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Regione Abruzzo: Legislazioni a favore dei Sordi

Assistenza scolastica: Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio. Regione Abruzzo. Legge Regionale n.70 del 14-09-1999. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.37 del 24 settembre 1999
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
La Regione Abruzzo, in ottemperanza anche a quanto stabilito dalla legge 104/92, e in considerazione che il diritto all’educazione e all’istruzione non può venire meno per cause dovute a difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà, legate a disabilità, che  impediscono ai bambini della scuola dell’obbligo di frequentare, intende realizzare la scuola a domicilio.
ARTICOLO 2
Destinatari
La scuola a domicilio è rivolta ai bambini che frequentano la scuola dell’obbligo, e che, a causa di malattie di particolare gravità sono costretti ad assentarsi da scuola per periodi superiori a trenta giorni.
ARTICOLO 3
Attivazione del servizio
Per attivare gli insegnamenti a domicilio, rivolto ai soggetti di cui all’art. 2, i familiari fanno domanda alla scuola frequentata, corredando la domanda da certificazione del medico curante attestante la impossibilità a frequentare la scuola, per periodi superiori a trenta giorni.
L’Istituto scolastico interessato trasmette al Servizio Sicurezza Sociale della Giunta regionale dell’Abruzzo copia della domanda e propone un piano operativo per l’attuazione del servizio di scuola a domicilio.
Nel piano devono essere indicati:
– il metodo di insegnamento prescelto;
– il numero dei docenti previsti;
– i mezzi tecnici di videocomunicazione eventualmente necessari;
– la somma complessiva da impegnare per l’attuazione del servizio.
ARTICOLO 4
Autorizzazione
Il Servizio Sicurezza Sociale della Giunta regionale, entro 10 giorni dalla richiesta, con atto dirigenziale decide nel merito ed:
a.  – autorizza il servizio di scuola a domicilio;
b.  – impegna la somma necessaria nei limiti del fondo di cui al successivo art. 6;
c.  – autorizza la corresponsione di un’anticipazione pari al 70% della somma impegnata.
Una decisione dirigenziale negativa o parzialmente negativa deve
essere adeguatamente motivata.
ARTICOLO 5
Rendicontazione e liquidazione
L’erogazione delle spese autorizzate è effettuata a consuntivo con ordinanza del Dirigente del Servizio previa valutazione della  endicontazione documentata.
ARTICOLO 6
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati
per l’anno 1999 in £. 200.000.000 si provvede utilizzando quota parte dello stanziamento iscritto al Cap. 71520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio in corso.   ARTICOLO 7
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Assistenza scolastica e servizi sociali e d’intepretariato: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 – 2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003). Regione Abruzzo. Legge Regionale n.7 del 17-04-2003. Pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 50 del 30 aprile 2003
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
CAPO III
Modifiche, integrazioni ed abrogazioni di leggi regionali
ARTICOLO 45
1. Il titolo della L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene così modificato: “Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili.”
2. All’art. 1, comma 1, aggiungere, dopo scuola a domicilio “e garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà  e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.”.
3. All’art. 2 della L.R. 14 settembre 1999, n. 70 è aggiunto il seguente comma 2:
“2. Hanno diritto alle prestazioni previste dalla presente legge tutte le persone disabili in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilititative”
4. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 bis:
“4/bis Inserimento ed integrazione sociale
1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo  economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e  il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l’organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona andicappata, priva anche temporaneamente di un’idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei  centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola,
n) sostegno finanziario alle famiglie. Le modalità del sostegno sono individuate con apposito regolamento da emanare, previo parere della competente commissione consiliare, di concerto tra gli assessorati competenti, entro il termine categorico di 90 gg. all’entrata in vigore delle presenti norme. La mancata emanazione del regolamento comporta l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della Giunta regionale;
o) istituzione regolamentata dalla Giunta di un Centro di ricerche e documentazione sul trasferimento delle buone prassi, anche con il supporto delle Università abruzzesi”.
5. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 ter:
“4/ter Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle risorse  previste dalla presente legge e con proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può  avvalersi dell’opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano ichiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c)  deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b), del comma 2, si estende la disciplina dettata dall’art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266”.
6. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 quater:
“4/quater
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, possono realizzare con le  risorse previste dalla presente legge e con proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dallapresente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
2. Gli enti di cui sopra possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l’integrazione sociale dei soggetti di cui al precedente comma per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
3. Le strutture di cui alla lett. l) e le attività di cui alla lett. m) del comma 1, dell’art. 4/bis sono realizzate d’intesa con il gruppodi lavoro per l’integrazione scolastica di cui all’art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e con gli organi collegiali della scuola.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cuiall’art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
7. L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all’uso effettivo dell’immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell’uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell’area”.
7. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 quinquies:
“4/quinquies
Diritto all’educazione e all’istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido.
2. E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
5. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. All’elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1988, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall’autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l’utilizzazione di personale in possesso di specificaformazione psico-pedagogica che abbia un’esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto”.
1. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 sexsties:
“4 sexsties
Integrazione scolastica
1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e successivemodificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.
A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici non che di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell’università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti  specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
5. Agli studenti handicappati iscritti all’università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lett. b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate, dalla ripartizione dei fondi, della presente legge, alla copertura degli oneri di cui al presente comma”.
9. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art.5 bis:
“5/bis
Programma annuale e ripartizione dei fondi
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio Qualità della vita predispone il Programma annuale degli interventi sulla scorta delle relazioni e delle risultanze dell’anno precedente, ripartendo, inoltre le risorse tra gli Enti Locali e le Istituzioni scolastiche che hanno attivato gli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il Programma è sottoposto all’attenzione della competente Commissione consiliare per il relativo parere.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il Programma viene predisposto entro il 30 settembre 2003”.
10. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 6 bis:
“6/bis Rifinanziamento
La presente legge viene rifinanziata con uno stanziamento annuale di € 305.000, iscritto al Cap. 71518 dello stato di previsione della spesa del bilancio, così ridenominato: “Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della
scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili”e Cap.71614”.


Trasporto: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale. Regione  Abruzzo. Legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 44. Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 del 30 dicembre 2005
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio
1.  Per il 2006 hanno diritto di fruire della libera circolazione sui  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  regionale assistiti da contribuzione   o   corrispettivo   regionale,   compresi  i  servizi
ferroviari   regionali   di   seconda   classe  per  gli  spostamenti all’interno dei confini della Regione:
a) i  titolari  di  tessere  di  libera circolazione rilasciate dallo Stato italiano;
b) i  bambini  accompagnati  e  di  altezza  non superiore a un metro;
c) i dipendenti della direzione regionale trasporti e mobilita’ in  servizio  di vigilanza e controllo del trasporto pubblico locale, secondo  le  modalita’  stabilite  con  apposito  atto  della  Giunta
regionale;
d) gli   agenti  e  gli  ufficiali  appartenenti  all’Arma  dei carabinieri,  alle  Forze  di  polizia, alla Guardia di finanza, alla Polizia  penitenziaria  e  ai  Vigili  del  fuoco,  in possesso della tessera  rilasciata dai rispettivi comandi, che utilizzino i mezzi di trasporto pubblico locale per motivi di servizio;
e) i  cittadini  residenti in Abruzzo in possesso della tessera regionale  di  libera circolazione rilasciata dal comune di residenza ed appartenente alle seguenti categorie:
1)  i  privi  di  vista per cecita’ assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
   2) i sordomuti, in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell’Art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
3)  gli  invalidi  minori  di  diciotto  anni che beneficiano dell’indennita’  di  accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n.  406  e  11 febbraio  1980,  n. 18 nonche’ della legge 21 novembre 1988,  n.  508  oppure dell’indennita’ di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
4)  i  grandi  invalidi  di guerra, di lavoro, di servizio, i reduci e i combattenti;
5)  gli  inabili,  gli  invalidi  civili  e  del  lavoro  con invalidita’ permanente superiore o uguale all’80%;
6)  i  mutilati  e  gli  invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
7)  i  mutilati e gli invalidi di guerra, compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra;
8)  i  Cavalieri  di  Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo  riconoscimento  ufficiale  mediante  provvedimento  formale della competente autorita’.
