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La sordità e la legge 104 (la situazione di gravità).
Significato di menomazione, disabilità ed handicap. Il sordomuto e la legge 104/92: sul giudizio di gravità, di Aldo Messina. Fonte: Parole & Segni n. 2/3 del 1999.
Un soggetto sordomuto può essere considerato portatore di handicap grave ed avere diritto ai benefici previsti in tal senso della legge 104/92?
La risposta al quesito richiede la comprensione di termini e nozioni giuridiche non sempre accessibili a tutti.
Erroneamente si attribuisce lo stesso significato ai termini menomazione, disabilità ed handicap. In realtà, deve intendersi per menomazione la perdita anatomica o funzionale di una parte del nostro corpo, per disabilità la difficoltà funzionale e per handicap lo svantaggio sociale, Il soggetto che presenti l’amputazione di un dito del piede, ad esempio, sarà portatore di una menomazione ma non di una disabilità nella deambulazione né di un handicap sociale.
Analogamente il balbuziente lamenterà una disabilità del linguaggio senza essere portatore di alcuna menomazione, essendo il suo apparato fonatorio normale.
La valutazione della condizione di handicap, come svantaggio sociale, non è da riferirsi né alla menomazione né alla disabilità ma alle difficoltà incontrate da quel soggetto in quelle condizioni nello svolgimento della propria vita sociale.
Gli esempi proposti ci permettono di affermare che il danno funzionale e l’invalidità richiedono l’analisi e la misura percentuale della menomazione e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa, viceversa la condizione di handicap o di svantaggio sociale non va riferita esclusivamente alla malattia ma ai suoi risvolti sociali.
Se, ad esempio il soggetto è balbuziente, gli sarà riconosciuto lo stato di handicap solo nel caso in cui dovesse svolgere un’attività ricca di relazioni verbali, ad esempio l’avvocato, ma non se eserciterà un’attività che non preveda l’uso della parola come, ad esempio, il pittore. Analogamente la persona con uno sfregio sul viso non presenta una menomazione, non una disabilità e gli sarà riconosciuto la condizione di handicap nel fare l’attore ma non nel fare il giornalista radiofonico.
La condizione di handicap sarà influenzata inoltre dai fattori socioeconomici, essendo i sussidi protesici e riabilitativi espressione anche delle potenzialità economiche del soggetto.
Da queste premesse si può concludere che il riconoscimento della condizione di handicap è da riferirsi alla persona e non è da estendersi automaticamente a tutti i soggetti che abbiano la stessa patologia, contrariamente all’incidenza funzionale lavorativa di una malattia, invalidità, che è tabellata dal decreto
ministeriale 5 febbraio 1992.
Per questo motivo la legge 104/92 differenzia la menomazione dalla disabilità e dall’handicap ed affida alle Commissioni Mediche delle A.S.L. ( ex legge 295/90) il compito di accertare nei richiedenti, oltre la condizione di invalidità, lo stato di gravità.
Giudizio di gravità che è diverso da quello già previsto dalla 18/80 anche se la 104 non abroga la 18/80. È pertanto teoricamente possibile, quindi ammissibile giuridicamente, trattandosi di atti distinti e dai quali derivano effetti giuridici differenti, non solo che un soggetto invalido al 100% non venga riconosciuto “con handicap grave”, ma anche che ad un handicappato grave non venga accreditata l’indennità di accompagnamento (vedi recente sentenza della Cassazione nei confronti di un soggetto Down).
La legge 104, valutando le possibilità riabilitative che il soggetto può raggiungere, dando dinamicità al concetto di persona handicappata, rende inoltre possibile che una stessa persona venga considerata portatrice di handicap grave in giovane età, come nel caso del bambino sordo ancora non educato all’uso della parola, e non le riconosca tale possibilità da adulto.
Inoltre dagli accertamenti della Commissione di cui all’articolo 4 derivano solo gli effetti della 104/92, ad esempio le agevolazioni di orario di lavoro previste con l’articolo 33 della stessa legge e non i benefìci di altre leggi.
Per tornare agli esempi, un pilota automobilistico sportivo perde in un incidente l’uso dei due arti inferiori, in ottemperanza al D.M. 25/7/1980 la sua malattia viene tabellata con una percentuale invalidante del 100%, con diritto all’accompagnamento, essendo un soggetto non deambulante. Questo non gli dà diritto automaticamente all’essere considerato soggetto portatore di handicap grave. Se, ad esempio, inizia a produrre maglioni sfruttando la propria popolarità, potrà lavorare con autonomia e “non necessita di intervento assistenziale permanente”.
Il giudizio di gravità va pertanto riferito allo svantaggio sociale, all’handicap, non alla malattia, ed è frutto di una valutazione globale delle capacità del soggetto, come specificato dalla circolare del Ministero della Sanità n. 500.6/AG del 18.4.94, che deve prevedere la collaborazione di medici, tecnici della riabilitazione, assistenti sociali e psicopedagogisti come affermato con l’articolo 4 della legge 104.
Proviamo a riferire il tutto alle persone con sordità.
L’essere portatori di sordità infantile rappresenta, secondo tutti gli specialisti, uno svantaggio alla vita affettiva, relazionale e lavorativa e pertanto nessun problema nel riconoscere la condizione di handicap grave.
