emarginati e a vedersi negati diritti umani fondamentali quali l’istruzione e l’accesso a un lavoro remunerato, e che tuttora non hanno accesso all’ambiente edificato nonché all’informazione e alla comunicazione;
B.considerando che nell’Unione europea vi sono quasi 40 milioni di persone affette da disabilità di vario tipo,
C.considerando che la situazione delle persone disabili deve essere analizzata dal punto di vista dei diritti dell’uomo e non da quello della carità, il che implica che tali persone sia considerate soggetti dotati di diritti, non portatori di problemi,
D.considerando che in alcuni paesi molte persone con disabilità intellettive, psichiatriche e fisiche sono tuttora tenute in istituti, in molti casi per via della mancanza di strutture adeguate, atte a consentire una vita indipendente, e sono talvolta soggette a un trattamento indegno e inumano (come l’essere rinchiuse in letti gabbia o imprigionate con altri mezzi),
E.considerando che quest’anno ricorre il decimo anniversario delle regole ONU per la parità di opportunità dei disabili, che non sono tuttavia uno strumento giuridicamente vincolante,
F.considerando che il 2003 è anche l’Anno europeo dei disabili, oltre a segnare l’inizio del secondo Decennio Asia e Pacifico dei disabili (2003-2012), e che il periodo 2000-2009 è stato proclamato Decennio africano dei disabili,
G.considerando che è necessaria una maggiore visibilità per quanto riguarda i problemi legati alle disabilità al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica degli Stati membri attuali e futuri dell’UE,
H.considerando che i linguaggi gestuali e gli alfabeti dattilologici si sono evoluti in modo indipendente in ciascuno Stato membro,
1.si rallegra del fatto che, con la sua decisione 2001/903/CE ,  il Consiglio dell’Unione europea abbia proclamato il 2003 “anno europeo dei disabili” per richiamare l’attenzione sulle questioni connesse alla disabilità e per promuovere politicamente, sia a livello dell’Unione che a livello internazionale, la parità di diritti delle persone disabili;
2.accoglie con favore l’iniziativa del governo del Messico e dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, volta ad istituire un comitato speciale incaricato di esaminare proposte in vista dell’elaborazione di una convenzione internazionale globale e integrata per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone disabili; plaude alla decisione presa nel 2003 dal comitato speciale e concernente la costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di preparare e presentare un progetto di testo che dovrebbe fungere da base per i negoziati in vista dell’elaborazione di un progetto di convenzione da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite e dei paesi con status di osservatori, in occasione della prossima riunione del comitato stesso, nonché per il coinvolgimento delle ONG delle persone disabili;
3.accoglie con favore la comunicazione con cui la Commissione indica la propria posizione nei riguardi di questa possibile convenzione, ma sottolinea che la Commissione, pur chiedendo una convenzione ONU, non ha ancora fornito un calendario relativo a una futura direttiva globale dell’UE sui diritti delle persone disabili, né si è assunta alcun impegno politico reale per integrare i diritti dei disabili nella sua politica di cooperazione allo sviluppo;
4.constata che gli Stati membri dell’Unione non dispongono di una normativa specifica che tenga conto della situazione peculiare delle persone disabili, mentre i loro sistemi giuridici continuano a perpetuare profonde disparità in questo settore;
5.constata che le misure attinenti alle persone disabili adottate dall’Unione europea sono state minime e quasi esclusivamente riferite alla creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione, nel quadro della lotta contro la discriminazione prevista dall’articolo 13 del trattato CE;
6.insiste sul fatto che l’Unione europea deve dare l’esempio, a prescindere dall’esito del processo in corso alle Nazioni Unite, introducendo una direttiva sui diritti delle persone disabili;
7.chiede agli Stati membri di includere nella futura Costituzione dell’Unione europea, nell’articolo riferito agli obiettivi dell’Unione, la menzione esplicita della “tutela dei diritti delle persone disabili”;
8.raccomanda che tutte le misure proposte in virtù della base giuridica dell’articolo 13 del trattato CE passino dalla decisione all’unanimità alla votazione a maggioranza qualificata;
9.insiste sul fatto che il processo deve sfociare in una convenzione giuridicamente vincolante dotata di un meccanismo effettivo di monitoraggio, analoga alle sei convenzioni sui diritti umani che sono già state adottate dall’ONU, tra cui le tre convenzioni specifiche sulla lotta alla discriminazione nei confronti dei bambini e delle donne e alla discriminazione razziale; invita gli Stati membri dell’Unione ad accordarsi per operare ai fini del conseguimento di tale risultato e contribuire a dare concretezza alla futura convenzione anche nei paesi più poveri del mondo, conferendo priorità ai disabili e ai loro diritti nell’ambito delle politiche di sviluppo e cooperazione a livello comunitario e nazionale;
10.ritiene che gli Stati membri presenti e futuri dell’UE debbano svolgere un ruolo determinante nell’assicurare che le organizzazioni di disabili così come quelle che rappresentano disabili siano pienamente associate all’elaborazione della convenzione e al controllo della sua applicazione; chiede che anche il Parlamento europeo sia coinvolto in tale processo nel quadro dell’apporto fornito dall’Unione europea;