2.  Non  hanno diritto alla tessera di libera circolazione o alla conferma  di  validita’  di  quella  di  cui sono gia’ in possesso, i richiedenti  che l’anno precedente a quello della presentazione della
domanda   hanno  realizzato  un  reddito  imponibile  ai  fini  IRPEF superiore a Euro 15.500,00.
3. Il limite di reddito di cui al comma precedente non si applica ai  privi  di  vista  per  cecita’ assoluta, ai Cavalieri di Vittorio Veneto,  ai grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio e agli
invalidi  con  grado  di invalidita’ pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante.
4.  Agli  invalidi  appartenenti alle categorie elencate sotto la lettera e)  del comma 1 del presente articolo, a cui sia riconosciuto il  diritto  all’accompagnamento  nella  rispettiva documentazione di
invalidita’,  spetta  una  tessera  speciale  con  le generalita’ del beneficiario e con la dicitura «valida anche per l’accompagnatore, ma solo se viaggia con il titolare».
5.  Le  funzioni  amministrative concernenti il ricevimento delle domande,  l’esame  della  documentazione  probante  il  possesso  dei requisiti  richiesti, l’eventuale rilascio o rinnovo delle tessere di libera  circolazione  sono  attribuite  ai  comuni  di  residenza dei richiedenti il beneficio.
6.  I  comuni  trasmettono  alla  direzione regionale trasporti e mobilita’,  entro  il  mese  di gennaio  2007,  il  numero di tessere rilasciate  nel  corso  dell’anno  precedente con l’indicazione delle categorie dei beneficiari.
7.  Fatte  salve  le  agevolazioni  di viaggio di cui al presente articolo  e  quelle previste dall’Art. 34 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e’ vietato il rilascio di documenti di viaggio gratuiti e   semigratuiti   sulle  linee  di  trasporto  pubblico  locale  nel territorio regionale.
Art. 2.
Copertura finanziaria
1.  Le  minori  entrate  derivanti  dall’attuazione  del presente articolo  alle  aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione  o  per  contratto  di  servizio  sono  ripianate  con un
contributo  forfettario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilita’  finanziarie iscritte nell’ambito della UPB 06.01.003, Cap.  181565  dello  stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio.
2. La ripartizione della somma di cui al precedente comma avviene in  proporzione  diretta  alle  percorrenze  ammesse  a contribuzione regionale   o  corrispettivo  e  assentite,  per  il  penultimo  anno antecedente  a  quello  di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei   programmi   di  esercizio  autorizzati,  con  esclusione  delle percorrenze  derivanti  dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini  della  medesima ripartizione le percorrenze dei servizi urbani, cosi’  come definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23 novembre 1998, sono maggiorate del 50%.
Art. 3.
Abrogazioni
1.  Con  l’entrata  in  vigore  della presente legge si intendono abrogati:
a) la  legge  regionale  2 ottobre 1998, n. 114: istituzione di tariffe  speciali  e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico;
b) gli  articoli 10  e 11 della legge regionale 23 luglio 1991, n.  40:  disciplina  tariffaria  per  i servizi di trasporto pubblico locale;
c) l’Art. 153 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 cosi’ come   modificato   dall’Art.   88,  comma 3  della  legge  regionale 8 febbraio 2005, n. 6.
Art. 4.
Entrata in vigore
1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
La  presente  legge  regionale  sara’  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, 22 dicembre 2005
DEL TURCO

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