Al sordomuto adulto, spesso inserito nel mondo del lavoro e coniugato, si può riconoscere lo stesso giudizio? Si determina la necessità di intervento assistenziale continuativo?
Sulle linee generali, per le premesse fatte da non estendersi a tutti i soggetti, dovremmo rispondere positivamente, poiché la legge 104/92,articolo 3 comma 3, afferma che l’intervento assistenziale continuativo debba rendersi necessario ”nella sfera individuale o in quella relazionale“. Si noti che il legislatore utilizza la congiunzione “o” e non “e”. Né appare trascurabile il fatto che la stessa legge sancisce la non autonomia relazionale del sordomuto, anche adulto, prevedendo all’articolo 9, l’istituzione del servizio di interpretariato per i non udenti anche nelle università.
La presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – conferma tale criterio e, con nota n. 3862 del 4/4/95, ribadisce che “il sordomutismo rientra tra quelle patologie che determinano uno stato di handicap grave e che pertanto ai sordomuti, se dipendenti, vanno concessi i permessi previsti dall’art. 33 della stessa legge 104“.
La circolare ministeriale sancisce il diritto di due ore di permesso giornaliero e tre giorni mensili di retribuiti per il soggetto sordomuto lavoratore o,nel caso dei minori, per il genitore o il parente affine entro il terzo grado (sentenza Consiglio di Stato n. 1611/92 del 17/11/93 e art. 33 legge 104).
Da segnalare che l‘amministrazione Poste e Telegrafi accetta le domande dei soggetti “gravi” per quanto concerne la scelta della sede di lavoro, viceversa per il beneficio di assenza dal lavoro si prevede che questo incida negativamente sulle ferie e sulla tredicesima mensilità limitandone rispettivamente la durata e l’importo come previsto dalla circolare Ministero Tesoro n. 175910 del 1946.
Analogamente la Regione Lombardia, con delibera di giunta del dicembre 1995 n. 1405 e 330611/14378tGI, indirizzata ai direttori generali dell’ASL ed ai Presidenti delle Commisioni Invalidità Civile, riconosce come possibilmente gravi le seguenti affezioni “invalidi civili al 100%, ciechi totali, ciechi ventesimali e sordomuti”.
Di parere diverso il Ministero del Tesoro, dal quale dipendono le Commissioni periferiche, che, con nota del 30/03/98 n. 359/98 afferma che il sordomuto in età evolutiva (D.M. 05/02/92 pag. 28), presenta ridotte capacità di autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale continuo, e pertanto può essere riconosciuto ”grave”. Superata l’età evolutiva, secondo la nota, fattori diversi vanno di volta obiettivati. Vanno considerati i risultati raggiunti, a seguito della diagnosi precoce e la riabilitazione.
Nulla da eccepire sul principio riportato nella nota, essendo conforme a quanto sin qui premesso, se non fosse che le Commissioni si comportino in modo estensivo, escludendo a priori la possibilità che un sordomuto da adulto possa essere considerato portatore di handicap grave. Dipendendo le Commissioni dal Ministero del Tesoro, questo ultimo diniego rende inutili i giudizi positivi precedentemente espressi in materia “Lavora?, Comunica in qualche modo? Nessuno svantaggio sociale grave” sembrano affermare.
Il problema del riconoscimento dello stato di gravità ex-lege 104 da medico legale diviene così politico-sociale e determina la necessità di sensibilizzare la società civile alle problematiche dei sordi per far capire, ad esempio, che la protesi acustica non elimina ogni problema uditivo e che la terapia logopedica non risolve tutti i problemi della comunicazione di un sordo.
In quest’ottica, volendo fornire un contributo concreto, abbiamo riunito presso la sede E.N.S. di Palermo, gli associati ed insieme a loro si è redatta una disamina delle situazioni di maggiore disagio relazionale delle persone sorde, al fine di preparare un questionario utile alle commissioni accertamento invalidità.
Riportiamo la descrizione delle situazioni di maggiore disagio emerse.
VITA FAMILIARE
1) Da distinguere il caso del sordomuto inserito in ambiente familiare con genitori e figli normoudenti da quello del sordomuto con genitori sordomuti ovviamente più anziani del soggetto o/e con figli sordomuti. In caso di necessità, il sordomuto che vive in ambiente di sordomuti non avrà a chi rivolgersi, non sentirà le richieste d’aiuto del figlio o dei genitori la notte.
2) I sordomuti partecipano raramente alle riunioni di condominio, vengono messi davanti allo stato di fatto delle decisioni prese, con possibile danno economico.
3) La spesa non può essere effettuata per telefono ma occorre andare.
4) Non è possibile chiedere informazioni di qualsiasi tipo (anche futili orari) per telefono.
5) Andare personalmente per sapere dove si trovino i propri figli, i loro risultati scolastici, l’orario di uscita, se “tornano per il pranzo“.
6) Impossibile farsi prescrivere un farmaco per telefono.
7) Niente corteggiamenti telefonici.
8) Impossibile richiedere informazioni utilizzando “il numero verde” delle ditte.
VITA LAVORATIVA
1) Quasi nulli i rapporti sociali con i colleghi.
2) Qualsiasi impiegato riceve visite (colleghi, amici).
Talvolta succede che un sordomuto riceva la visita di un altro sordomuto: ma “gli altri” considerano di disturbo il loro modo di comunicare e li invitano ad uscire dalla stanza.