11.ritiene che il punto di vista delle persone disabili stesse debba costituire parte integrante dei negoziati; sottolinea che occorre fare in modo che le famiglie, i genitori e le persone che hanno la custodia dei disabili contribuiscano al processo e che le organizzazioni di disabili e le organizzazioni che rappresentano disabili siano anch’esse attivamente associate a tale processo;
12.ritiene che gli obiettivi della convenzione debbano consistere nei punti seguenti:
– offrire alle persone disabili la piena tutela dei loro diritti umani;
– precisare i diritti esistenti e adattarli alle esigenze dei disabili, tra l’altro contrastando gli ostacoli che impediscono il pieno godimento dei diritti;
– agevolare la realizzazione delle aspirazioni dei disabili e consentire loro di sviluppare le proprie potenzialità;
– attribuire priorità ai disabili nelle agende politiche e aumentare la cooperazione e la consapevolezza a livello internazionale;
– mettere in atto un dispositivo permanente di monitoraggio dei diritti umani delle persone disabili nel mondo;
13.ritiene che tutte le parti interessate otterrebbero vantaggi pratici, dal momento che gli obblighi specifici degli Stati parte della convenzione e dell’Unione europea in materia di disabilità risulterebbero più chiari e che anche la società civile potrebbe basarsi su un insieme di norme coerenti, in luogo dei sei attuali pacchetti distinti di norme sui diritti umani adottati in seno alle Nazioni Unite;
14.ritiene che la convenzione dovrebbe essere vincolante per tutti gli Stati firmatari;
15. ritiene che una convenzione futura sui diritti delle persone disabili debba includere i seguenti principi e fondarsi su di essi:
– approccio basato sui diritti, sottolineando i diritti umani (civili e politici, nonché economici, sociali e culturali) già inclusi in vari trattati ed adattandoli alle esigenze dei disabili;
– riconoscimento della necessità di rispondere alle esigenze generali o precipue delle persone disabili, incluse quelle con disabilità “nascoste”, riconoscendo in tal modo la diversità dei disabili, in particolare di quelli affetti da disabilità multiple e gravi, e delle loro famiglie;
– messa a punto di campagne d’informazione rivolte alle categorie pertinenti (insegnanti, medici e genitori) sulle disabilità cosiddette “nascoste”, le cui manifestazioni sono in realtà evidenti nella vita quotidiana e scolastica;
– piena partecipazione delle persone disabili e delle organizzazioni di persone disabili e che rappresentano persone disabili all’istituzione di politiche ed organismi nazionali ed internazionali che le riguardano;
– riconoscimento del fatto che molti disabili sono confrontati a molteplici forme di discriminazione basate sul genere, la razza, l’età, ecc.;
16. ritiene che, dove possibile, i diritti debbano essere giuridicamente applicabili e corredati da scadenze concrete per la loro attuazione;
17. ritiene che la definizione di disabilità debba includere tutte le persone disabili, a prescindere dal livello di gravità, considerando la disabilità come l’interazione tra una persona avente una minorazione e le barriere sociali, tanto ambientali che comportamentali, e che la definizione di discriminazione debba riflettere ampiamente quella utilizzata nella direttiva UE sulla parità di trattamento in materia di occupazione  e contemplare la discriminazione diretta e indiretta, soluzioni ragionevoli (adeguamenti) e le molestie;
18. ritiene che la possibilità di far valere i propri diritti a livello giurisdizionale dovrebbe essere abbinata ad azioni volte a promuovere la piena partecipazione delle persone disabili alla società e a lottare contro i pregiudizi e l’immagine distorta dei disabili;
19.chiede agli Stati membri dell’ONU di assicurarsi che nella futura convenzione vengano specificati per lo meno i seguenti diritti dei disabili:
a) diritto alla qualità della vita:
– protezione da trattamenti inumani o degradanti e dal ricovero in istituto;
b) accesso all’occupazione:
– promozione dell’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro e della formazione;
– rimozione di tutte le barriere giuridiche e amministrative all’occupazione;
– proibizione di ogni forma di discriminazione in materia di assunzioni, management e promozione sul posto di lavoro, compreso il rifiuto di fornire soluzioni ragionevoli (adeguamenti); la direttiva UE sulla parità di trattamento in materia di occupazione rappresenta un modello valido per la redazione di un tale articolo;
diritto dei disabili alla parità di retribuzione per pari lavoro o per lavoro di pari valore;
c) accesso all’istruzione e alla formazione professionale:
– diritto a un’istruzione di pari qualità che incoraggi lo sviluppo, l’indipendenza e la partecipazione dei disabili – tanto adulti che bambini – alla società; ritiene che ciò possa essere conseguito sia, quale opzione ideale, mediante l’accesso pieno e su un piede di parità all’istruzione ordinaria, prevedendo le risorse, gli strumenti e le altre forme di sostegno necessarie (quale l’accesso alle nuove tecnologie) per consentire la partecipazione e lo sviluppo, sia, ove necessario al fine di rispondere ad esigenze individuali particolari, mediante un tipo di istruzione speciale insieme a bambini e giovani con disabilità analoghe; in ognuna delle due ipotesi debbono essere previste risorse finanziarie sufficienti;
– diritto alla parità di accesso all’istruzione post-secondaria, inclusa la formazione professionale, e diritto di disporre delle risorse, degli strumenti e del sostegno necessari (quale l’accesso alle nuove tecnologie) per consentire agli studenti disabili di partecipare pienamente a tali corsi ed attività e di completare la propria formazione;
