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Nuovo termine legislativo: Sordo.

Abolito il termine di “sordomuto” . Con la legge 20 febbraio 2006 n. 95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, istituisce una nuova disciplina in favore dei minorati auditivi. In particolare la legge stabilisce che, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine di “sordomuto” viene sostituito con l’espressione “sordo”. Ecco il testo in vigore dal 31 marzo 2006

Legge 20 febbraio 2006, n. 95.
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
.
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1.  In  tutte  le  disposizioni  legislative  vigenti,  il  termine «sordomuto» e’ sostituito con l’espressione «sordo».

2.  Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381, e’ sostituito dal seguente:
«Agli  effetti  della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale  dell’udito  affetto  da  sordita’  congenita o acquisita durante  l’eta’  evolutiva  che  gli  abbia compromesso  il  normale apprendimento  del linguaggio parlato, purche’ la sordita’ non sia di natura  esclusivamente  psichica  o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

3.  Al  primo  comma dell’articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n.381,  le  parole:  «L’accertamento  del sordomutismo» sono sostituite dalle  seguenti:  «L’accertamento  della  condizione  di sordo  come definita dal secondo comma dell’articolo 1».

La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 20 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3417):
Presentato  dal  sen.  Zanoletti  ed altri il 12 maggio 2005.
Assegnato  alla  11ª  commissione  (Lavoro,  previdenza sociale), in sede referente, il 24 maggio 2005 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato  dalla 11ª commissione, in sede referente, il 30 giugno 2005; 5 e 26 luglio 2005; 15 novembre 2005.
Assegnato  nuovamente  alla  11ª  commissione,  in sede deliberante,   il   2   dicembre   2005  con  parere  delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato  dalla 11ª commissione, in sede deliberante e approvato il 14 dicembre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6231):
Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in sede  referente,  il  22 dicembre  2005,  con  pareri delle commissioni I e V.
Esaminato  dalla XII commissione, in sede referente, il 17 gennaio 2006, 1° e 7 febbraio 2006.
Assegnato  nuovamente  alla  XII  commissione,  in sede legislativa, l’8 febbraio con il parere delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato con modificazioni l’8 febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3417-B):
Assegnato  alla  11ª  commissione  (Lavoro,  previdenza sociale), in sede deliberante, l’8 febbraio 2006 con parere delle commissioni 1ª e 12ª.
Esaminato  dalla  11ª commissione in sede deliberante e approvato il 9 febbraio 2006.

Avvertenza:
Il testo  delle  note  qui pubblicato é stato redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai  sensi dell’art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull’emanazione dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica  italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 1: – Il  testo vigente degli articoli 1 e 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato  a  favore  dell’Ente  nazionale  per la protezione e l’assistenza  ai  sordomuti  e delle misure dell’assegno di assistenza   ai   sordomuti),   pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156, cosi’ come modificati dalla presente legge, é il seguente:

«Art.  1 (Assegno mensile di assistenza). – A decorrere dal  1° maggio  1969  é  concesso  ai  sordomuti  di  eta’ superiore  agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato   sensoriale   dell’udito   affetto   da  sordità congenita  o  acquisita  durante  l’età  evolutiva che gli abbia  compromesso  il normale apprendimento del linguaggio parlato,   purché   la   sordità   non   sia   di  natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. L’assegno  è corrisposto nella misura del 50 per cento a  coloro  che  siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza. Con  la  mensilità  relativa  al  mese  di dicembre é concesso  un  tredicesimo  assegno  di  lire  12.000 che é frazionabile   in  relazione  alle  mensilita’  corrisposte nell’anno.».

«Art.  3 (Accertamenti sanitari – Commissione sanitaria provinciale  – Presentazione delle domande di concessione). – L’accertamento  della  condizione di sordo come definita dal   secondo   comma   dell’art.  1  e’  effettuato  dalla commissione  sanitaria  provinciale  presso  l’ufficio  del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e cosi’ composta:

–  dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione,  puo’  designare, con funzioni di presidente, un  funzionario  medico dell’ufficio del medico provinciale stesso   o   un  ufficiale  sanitario  o  un  altro  medico dell’ufficio  comunale  di igiene. Il medico provinciale e’ tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia  parte  della commissione sanitaria regionale di cui all’articolo successivo;

– da  un  medico  specialista  in  otorinolaringoiatria designato dal capo dell’Ispettorato provinciale del lavoro; da un  medico  designato  dalla  sezione provinciale dell’Ente  nazionale  per  la protezione e l’assistenza dei sordomuti.

Le   funzioni  di  segretario  della  commissione  sono esercitate,  su  designazione del medico provinciale, da un funzionario  della  carriera  direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell’interno.

I  sordomuti,  per  ottenere  il  riconoscimento  della menomazione  a  tutti  gli  effetti  giuridici  e l’assegno mensile  di  assistenza,  debbono  presentare  domanda alla commissione prevista nel primo comma.».
nw 020 (2006)

PER SAPERE DI PIU’
Sen. Tommaso Zanoletti

Newsletter della Storia dei Sordi n.20 del 26 aprile 2006

 

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“Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità”, ideato, fondato e diretto da Franco Zatini

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