3) Inutile andare alle riunioni sindacali.
4) La visita fiscale va attesa “ad occhi aperti”, per non correre il rischio di passare per assenteisti, non “vedendo” il fatidico flash che indica il suono del campanello della porta.
5) Scarse possibilità di carriera (diversamente da altri disabili).
6) Impossibile “patteggiare” le ferie con i colleghi, si viene convocati all‘ultimo e si sceglie quello che resta.
7) Difficile che il responsabile dell’ufficio conceda ad un sordomuto lo straordinario,
se ritiene già un “regalo” che lavori in quell’ufficio.
TUTELA DELLA PROPRIA SALUTE
1) Dal medico nessuna anamnesi, nessun chiarimento, nessuna spiegazione terapeutica. Dalle analisi è emersa una qualche patologia? Direttamente un farmaco!
2) Difficile chiamare il medico urgente e l’ambulanza.
3) Impossibile sentire qualsiasi messaggio di pericolo, d’incendio, di “abbandono nave”.
4) Le auto “civetta” della polizia usano per lo più solo la sirena e rischiano d’investire i sordi.
TEMPO LIBERO
1) Poco cinema.
2) Mai radio.
3) Rare le conferenze, tavole rotonde e presentazioni politiche ove sia previsto l’interprete.
4) Poca televisione essendo sottotitolati prevalentemente i film e non il telegiornale, i dibattiti culturali o quelli politici.
5) Possibile l’uso dell‘auto ma non per lunghi viaggi se non si è accompagnati. Non è possibile “sentire” i rumori da difetti dell’auto e ci si accorge del guasto quando l’auto si ferma. In questo caso sarà impossibile usare le colonnine S.O.S. sull‘autostrada o telefonare. Problemi nel chiedere informazioni su vie, percorsi o ascoltare notizie via radio sulle vie non transitabili. Il vigile fischia? Non per i sordi!
6) Difficoltà anche per viaggi in treno ed aereo: impossibile ascoltare i messaggi tramite altoparlante che indicano partenze, ritardi ma soprattutto le modifiche, all’ultimo momento, delle uscite se viaggio aereo o del binario in stazione se treno.
AGLI SPORTELLI
1) “Quando è il turno? Hanno chiamato me?”.
2) Non si può neanche scambiare quattro chiacchere per ingannare il tempo.
3) Ogni spiegazione viene negata dall’addetto con possibile danno economico.
LA FEDE
Confessarsi? Sentir messa? Un’impresa.
SUSSIDI PROTESICI CASALINGHI (FAX, DTS, AVVISATORI LUMINOSI)
Non funzionano se va via la luce. Due considerazioni emergono dalla lettura del questionario: una sociale e una medico legale.
Dal punto di vista sociale occorrerà riflettere sul fatto che ci vantiamo di vivere in un “villaggio globale” che, grazie alla velocità dei mezzi d’informazione, permette ad ogni cittadino del mondo, in tempo reale, di venire a conoscenza dei fatti di attualità. Questo vale prevalentemente per tutti i cittadini che non siano sordi. Approfittiamo per evidenziare il problema delle barriere architettoniche, di cui alla legge 118/71, che per i sordi
devono essere identificate nelle barriere alla comunicazione.
In termini medico legali il questionario appare sufficiente a far affermare che “anche il sordomuto adulto, presentando un disturbo permanente, continuativo e globale nella sfera di relazione può essere riconosciuto portatore di handicap grave”.
Se nonostante il questionario si ottiene un diniego dalle Commissioni, occorre ricordare che il soggetto sordomuto può presentare ricorso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell’articolo 3 comma 2° del D.P.R. 698/1994, indirizzandola alla Commissione medica superiore del Ministero del Tesoro entro 60 gg dalla notifica del verbale di visita. Esaurita anche la fase amministrativa si può ricorrere alla magistratura del lavoro.
Se tutto quanto sin qui proposto non dovesse essere accolto dalle forze politiche e sociali chiederemo alle stesse di aiutarci a comprendere quale handicappato intendesse descrivere il legislatore nell’identificare come grave il portatore di handicap di relazione se viceversa si esclude il soggetto che non parla e non sente.
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LEGGE 104/92 (ART. 3) GRAVISSIMA DISCRIMINAZIONE
di Franco Zatini (1999)
Per la questione della citata legge riferita all’art. 3 giunge ogni “non piacevole” notizia proveniente da molte Sezioni fino a quando la Sede Centrale che segnala – ormai – l’allarme preoccupante: la discriminazione nei confronti dei e tra sordi è aggravata: uno ottiene il beneficio l’altro no, anche se i loro requisiti sono assolutamente gli stessi, anzi uno è in una sua situazione più grave rispetto all’altro: uno ha il beneficio della Legge, l’altro no.
La commisslone sanitaria per la legge 104 è rappresentata secondo l’attuale normativa – da uno dei sanitari di “proprietà” dall’ANIMC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, n.d.r.) ed altro dall’USL sulla branca “otorino” se è convocato il sordomuto, nessuno prevede la rappresentanza dall’ENS.