– diritto a una formazione professionale adeguata per le persone che aiutano volontariamente gli adulti e i bambini disabili, onde fornire un’assistenza specifica adeguata alle varie forme di disabilità;
d) diritto di inclusione:
– prevenzione e progressiva eliminazione di ogni barriera nell’accesso ad edifici e strutture (tra cui l’accesso per i cani da assistenza ai disabili), ai trasporti pubblici (stazioni, servizi, disponibilità in formati accessibili di informazioni relative ai trasporti, ecc.);
– diritto di vivere in modo autonomo nella società invece che in un istituto, nonché diritto all’alloggio e/o a una sistemazione assistita, se del caso unita ad altri servizi di supporto, per consentire una vita indipendente;
– diritto di accesso alle attrezzature tecniche e all’assistenza necessaria per aumentare il livello di indipendenza dei disabili;
– accesso non discriminatorio a beni e servizi, garantito da leggi idonee;
– previsione, da parte di ogni agenzia e organizzazione, di azioni di sensibilizzazione alla disabilità per il proprio personale;
e) diritti civili e politici:
– parità di diritti in materia di cittadinanza e non discriminazione nelle regolamentazioni relative all’immigrazione;
– diritto di voto libero e segreto con adeguate informazioni e dotazioni (seggi elettorali accessibili, voto mobile o postale, disponibilità in formati accessibili e in un linguaggio chiaro di schede elettorali e informazioni sui candidati e i partiti politici), nonché diritto di eleggibilità;
– promozione del coinvolgimento delle persone disabili nella vita pubblica e loro diritto di partecipare all’elaborazione di politiche e alla presa di decisioni che le concernono direttamente o indirettamente, facendo in modo che tutti gli atti legislativi contemplino una valutazione dell’impatto sulla disabilità;
diritto alla libertà di espressione (riconoscimento del linguaggio gestuale, Braille),
– diritto di ottenere informazioni, inclusi documenti pubblici, in un linguaggio semplice e chiaro, scevro di una terminologia per soli addetti ai lavori, e in formati accessibili (in particolare una concezione delle banconote e delle monete atta a far sì che esse possano essere riconosciute dai ciechi e dalle persone con minorazioni della vista);
f) accesso al sostegno finanziario:
– diritto a un’assistenza finanziaria pubblica sufficiente e adeguata, atta a consentire una vita decorosa;
– diritto a indennità, a titolo dei programmi di sicurezza sociale, per i costi aggiuntivi correlati alle esigenze specifiche dei disabili e, se del caso, delle persone che se ne prendono cura;
g) accesso all’assistenza sanitaria:
– diritto di parità di accesso ai servizi sanitari (compresa la fornitura di informazioni equilibrate e obiettive in formati accessibili sui servizi sanitari disponibili);
– diritto di dare il proprio consenso e la propria autorizzazione per quanto riguarda i trattamenti e le procedure individuali e, laddove risulti necessario limitare i diritti dei disabili mentali, introduzione di adeguate salvaguardie giuridiche e previsione di un riesame periodico onde evitare qualsiasi abuso;
– diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni concernenti la propria situazione sanitaria;
– diritto di ricevere trattamento e consulenza da parte di personale medico che abbia seguito una formazione volta alla sensibilizzazione alle esigenze dei disabili;
h) accesso alla cultura e ad attività ricreative:
diritto all’accessibilità della televisione, della radiodiffusione e di internet (ivi inclusi la descrizione audio, l’interpretazione nel linguaggio gestuale e la sottotitolazione dei programmi, ove opportuno);
– diritto alla parità di accesso e di partecipazione alle strutture ricreative, culturali e sportive;
integrazione dei disabili negli sport e nelle competizioni sportive ordinari;
i) uguaglianza dinanzi alla legge e diritto alla giustizia:
– diritto alla consulenza legale e diritto a disporre gratuitamente, se del caso, di servizi di interpretazione e traduzione nonché di guide per la comunicazione, senza discriminazioni nei confronti di coloro che non sono in grado di comunicare verbalmente;
– diritto di beneficiare della protezione e della compensazione alle vittime, che tenga conto delle speciali circostanze legate alla condizione di disabilità;
– diritto di esercitare le funzioni di avvocato, giudice o giurato e di disporre di tutta l’assistenza eventualmente necessaria per l’espletamento di tali mansioni;
20. ritiene che sia opportuno creare un Comitato di sorveglianza delle Nazioni Unite per i diritti delle persone disabili, che dovrebbe essere composto in maggioranza da disabili, quale valido e efficace sistema di monitoraggio inteso a individuare misure per superare gli ostacoli a una corretta attuazione della convenzione che:
– valuti le relazioni presentate periodicamente dagli Stati contraenti e dalle ONG sui progressi compiuti e i problemi incontrati nell’attuazione della Convenzione e la formulazione di raccomandazioni all’indirizzo di tali Stati;
– identifichi gli ambiti di cooperazione tra Stati e tra questi ultimi e le agenzie competenti al fine di facilitare l’attuazione della Convenzione;
– riceva i ricorsi presentati da singoli individui o da ONG e dia seguito a eventuali richieste di indagini indipendenti;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle Nazioni Unite, alla Commissione e al Consiglio, ai governi degli Stati membri e dei futuri Stati membri dell’Unione europea nonché al governo del Messico.
