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Nuovo termine legislativo: Sordo.
Abolito il termine di “sordomuto” . Con la legge 20 febbraio 2006 n. 95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, istituisce una nuova disciplina in favore dei minorati auditivi. In particolare la legge stabilisce che, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine di “sordomuto” viene sostituito con l’espressione “sordo”. Ecco il testo in vigore dal 31 marzo 2006
Legge 20 febbraio 2006, n. 95.
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» e’ sostituito con l’espressione «sordo».
2. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381, e’ sostituito dal seguente:
«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordita’ congenita o acquisita durante l’eta’ evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche’ la sordita’ non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
3. Al primo comma dell’articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n.381, le parole: «L’accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L’accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell’articolo 1».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3417):
Presentato dal sen. Zanoletti ed altri il 12 maggio 2005.
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 24 maggio 2005 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 30 giugno 2005; 5 e 26 luglio 2005; 15 novembre 2005.
Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 2 dicembre 2005 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante e approvato il 14 dicembre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6231):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 22 dicembre 2005, con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 17 gennaio 2006, 1° e 7 febbraio 2006.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, l’8 febbraio con il parere delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato con modificazioni l’8 febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3417-B):
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, l’8 febbraio 2006 con parere delle commissioni 1ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª commissione in sede deliberante e approvato il 9 febbraio 2006.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 1: – Il testo vigente degli articoli 1 e 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156, cosi’ come modificati dalla presente legge, é il seguente:
«Art. 1 (Assegno mensile di assistenza). – A decorrere dal 1° maggio 1969 é concesso ai sordomuti di eta’ superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. L’assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza. Con la mensilità relativa al mese di dicembre é concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000 che é frazionabile in relazione alle mensilita’ corrisposte nell’anno.».
«Art. 3 (Accertamenti sanitari – Commissione sanitaria provinciale – Presentazione delle domande di concessione). – L’accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell’art. 1 e’ effettuato dalla commissione sanitaria provinciale presso l’ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e cosi’ composta:
– dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, puo’ designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell’ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell’ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale e’ tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all’articolo successivo;
– da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell’Ispettorato provinciale del lavoro; da un medico designato dalla sezione provinciale dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell’interno.
I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l’assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.».
nw 020 (2006)
PER SAPERE DI PIU’
Sen. Tommaso Zanoletti
Newsletter della Storia dei Sordi n.20 del 26 aprile 2006
«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla)
Per qualsiasi segnalazione, rettifica, suggerimento, aggiornamento, inserimento dei nuovi dati o del curriculum vitae e storico nel mondo dei sordi, ecc. con la documentazione comprovata, scrivere a: info@storiadeisordi.it
“Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità”, ideato, fondato e diretto da Franco Zatini