Per questo motivo, il medico dell’ANMIC non conosce bene il “sordomutismo” e le sue gravissime implicazioni; soprattutto il sanitarlo otorino che si occupa della parte medica, ma non capisce nulla sulle conseguenze sociali e relazionali della grave sordità, perfino alla Commissione Medica Superiore del Ministero del Tesoro stessa rappresentata dall’ANIMC a livello nazionale.
Per porre fine a questi “pasticci” normativi e all’ambiguità interpretativa dei criteri predisposti dalle Leggi e dalle circolari ministeriali, nonché le lagnanze dei sordi respinti come “persone handicappate
in grave situazione” l’ENS ha già contattato il Presidente della Commissione Medica Superiore del Ministero del
Tesoro per far il punto della situazione e di far provvedere la nuova inequivocabile normativa emersa una volta per tutte e che si sta cercando di sistemare le cose che non vanno molto bene pur comprendendo i disagi dei richiedenti.
Inoltre l’ENS ha attivato immediatamente i diversi contatti per bloccare l’avanzamento della schiera di sordomuti respinti da parte delle Commissioni di 1° grado e delle Commissioni di 2° grado, nonché della Commissione Medica Superiore, soprattutto il responsabile sanitario a livello nazionale dell’ANIMC perché i loro sanitari locali (non tutti) hanno considerato che il sordomuto non rientra nello stato di gravità della questione globale:
sociale, relazionale, etc.
Questa è una emergenza per non protrattare così nella discordia e nella “guerra” tra poveri. A cura della Sede
Centrale ENS si informerà l’ulteriore andamento dell’evoluzione sugli incontri e contatti.
Di recente il Consiglio Direttivo dell’Ente ha approvato la proposta del Presidente Nazionale Collu sull’istituzione
del Dipartimento Medico scientifico e della Medicina Legale e assicurazione con le relative nomine dei membri. Questo è un importantissimo organo per proporre – in base alla lunga esperienza sulla sordità – alle autorità competenti collaborando per rispondere, risolvere e migliorare ogni problematica..
Ecco l’intero testo dell’art. 3 della legge 104/92:
Art. 3. Soggetti aventi diritto.
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Situazione di handicap conseguente alla sordità perlinguale (Parole & Segni n.4-5 del 1999)
La sordità insorta prima del compimento dell’età evolutiva incide pesantemente sulla personalità del soggetto che ne sia portatore, sulle sue capacità affettive, relazionali e lavorative, arrecandogli un grave svantaggio
sociale (handicap).
In particolare, tale minorazione riduce l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di relazione.
La necessità dell’intervento assistenziale, infatti, può manifestarsi anche solo nella sfera relazionale, stante il dettato dell’art. 3 comma 3 della legge 104: “… nella sfera individuale o in quella di relazione…”.
Inoltre, la riduzione dell’autonomia personale del sordomuto va valutata con riferimento alla capacità di compiere le attività normali proprie della persona, in relazione alla sua età, quando si rapporta con gli altri, ossia con riferimento alla sua capacità di comunicare, di ricevere e inviare messaggi. In effetti, il sordomuto abbisogna di un intervento di sostegno (interpretariato, ausili per la comunicazione telefonica, sottotitolazione) nella sfera di relazione, ogni volta che abbia necessità di comunicare o di accedere all’usuale componente relazionale della propria esistenza. L’intervento assistenziale è “permanente” perché necessario per tutto il tempo a venire, è “globale” in quanto abbraccia tutta la sfera della comunicazione (poter sopperire all’incapacità totale di udire i messaggi altrui, condizione imprescindibile delle relazioni interpersonali), è “continuativo” in quanto per tutto il
tempo in cui il sordomuto voglia o debba applicarsi alla sua sfera relazionale permane la necessità dell’intervento assistenziale.
Altresì, la stessa legge n. 104, art. 9 comma 1, prevede l’istituzione di un “servizio d’aiuto personale” diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell’autonomia personale e comprendente il “servizio d’interpretariato” per i cittadini non udenti. In questo modo, la legge 104 riconosce nella sordità (prescindendo dall’epoca d’insorgenza) una causa di grave limitazione dell’autonomia personale che comporta la necessità di un intervento assistenziale permanente nella sfera di relazione, qual è il servizio d’interpretariato.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica –, con nota n. 3862 del 4 aprile 1995 indirizzata all’Ente nazionale sordomuti, ha ritenuto che “… il sordomutismo rientra fra quelle patologie
che determinano uno stato di handicap grave.”.
La Giunta della Regione Lombardia, con circolare prot. n. 1405 e n. 330611/14378/GI del 22 dicembre 1995 indirizzata ai Direttori generali delle AUSSL ed ai presidenti delle Commissioni sanitarie per l’invalidità civile, ha ritenuto fuor di dubbio che “… una grave disabilità totale e permanente debba essere considerata realtà a sé, indipendentemente dalla situazione concreta nella quale si trova il soggetto che ne sia colpito, e che da essa derivi un grave svantaggio sociale, consentendo la definizione di handicap in situazione di gravità.”.
Segue un elenco dei portatori di gravi disabilità totali e permanenti, tra cui sono inclusi i sordomuti.
Il riconoscimento di “persona handicappata in situazione di gravità” è presupposto necessario, tra l’altro, per fruire dei benefici principali previsti dall’art. 33 della legge 104.