MOTIVAZIONE
Introduzione
Vi sono circa 600 milioni di disabili nel mondo. Chiunque può divenire disabile in qualunque momento della vita e, con l’invecchiamento demografico, la disabilità sarà condivisa da un numero sempre maggiore di persone in ogni società. Ciononostante, i bambini, le donne e gli uomini disabili non hanno accesso ai diritti umani fondamentali e sono spesso soggetti ad esclusione e discriminazione.
La maggior parte dei disabili (circa l’80%) vive in paesi in via di sviluppo ove la mancanza di accesso ai diritti umani riguarda innanzitutto il diritto alla vita, al nutrimento, all’acqua e a un riparo. Dal momento che la povertà è sia causa che conseguenza della disabilità, da alcune stime si evince che una persona povera su cinque è disabile . Malgrado tale situazione, in seno alle politiche dell’ONU in materia di diritti umani e di sviluppo, i disabili restano di solito invisibili ed esclusi.
Sembra pertanto necessario stabilire norme internazionali vincolanti volte a proteggere i diritti dei disabili, dotate di un meccanismo di monitoraggio adeguato.
Contesto della Convenzione ONU sui diritti dei disabili
Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo si contano sei trattati tematici dell’ONU in materia di diritti umani: il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione dei diritti del bambino, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.
Ogni trattato o convenzione dispone di un organismo di monitoraggio del trattato incaricato di farlo rispettare o di monitorarne l’applicazione. Dato che la responsabilità giuridica primaria compete agli Stati firmatari, il compito principale degli organismi di sorveglianza del trattato consiste nel vegliare sull’attuazione dei trattati a livello nazionale mediante l’esame di relazioni nazionali periodiche, sulla base delle quali gli organismi di monitoraggio possono elaborare osservazioni, commenti o conclusioni e raccomandazioni.
Pur applicandosi alle persone con disabilità, come indica la giurisprudenza derivantene, ciò di regola non viene indicato esplicitamente negli esistenti trattati internazionali in materia di diritti umani, tanto che gli organismi di monitoraggio hanno finora dimostrato di non essere in grado di esaminare specificamente come sono protetti i diritti dei disabili.
L’inizio di un’importante transizione verso un approccio alle disabilità fondato sul modello adottato per i diritti umani costituisce un importante passo avanti per la posizione dei disabili sulla scena internazionale. Tale cambiamento è stato condotto in modo graduale in seno all’ONU mediante il Programma d’azione mondiale del 1982 e le Regole ONU per la parità di opportunità dei disabili del 1993. L’Italia, nel 1987, e la Svezia, nel 1989, hanno presentato proposte ai fini di una convenzione ONU sui diritti dei disabili. Tali proposte tuttavia non sono state accettate.
Nel dicembre 2001, il governo del Messico ha presentato proposta di risoluzione ONU 56/168, in cui si chiede che venga presa in considerazione la possibilità di adottare una convenzione sui diritti umani delle persone con disabilità e si sollecita l’immediata istituzione di un comitato speciale con il compito di “esaminare le proposte in vista dell’elaborazione di una convenzione internazionale globale e integrata per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità”. La risoluzione è stata approvata dall’Assemblea generale dell’ONU.
Il comitato speciale si è riunito nella sua prima sessione dal 29 luglio al 9 agosto 2002. La discussione si è incentrata su aspetti procedurali, tra cui la partecipazione di ONG rappresentative dei disabili, e sulle misure da adottare. Non è stato deciso se tale processo sfocerà in una Convenzione ONU. La prossima iniziativa sarà un’altra riunione del comitato speciale, che avrà luogo tra il 16 e il 27 giugno 2003. Si auspica che la riunione conduca alla decisione di avviare il processo di elaborazione di una convenzione ONU sui diritti dei disabili.
Il processo di elaborazione di una Convenzione ONU può durare un certo numero di anni. Sebbene sia importante evitare ritardi inutili, occorre ugualmente essere consci del fatto che il conseguimento di un accordo su una Convenzione efficace richiede molto lavoro e innumerevoli consultazioni.
L’importanza di una Convenzione giuridicamente vincolante
Uno dei punti principali in discussione nel corso della prima riunione del comitato speciale era il tipo di strumento da utilizzare ai fini della tutela dei diritti dei disabili. Tutti gli Stati concordano nel ritenere che la disabilità dovrebbe essere incorporata nei trattati esistenti. Ciò potrebbe assumere la forma di un protocollo allegato ad uno dei trattati esistenti in materia di diritti umani o di uno strumento con principi generali, con la possibilità di adottare in seguito protocolli aggiuntivi. La relatrice ritiene tuttavia che possano essere conseguiti risultati adeguati unicamente mediante una convenzione giuridicamente vincolante che contempli diritti civili e politici nonché economici, sociali e culturali adattati alle circostanze particolari delle persone disabili e accompagnati dal divieto generale di discriminazione ai danni dei disabili.
I diritti umani delle persone con disabilità meritano lo stesso livello di tutela accordato ai diritti umani di altri gruppi svantaggiati o vulnerabili, come le donne, i bambini e le minoranze etniche. Una convenzione vincolante metterebbe in luce i problemi significativi e diffusi che incontrano i disabili nella loro vita quotidiana, sia che si tratti di questioni di accesso e burocrazia che di atteggiamenti degli altri. Essa fornirebbe una base per i diritti dei disabili in tutto il mondo. Tale convenzione si rende necessaria al fine di aumentare la visibilità dei diritti dei disabili nell’agenda internazionale. Non si tratta di garantire nuovi diritti ma di chiarire ed adattare quelli esistenti. Soltanto mediante una convenzione specifica sarà possibile creare un meccanismo efficace di monitoraggio che esamini il modo in cui i disabili sono trattati nel mondo. Dal momento che i comitati di monitoraggio esistenti per le altre convenzioni non dispongono delle risorse o delle competenze necessarie per esaminare in particolare i problemi delle persone con disabilità, è necessario istituire un comitato separato.
Una convenzione sui diritti delle persone disabili abbandonerà per sempre il “modello medico” e stabilirà universalmente l’approccio fondato sui diritti delle persone disabili, sulla base del lavoro condotto in questi due ultimi decenni.
Il modello medico percepisce la persona disabile quale problema, quale destinatario passivo di assistenza, e non prevede azioni per cambiare la società. Il modello sociale (o modello fondato sui diritti) considera al contrario i disabili quali titolari di diritti e individua il problema nell’ambiente e nella società. Il modello fondato sui diritti è incentrato sul potenziale rappresentato da persona disabile.
Le attuali definizioni e percezioni di disabilità variano ampiamente. Le opinioni divergono in quanto al contenuto del termine “disabile”, particolarmente per quanto concerne le persone affette da malattie croniche. Gli studi e le relazioni in materia non sono standardizzati e sovente riflettono un modello medico. Le disabilità visibili sono facilmente e studiate ma l’impreparazione nell’identificare altre disabilità (ad esempio la sordità, le difficoltà di apprendimento o altre disabilità nascoste) può comportare che la disabilità di un bambino venga rilevata solo dopo molti anni, il che può aggravare la discriminazione e l’esclusione.
Una tale convenzione consentirebbe altresì di accordare priorità nelle agende politiche ai diritti dei disabili, rappresenterebbe l’avvio di un processo mirato ed efficace volto alla piena ed equa integrazione dei disabili in tutto il mondo e comporterebbe la presa in considerazione delle questioni concernenti le persone disabili in tutti i processi decisionali politici a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Alcuni ritengono che occuparsi dei diritti dei disabili costi caro e sia un lusso per i paesi in via di sviluppo e quindi non una priorità. Non è così. I costi iniziali per adeguare i sistemi e le strutture sono compensati da benefici a lungo termine risultanti dalla piena partecipazione dei disabili all’economia e alla società in generale. I costi affrontati per l’assistenza a una persona disabile, inoltre, possono risultare maggiori dei costi necessari per consentire a quella persona di essere autonoma. Infine, un servizio o un sistema che esclude i disabili spesso esclude anche altri gruppi vulnerabili, quali i bambini, le madri con figli piccoli e gli anziani.
Il ruolo dell’Unione europea e delle sue istituzioni e la posizione del Parlamento europeo
La partecipazione dell’Unione europea al processo di elaborazione della convenzione poggia sulle conclusioni del primo comitato speciale, che ha invitato “le commissioni regionali e le organizzazioni intergovernative, nonché le organizzazioni non governative, a far pervenire al comitato speciale suggerimenti e possibili elementi di cui tenere conto nella formulazione di proposte di convenzione”.
L’Unione europea ha un’esperienza considerevole nel campo dei diritti dei disabili, sebbene resti ancora molto da fare. Pertanto, una posizione comune dell’UE in seno al comitato speciale potrebbe influire significativamente. Un risultato positivo della riunione del comitato speciale consisterebbe nella decisione di avviare i lavori di elaborazione della convenzione istituendo un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite incaricato di ricevere contributi e preparare raccomandazioni per definire il contenuto della convenzione. L’Unione europea dovrebbe inoltre far sì che le organizzazioni di e per disabili siano pienamente rappresentate e consultate nel corso dell’intero processo relativo alla convenzione. Prima di presentare la loro la posizione comune, è opportuno che gli Stati membri dell’UE consultino pienamente il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali nonché le ONG operanti nel campo delle disabilità in Europa e la Commissione europea.