Tali benefici, consistenti in permessi orari e giornalieri di lavoro, possono assolvere – ove utilizzati direttamente dal lavoratore handicappato – sia a funzioni di riposo, quale rimedio al maggiore stress cui è soggetto l’handicappato nell’ambiente di lavoro – come pure riconosciuto dal Consiglio di Stato in un recente parere (n. 1611/92 del 17 novembre 1993) – sia a funzioni terapeutiche, consentendo al lavoratore handicappato di seguire appropriate terapie presso apposite strutture.
Non vi sono dubbi sul fatto che il lavoratore sordo dall’infanzia vada incontro a situazioni particolarmente stressanti in ambito lavorativo, a causa dell’isolamento relazionale più o meno accentuato in cui è costretto.
Valutazioni sulla situazione di gravità del sordomuto (a cura di Franco Zatini), 1999.
I sordomuti italiani, ossia coloro che sono nati sordi o divenuti tali prima di aver appreso a parlare attraverso il normale canale uditivo, rappresentano una piccola categoria di minorati gravi colpiti in una delle più importanti funzioni vitali: la comunicazione.
La sordità prelinguale infatti non consente l’apprendimento della lingua parlata del proprio paese attraverso il normale canale uditivo, ma ostacola gravemente per tutta la vita la possibilità di comunicazione e di partecipazione alla vita relazionale e al mondo degli udenti, in quanto il senso della vista rimane l’unico canale per poter recepire il linguaggio verbale.
Come è stato ribadito più volte in diversi ordini del giorno degli organi centrali ENS (Congresso, Consiglio Nazionale) è difficile far comprendere il reale vissuto delle persone sorde: la sordità è una minorazione invisibile e come tale le gravissime implicazioni che essa comporta non sono facilmente recepibili delle persone cosiddette “normali”.
Basti pensare che
a) esse vivono in uno stato di continua tensione nella società degli udenti, in quanto per poter comprendere la lingua parlata il sordo ha bisogno di guardare una bocca alla volta (lettura labiale), purché sia ben illuminata e anatomicamente normale. Egli non può quindi attivamente partecipare ad incontri con più persone di udito normale;
b) nel lavoro, rimangono impegnati totalmente nello svolgimento delle mansioni – molto stressante – senza potersi mai distrarre per un momento, al contrario di quanto avviene per le persone udenti, le quali possono scambiare qualche parola, interrompendo il ritmo dell’impegno mentre, nei periodi di intervallo, salvo rare eccezioni per aver trovato un amico paziente e cortese, non possono comunicare con altri;
c) in famiglia, salvo rare eccezioni, sono altrettanto isolati in quanto genitori e fratelli sono impegnati nell’ascolto della radio, della televisione, e al massimo riassumono con poche parole i contenuti di qualche trasmissione;
d) la TV, la radio, la musica, il teatro, il cinematografo sono strumenti che provocano soltanto nevrosi nelle persone sorde;
e) non possono partecipare attivamente all’impiego del tempo libero, assieme alle persone udenti, salvo che per le attività fisiche ed entro certi limiti, impegnando in modo particolare il senso della vista;
f) devono sopportare costi molto rilevanti per potersi mantenere appena a contatto con la cultura della comunità degli udenti, per l’acquisto di pubblicazioni, giornali, vocabolari, video-registratori, videocassette.
Devono inoltre corrispondere compensi a idonee persone che ripetono con chiarezza ortofonica i discorsi
degli udenti o che uniscono alla ripetizione orale l’ausilio della lingua dei segni;
g) il telefono, appena apparso e commercializzato dalle compagnie telefoniche per i sordomuti presenta un ulteriore costo per la minorazione, in quanto il sordomuto dovrà sostenere oltre il normale canone telefonico, anche le tasse governative, mentre le comunicazioni telefoniche che avvengono attraverso la telescrittura (DTS) comportano un tempo di uso del telefono dalle otto alle dieci volte superiore alla comunicazione che avviene attraverso l’udito tra persone udenti.
La tecnologia, la scienza, con i loro passi da gigante, stanno consentendo un inserimento sempre più dignitoso e partecipe delle persone minorate nella comunità sociale. Questo progresso non consentirà mai di risolvere la gravità della situazione dei sordi.
Per le considerazioni sopra esposte, dobbiamo concludere che la definizione della “particolare gravità della sordità” e della conseguente “situazione di gravità” è stata confermata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) presso l’ONU nell’anno 1985 con un documento che sancisce che “l’O.M.S., dopo lunghi anni di studi e di ricerche, ha ribadito fermamente che la gravità della sordità e della cecità sono al primo posto tra le minorazioni più gravi”.
Con questo documento l’ONU ha voluto porre all’attenzione dei Governi e degli organismi internazionali i seri e gravi problemi di comunicazione delle persone sorde.
Per ricorso avverso alla Commissione sanitaria di 1º grado per l’accertamento dello stato di handicap ai sensi della legge 104 può farlo entro due mesi dalla notifica alla Commissione Medica Superiore. Per ulteriore informazione e procedura del ricorso rivolgersi alle Sezioni ENS di appartenenza a vs. disposizione.
IL SORDOMUTISMO SECONDO I CONCETTI INTERNAZIONALI
In Giappone sin dal 1949 la legislazione stabilisce, fra l’altro, che rientrano nella categoria degli invalidi permanenti coloro che presentano una infermità dell’udito bilaterale tale da impedire di udire i rumori provenienti da una distanza di cm 40.