Il Parlamento europeo è sempre stato in prima linea nella difesa dei diritti dei disabili. Numerose relazioni ed emendamenti a relazioni hanno domandato la piena presa in considerazione dei diritti dei disabili nella legislazione europea. La relazione sull’Anno europeo dei disabili 2003 chiedeva alla Commissione di annunciare nel corso dell’anno una direttiva specifica in materia di disabilità basata sull’articolo 13 del trattato. Sembra ora poco probabile che ciò accada ed è strano che la Commissione solleciti una convenzione ONU ma non mostri l’intenzione di presentare una proposta di direttiva nel prossimo futuro, in particolare se si considera che la Commissione dichiara esplicitamente che “si adopererà inoltre al fine di assicurare la coerenza fra l’azione condotta dall’Europa, tanto al proprio interno che a livello internazionale, a favore delle persone disabili”. La convenzione non è un’alternativa alla direttiva. Una convenzione globale è, per sua natura, di carattere più generale, mentre una direttiva UE dovrebbe essere più specifica e precisa.
La Commissione dovrebbe prestare maggiore attenzione alla tematica della disabilità nella sua politica di cooperazione allo sviluppo. Le sue recenti linee direttrici destinate alle delegazioni dell’UE costituiscono un primo passo, ma l’obiettivo finale dovrebbe essere l’integrazione dei diritti dei disabili nella sua politica di cooperazione allo sviluppo, se desidera promuovere realmente i diritti dei disabili nel corso dei prossimi negoziati del comitato speciale dell’ONU.
La presente relazione non sarà adottata in tempo utile per la seconda riunione del comitato speciale che avrà luogo nel giugno 2003, ma essa contiene tuttavia la ferma dichiarazione secondo la quale i lavori delle Nazioni Unite devono risultare in una convenzione giuridicamente vincolante. La relazione ha pertanto affrontato la sostanza della convenzione, sottolineando l’approccio fondato sui diritti, il ruolo che l’UE deve svolgere e la partecipazione delle organizzazioni di disabili, e illustrando quali dovrebbero essere gli obiettivi e i principi della convenzione. È stato incluso altresì un elenco dei diritti che devono essere contemplati nel testo futuro della convenzione. Va fatto notare che a causa delle limitazioni relative alla lunghezza delle relazioni, l’elenco presente non è completo. I diritti elencati figurano già nei trattati relativi ai diritti umani, ma al fine di consentire ai disabili il loro pieno godimento, è necessario che vengano specificati chiaramente.
Va attribuita grande importanza al meccanismo di monitoraggio, che dovrebbe conformarsi a quelli fissati per i trattati esistenti in materia di diritti umani. Sarebbe opportuna l’istituzione di un comitato di monitoraggio dei diritti dei disabili al fine di: valutare le relazioni presentate periodicamente dagli Stati firmatari in merito ai progressi realizzati e ai problemi emersi nell’attuazione della convenzione, formulare raccomandazioni a suddetti Stati, identificare settori di cooperazione tra Stati firmatari e tra questi ultimi e organismi specializzati e istanze competenti che facilitano l’applicazione della convenzione. Tale comitato dovrebbe altresì essere abilitato a ricevere reclami da parte di singoli individui o di organizzazioni non governative.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI (1° luglio 2003)
destinato alla commissione per l’occupazione e gli affari sociali
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità” (COM(2003) 16 – C5 0206/2003 – 2003/2100(INI)). Relatrice per parere: Carmen Cerdeira Morterero
PROCEDURA
Nella riunione del 19 maggio 2003 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatrice per parere Carmen Cerdeira Morterero.
Nelle riunioni dell’11 giugno e del 30 giugno 2003 ha esaminato il progetto di parere.
In quest’ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all’unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Giacomo Santini (presidente f.f.), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vicepresidente), Carmen Cerdeira Morterero (relatrice per parere), Niall Andrews, Alima Boumediene-Thiery, Marco Cappato (in sostituzione di Mario Borghezio), Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Adeline Hazan, Ewa Hedkvist Petersen (in sostituzione di Robert J.E. Evans), Anna Karamanou (in sostituzione di Martine Roure), Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Bill Newton Dunn, Elena Ornella Paciotti, Olle Schmidt (in sostituzione di Baroness Ludford), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco, Christian Ulrik von Boetticher e Olga Zrihen Zaari (in sostituzione di Walter Veltroni).
BREVE GIUSTIFICAZIONE
In ogni epoca, in ogni parte del mondo, a tutti i livelli di ogni società, vi è sempre stata un’elevata percentuale di persone con disabilità di tipo e di grado diverso. Oggi il numero delle persone disabili sfiora i 600 milioni, pari al 10% circa della popolazione mondiale.
Si calcola che nell’Unione europea le persone affette da disabilità di vario tipo siano circa 40 milioni.
L’ignoranza, la miseria, il dolore, l’abbandono, la superstizione, la paura e l’oblio sono i fattori sociali che, nel corso dei secoli, hanno determinato l’isolamento delle persone con disabilità e ritardato il loro sviluppo. In tutto il mondo esiste un legame diretto tra la disabilità, da un lato, e la povertà e l’emarginazione sociale, dall’altro. Due terzi dei disabili vivono nel terzo mondo, e solamente il 2% dei bambini con disabilità dei paesi in via di sviluppo riceve una forma di istruzione o di riabilitazione.