L’OMS nella riunione del 18 gennaio 1985, indetta per uniformare e classificare a livello internazionale la definizione della minorazione sensoriale dell’udito, ha convenuto che per sordità (grado 5 della classificazione) si intende l’incapacità di udire qualsiasi parola dai due apparati uditivi, cioè la minorazione sensoriale totale bilaterale corrispondente ad un valore audiometrico di 80 dB o superiore a tale grado.
È stata invece classificata come grado 4 la minorazione sensoriale bilaterale grave dell’udito, quella che permette di sentire alcune parole se pronunciate ad alta voce nell’orecchio migliore e che corrisponde ad un valore audiometrico di 60-79 dB.
Ai fini della normativa italiana non ci interessano gli altri gradi di minorazione uditiva stabiliti dall’OMS (grado 3, cioè minorazione sensoriale bilaterale moderata pari a 40-59 dB; grado 2, cioè minorazione sensoriale bilaterale leggera pari a 25-39 dB; grado 1, minorazione sensoriale monolaterale con valore normale all’orecchio migliore).
È importante sottolineare che, secondo l’OMS, il termine sordità indica unicamente la citata perdita dell’udito o con residui di cascame uditivo e quindi fisiologicamente inutilizzabili. Inoltre l’OMS sostiene che non vengano più impiegati i termini di sordo e muto e di sordomuto in quanto basati su presupposti errati in relazione alle caratteristiche peculiari della sordità, nel senso che la mutolezza è conseguenza diretta del danno uditivo di base e, quindi, insita nel concetto di sordo pre-linguale.
Secondo l’OMS, l’incapacità, della quale la riduzione funzionale e/o l’infermità sono le cause, è definita come la difficoltà a compiere una o più funzioni che, in rapporto all’età, al sesso e al ruolo sociale normale del soggetto, sono generalmente considerate come elementi essenziali della vita quotidiana per aver cura di se stessi, intrattenere rapporti sociali e svolgere un’attività economica. Non vi è dubbio che ci interessa l’incapacità permanente e che le difficoltà conseguenti non sono soltanto quelle riguardanti il soggetto stesso (come, ad esempio, gli ostacoli alle relazioni sociali, all’isolamento rispetto gli altri, ecc.), ma anche quelle concernenti altre persone a lui vicine (come la famiglia che si trova di fronte a problemi posti dall’handicappato, le relazioni sociali turbate o difficoltose). In altri termini l’incapacità permanente determina conseguenze per l’individuo (riduzione della autonomia, dell’integrazione sociale, dell’indipendenza economica), per la famiglia (relazioni sociali turbate), per la società (inserimento sociale).
FAC-SIMILE DI RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DI “HANDICAP GRAVE” (Legge 104, Art. 3 Comma 3)
Al Ministero del Tesoro
Commissione medica superiore e d’invalidità civile
via Casilina, 3
00182 ROMA
RACCOMANDATA
LEGGE 104/92, ART. 3 COMMA 3, RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI 1º GRADO.
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
residente a
Via/Piazza
sottoposto/a a visita collegiale dalla Commissione medica di 1º grado, in data
con il seguente giudizio:
n. della pratica:
espone quanto segue.
Il/la sottoscritto/a è sordomuto/a ai sensi della legge n. 381/70, in quanto affetto/a da ipoacusia bilaterale, acquisita prima dei 12 anni d’età, che gli/le ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.
La sordità insorta prima del compimento dell’età evolutiva incide pesantemente sulla personalità del soggetto che ne sia portatore, sulle sue capacità affettive, relazionali e lavorative, arrecandogli un grave svantaggio sociale (handicap).
In particolare, tale minorazione riduce l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di relazione.
La necessità dell’intervento assistenziale, infatti, può manifestarsi anche solo nella sfera relazionale, stante il dettato dell’art. 3 comma 3 della legge 104 “… nella sfera individuale o in quella di relazione…”.
Inoltre, la riduzione dell’autonomia personale del sordomuto va valutata con riferimento alla capacità di compiere le attività normali proprie della persona, in relazione alla sua età, quando si rapporta con gli altri, ossia con riferimento alla sua capacità di comunicare, di ricevere e inviare messaggi. In effetti, il sordomuto abbisogna di un intervento di sostegno (interpretariato, ausili per la comunicazione telefonica, sottotitolazione) nella sfera di relazione, ogni volta che abbia necessità di comunicare o di accedere all’usuale componente relazionale della propria esistenza. L’intervento assistenziale è “permanente” perché necessario per tutto il tempo a venire, è “globale” in quanto abbraccia tutta la sfera della comunicazione (poter sopperire all’incapacità totale di udire i messaggi altrui, condizione imprenscindibile delle relazioni interpersonali), è “continuativo” in quanto per tutto il tempo in cui il sordomuto voglia o debba applicarsi alla sua sfera relazionale permane la necessità dell’intervento assistenziale.