Negli ultimi vent’anni si è tuttavia assistito a uno straordinario spostamento di prospettiva, e l’approccio alla disabilità è ora un approccio basato sui diritti umani e non sulla carità, il che presuppone che si guardi alle persone disabili come a soggetti titolari di diritti e non come a portatori di problemi.
Il dibattito sui diritti delle persone con disabilità non è tanto legato all’esercizio di diritti specifici quanto alla necessità di garantire piuttosto a tali persone l’esercizio effettivo di tutti i diritti umani, in condizioni di parità e senza discriminazioni.
I principi dell’uguaglianza e della non discriminazione contribuiscono a far sì che i diritti umani in generale possano essere applicabili nel contesto specifico determinato dalle differenze insite nelle varie forme di disabilità (così come avviene per quanto riguarda l’età, il sesso e l’infanzia), di modo che, attraverso meccanismi di protezione giuridica, alle persone con disabilità sia garantito il pieno esercizio dei diritti in questione.
Di conseguenza, la non discriminazione e l’esercizio effettivo, in condizioni di parità, di tutti i diritti umani da parte delle persone con disabilità sono gli elementi essenziali dell’auspicata modifica del modo in cui, in tutto il mondo, viene affrontata la questione delle disabilità e dei disabili.
Sono le stesse persone disabili a inserire nella lingua del diritto la loro secolare percezione di offese e ingiustizie.
Il processo inteso a garantire che le persone con disabilità possano esercitare i propri diritti umani avanza lentamente e in modo irregolare, ma è in corso in tutti i sistemi economici e sociali. Esso si ispira ai valori che sono alla base dei diritti umani: la dignità intangibile di ogni essere umano, il concetto di autonomia ovvero di autodeterminazione, secondo il quale la persona deve essere al centro di ogni decisione che la riguarda, l’uguaglianza intrinseca fra tutte le persone, indipendentemente dalle differenze, e l’etica della solidarietà, necessaria affinché la società possa garantire la libertà delle persone mediante opportuni aiuti sociali.
A livello delle Nazioni Unite sono stati adottati sei testi giuridicamente vincolanti in materia di diritti umani: il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.
Tuttavia, quando si affronta il tema della disabilità dal punto di vista dell’applicabilità dei diritti umani riconosciuti da tali strumenti, sorge il problema basilare della relativa invisibilità delle persone, nei testi in questione così come nella società. In tale ambito, il problema fondamentale dei diritti umani è pertanto quello di tener conto della differenza rappresentata dalla disabilità e di fare in modo che le persone disabili acquistino visibilità nel sistema dei trattati.
Con riferimento alla disabilità, l’ampliamento del sistema attuale in materia di diritti umani attraverso l’adozione di una convenzione specifica rappresenterebbe un passo decisivo, a giudizio della relatrice per parere, ai fini della tutela e della promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità a livello mondiale.
La relatrice per parere appoggia dunque la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce un comitato specifico incaricato di esaminare proposte in merito all’elaborazione di una convenzione internazionale in materia, come già avvenuto per la donna e l’infanzia, e sostiene incondizionatamente gli orientamenti generali della comunicazione della Commissione sulla quale verte il presente parere.
CONCLUSIONI
La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l’occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:
– vista la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, e visti in particolare gli articoli 1, 2 e 7 della stessa, che proclamano i principi della dignità, della non discriminazione e dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani,
– visti i sei trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti dell’uomo giuridicamente vincolanti per gli Stati che li hanno ratificati, vale a dire il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura, la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,
– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, modificata dal protocollo n. 11, e visto in particolare il suo articolo 14, che vieta ogni tipo di discriminazione,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea solennemente proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e visti in particolare gli articoli 21 e 26 della stessa,
– visti il trattato sull’Unione europea, in particolare il suo articolo 6, e il trattato CE, in particolare il suo articolo 13,
A. considerando che quasi il dieci per cento della popolazione mondiale presenta un qualche tipo di disabilità, che oltre i due terzi di questi 600 milioni di disabili vivono in paesi in via di sviluppo e che solo il due per cento dei bambini disabili nei paesi in via di sviluppo riceve un qualche tipo di istruzione o di riabilitazione,
B. considerando che nell’Unione europea vi sono quasi 40 milioni di persone affette da disabilità di vario tipo,
C. considerando che in tutto il mondo esiste un rapporto diretto tra la disabilità, da un lato, e la povertà e l’esclusione sociale, dall’altro,
D. considerando che la situazione delle persone disabili deve essere analizzata dal punto di vista dei diritti dell’uomo e non da quello della carità, il che implica che tali persone sia considerate soggetti dotati di diritti, non oggetti portatori di problemi,
E. considerando che il principio dell’uguaglianza e della non discriminazione esige che i diritti dell’uomo si applichino nel contesto specifico delle differenze insite nelle varie forme di disabilità, in modo da garantire alle persone con disabilità, attraverso meccanismi di tutela giuridica, l’esercizio effettivo di tutti i diritti umani, in condizioni di uguaglianza e senza discriminazioni,