Altresì, la stessa legge n. 104, art. 9 comma 1, prevede l’istituzione di un “servizio d’aiuto personale” diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell’autonomia personale e comprende il “servizio d’interpretariato” per i cittadini non udenti. In questo modo, la legge 104 riconosce nella sordità (prescindendo dall’epoca d’insorgenza) una causa di grave limitazione dell’autonomia personale che comporta la necessità di un intervento assistenziale permanente nella sfera di relazione, qual’è il servizio d’interpretariato.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica–, con nota n. 3862 del 4 aprile 1995 indirizzata all’Ente nazionale sordomuti, ha ritenuto che “… il sordomutismo rientra fra quelle patologie che determinano uno stato di handicap grave.”. La Giunta della Regione Lombardia, con circolare prot. n. 1405 e n. 330611/14378/GI del 22 dicembre 1995 indirizzata ai Direttori generali delle ASL ed ai presidenti delle Commissioni sanitarie per l’invalidità civile, ha ritenuto fuor di dubbio che “… una grave disabilità totale e permanente debba essere considerata realtà a sé, indipendentemente dalla situazione concreta nella quale si trova il soggetto che ne sia colpito, e che da essa derivi un grave svantaggio sociale, consentendo la definizione di handicap in situazione di gravità.”. Segue un elenco dei portatori di gravi disabilità totali e permanenti, tra cui sono inclusi i sordomuti.
Il riconoscimento di “persona handicappata in situazione di gravità” è presupposto necessario, tra l’altro, per fruire dei benefici principali previsti dall’art. 33 della legge 104.
Tali benefici, consistenti in permessi orari e giornalieri di lavoro, possono assolvere – ove utilizzati direttamente dal lavoratore handicappato – sia a funzioni di riposo, quale rimedio al maggiore stress cui è soggetto l’handicappato nell’ambiente di lavoro – come pure riconosciuto dal Consiglio di Stato in un recente parere (n. 1611/92 del 17 novembre 1993) – sia a funzioni terapeutiche, consentendo al lavoratore handicappato di seguire appropriate terapie presso apposite strutture.
Non vi sono dubbi sul fatto che il lavoratore sordo dall’infanzia vada incontro a situazioni particolarmente stressanti in ambito lavorativo, a causa dell’isolamento relazionale più o meno accentuato in cui è costretto.
Per tutti i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR 21 settembre 1994 n. 698.
RICORRE
alla Commissione medica superiore e d’invalidità civile affinché voglia riesaminare le proprie condizioni di salute, al fine del riconoscimento quale “Persona handicappata in situazione di gravità” ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Allegati (fotocopie): verbale di visita di 1º grado; certificato di sordomutismo; altra documentazione sanitaria relativa alla minorazione (esami audiometrici, impedenzometrici, cartelle cliniche, ecc.).
Data
Firma
Ancora “la situazione di gravità”.
La grandissima vittoria morale del sordo di Franco Zatini (Parole & Segni, n.11/12 del 1999)
PREMESSA
Già diversi numeri della rivista dell’ENS “Parole & Segni” hanno pubblicato appassionatamente articolo su articolo sulla “persona handicappata in situazione di gravità” a norma dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con le relative problematiche e questioni circa il relativo riconoscimento da parte degli sanitari delle commissioni sparse d’Italia che interpretano con enorme differenza e contraddizioni sul nitido e inequivocabile requisito di detta legge specificando che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Infatti il sordo perlinguale (ovvero il sordomuto) è il soggetto sensoriale più svantaggiato di tutti specialmente nel campo delle relazioni e della comunicazione limitando le proprie capacità uditive e verbali con le gravi implicazioni nel campo culturale, sociale, intellettivo, perfino in quello scolastico, lavorativo e sportivo.
Molti sordi hanno ottenuto il valido riconoscimento dell’“handicap in situazione di gravità” che ad altri è stato negato: “immotivati e incompresi”.
STORICA SENTENZA
Di recente, finalmente, la sentenza della Pretura di Caltanissetta ha dato ragione al ricorrente sordo ritenendo che è soggetto con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 (legge 104) e condanna il Ministero del Tesoro al pagamento delle spese processuali e gli onorari dell’avvocato che ha difeso il ricorrente sordo. Questa causa civile è durata per 4 anni circa, per la ferrea opposizione del Ministero del Tesoro e della Regione di appartenenza (Sicilia) attraverso i loro legali dell’Avvocatura dello Stato, gli esiti del ricorrente e l’accertamento medicolegale d’ufficio che dichiara “il soggetto era, all’atto della presentazione della domanda, ed è oggi da giudicare soggetto con “handicap” in situazione di gravità.
Questa sentenza dimostra un grande significato per il sordo che ha un grave e permanente problema nella vita comune della società quindi ha diritto al relativo beneficio previsto dalla legge 104.
L’ENS attraverso le sezioni di appartenenza è a disposizione per ogni delucidazione per garantire i diritti dei sordi.
REGIONE MARCHE SULLE LEGGI 381/70 E 104/92
La medesima regione – dopo la Lombardia – accoglie con grande attenzione la richiesta del Comitato regionale ENS per le Marche sui problemi del riconoscimento del sordomutismo e della situazione di handicap grave richiamando all’attenzione tutte le Aziende Sanitarie della sua circoscrizione regionale per rimuovere il disagio dei sordomuti nelle enormi diversità di valutazione contrastanti con le Commissioni.