1. si rallegra per il fatto che, con la sua decisione 2001/903/CE del 3 dicembre 2001,  il Consiglio dell’Unione europea ha proclamato il 2003 “anno europeo dei disabili” per richiamare l’attenzione sulle questioni connesse alla disabilità e per promuovere politicamente, sia a livello dell’Unione che a livello internazionale, la parità di diritti delle persone disabili;
2. constata che gli Stati membri dell’Unione non dispongono di una normativa specifica che tenga genericamente conto della situazione specifica delle persone con disabilità, mentre i loro sistemi giuridici continuano a perpetuare profonde differenze in materia;
3. constata che le misure attinenti alle persone disabili adottate dalla Comunità europea sono state minime e quasi esclusivamente riferite alla creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione, nel quadro della lotta contro la discriminazione prevista dall’articolo 13 del trattato CE introdotto dal trattato di Amsterdam;
4. esorta la Comunità europea, nei limiti delle competenze conferitele dai trattati e in conformità con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità, ad adottare le misure necessarie onde garantire alle persone disabili, nella realtà e nella pratica, parità di accesso ai diritti umani, evitando qualsiasi tipo di discriminazione dovuta alla loro disabilità;
5. appoggia la storica risoluzione 56/168, presentata dal governo del Messico e adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2001, che istituisce un comitato speciale, aperto a tutti gli Stati membri e agli osservatori presso le Nazioni Unite, incaricato di esaminare proposte in vista dell’elaborazione di una convenzione internazionale globale e integrata per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità di ordine fisico, sensoriale, mentale o intellettuale, adottando un approccio olistico rispetto al lavoro già svolto nel settore dello sviluppo sociale, dei diritti umani e della non discriminazione;
6. appoggia la comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2003, (COM(2003 16), che sostiene l’opportunità di adottare, a livello delle Nazioni Unite, uno strumento giuridicamente vincolante per tutelare e promuovere i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
7. si dichiara convinto che l’adozione di una convenzione internazionale per la tutela e la promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità contribuirebbe a far sì che si presti attenzione alle disabilità e che siano adottate norme generali in materia di diritti umani atte a tener conto della situazione particolare delle persone disabili;
8. si dichiara convinto che l’adozione di una convenzione internazionale tematica sui diritti delle persone con disabilità conferirebbe maggior visibilità alla questione della disabilità all’interno del sistema attuale dei diritti umani e permetterebbe inoltre di dare spazio alle differenze che comporta la disabilità; ritiene che tutte le parti interessate otterrebbero vantaggi pratici, dal momento che gli Stati contraenti e la Comunità europea avrebbero obblighi più chiari e precisi in materia di disabilità e anche la società civile potrebbe basarsi su un insieme di norme coerenti, in luogo dei sei attuali pacchetti distinti di norme sui diritti umani adottati in seno alle Nazioni Unite;
9. ritiene che la possibilità di far valere i propri diritti a livello giurisdizionale dovrebbe essere abbinata ad azioni volte a promuovere la piena partecipazione delle persone disabili alla società e a lottare contro i pregiudizi e la loro immagine distorta;
10. ritiene che la futura convenzione internazionale dovrebbe comprendere tutti i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, onde raggiungere l’obiettivo della piena partecipazione nella società delle diverse categorie di persone con disabilità, tenendo altresì conto del fatto che tali persone possono essere vittime di molteplici forme di discriminazione (in primo luogo in quanto disabili, quindi per ragioni legate al sesso, alla razza, alla religione, alle convinzioni, all’età o all’orientamento sessuale).
11. ritiene che la futura convenzione internazionale dovrebbe stabilire un meccanismo efficace di supervisione incaricato di vegliare sul rispetto della stessa e di assistere gli Stati nella valutazione del loro grado di attuazione e nella misurazione dei progressi raggiunti; osserva che tale supervisione dovrebbe permettere di individuare gli ostacoli di proporre misure atte a favorire l’efficace attuazione della convenzione stessa e che, parimenti, il meccanismo di supervisione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche economiche, sociali e culturali di ciascuno degli Stati firmatari;
12. chiede agli Stati membri di includere nella futura Costituzione dell’Unione europea, nell’articolo riferito agli obiettivi dell’Unione, una menzione esplicita della “protezione dei diritti delle persone disabili”;
13. esorta gli Stati membri e la Comunità europea ad aumentare considerevolmente il flusso di risorse verso i paesi in via di sviluppo, conformemente agli accordi adottati nel quadro della strategia internazionale di sviluppo delle Nazioni Unite, poiché la maggior parte delle persone disabili vivono in questi paesi afflitti dalla miseria, dal dolore e dall’oblio;
14. raccomanda che tutte le misure proposte in virtù della base giuridica dell’articolo 13 (TUE) passino dalla decisione all’unanimità alla votazione a maggioranza qualificata.

nw040 (26-05-2006)


 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea


 Dichiarazione dell’ONU sui diritti dei Portatori di Handicap


Newsletter della Storia dei Sordi n.40 del 26 maggio 2006

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