Pubblichiamo l’intero testo della nota della Regione Marche prot. 5788/555XIV del 25 giugno 1999 con la firma dell’Assessore alla Sanità e Servizi sociali dott. Giuseppe Mascioni: “Le quattro Sezioni provinciali ENS (Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno, Macerata, n.d.r.) hanno rappresentato il problema, peraltro dibattuto anche a livello nazionale, del riconoscimento del sordomutismo e della situazione di handicap grave da parte delle Commissioni di cui all’art.4 della legge n.104/92. Infatti, evidenziano che le Commissioni sanitarie preposte all’accertamento non riconoscono la situazione di gravità ai sordomuti adulti se non in presenza di altre patologie ovvero previa valutazione della situazione complessiva del soggetto in riferimento alla sua capacità di comunicazione e al livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunti.
In tale seconda ipotesi, si riscontrano diversità di valutazione tra Commissioni con disagio da parte degli stessi non udenti in quanto in alcuni casi si rileva, a parità di condizioni, una diversa considerazione dello stato di gravità. Si determina così, alle volte, nel territorio regionale una situazione che va ricondotta alla piena ed integrale applicazione delle norme vigenti in materia, considerato che il non udente adulto, pur se inserito, di diritto, in un contesto sociale e lavorativo, resta comunque un soggetto che, di fatto, troppo spesso, è avulso dalla società proprio in ragione della gravità della minorazione che presenta”.
Al riguardo, la Sede Centrale ENS raccomanda a tutti Consigli Regionali di attivare analoga opera di sensibilizzazione presso i rispettivi Assessorati regionali alla Sanità, al fine di uniformare la valutazione dello stato di gravità in tutte le Regioni d’Italia.
CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente (Affari sociali) Seduta del 19 gennaio 2006
Interrogazione a risposta in Commissione:
FRANCESCA MARTINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che: la legge 5 febbraio 1992 n. 104, (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), considera soggetti aventi diritto alle prestazioni da essa previste le persone con handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
la legge quadro 104 del 1992 nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato prevede la concessione di permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta a condizione che la persona con handicap che abbisogna di assistenza si trovi in condizione di gravità;
il comma 3 dell’articolo 3 della legge 104 del 1992 recita testualmente: «Qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità»;
il dettato dell’articolo 3 comma 3 della legge 104 del 1992 non offre, a giudizio dell’interrogante, una lineare lettura che possa chiaramente stabilire o meno che il sordomutismo in quanto tale possa rientrare tra quelle patologie che determinano uno stato di handicap grave;
la larga interpretazione che la legge concede fa sì che si siano create evidenti casi di disparità di interpretazione da parte delle Commissioni delle ASL per l’accertamento di Invalidità Civile sulla dichiarazione di handicap in condizioni di gravità per persone sordomute con la conseguenza di una disparità di trattamento per i cittadini affetti dalla medesima patologia e con esiti equivalenti;
è ovvio che determinati benefici previsti dalla legge 104 del 1992 debbano essere assicurati ai genitori di sordomuti minori, poiché questi ultimi, necessitano per l’attuazione di un progetto riabilitativo, educativo e didattico, di assistenza continuativa e quindi di aiuto sia nella vita domestica che in quella scolastica e sociale con il coinvolgimento pieno dei familiari;
non si può negare che la maggior parte delle persone sordomute adulte conduca invece una vita pressoché normale: essi infatti guidano l’auto, hanno relazioni sociali, praticano attività sportiva, svolgono attività lavorative anche di elevata professionalità.
Appare evidente che questo deficit in quanto tale, non comporta necessariamente un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale-:
se il Ministro della Salute non ritenga opportuno definire se le persone sordomute, in quanto tali, rientrino tra i soggetti destinatari dei benefici della legge 104 del 1992 e se così quali sono i criteri e i parametri per poter considerare la persona sordomuta adulta affetta da handicap grave in modo tale da poter offrire uno strumento alle Commissioni delle ASL per poter uniformare il più possibile i propri giudizi. (5-05108)
5-05108 Francesca Martini: Applicazione della legge n. 104 del 1992 ai sordomuti.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che l’interrogazione in titolo è stata sottoscritta dal deputato Ercole.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Cesare ERCOLE (LNFP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.
Interrogazione n. 5-05108 Francesca Martini: Applicazione della legge n. 104 del 1992 ai sordomuti.
TESTO DELLA RISPOSTA
Dopo aver sottolineato la non appropriatezza della connessione diretta tra una qualsiasi condizione patologica e lo stato di handicap, il Ministero della salute richiama quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’articolo 3, comma 1, definisce «persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Da tale norma e dai successivi commi 2 e 3, ne deriva un concetto di handicap, o meglio di disabilità, secondo l’aggiornata definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), caratterizzata dalla riduzione, per il soggetto che ne è affetto, della partecipazione alla vita sociale.
Tale riduzione deve essere valutata dalla Commissione medica per l’invalidità civile (articolo 4 della legge n. 104 del 1992), integrata da un operatore sociale e, significativamente, da un esperto per il caso da esaminare; si tratta, pertanto, di un accertamento non limitato ad una valutazione di esclusivo carattere medico-legale, ma di un apprezzamento complessivo delle difficoltà soggettive ed oggettive di «partecipazione sociale».
Si ritiene che i soggetti affetti da sordomutismo non possano, in linea generale, essere paragonati, ad esempio, ai soggetti in terapia dialitica; il sordomutismo, in quanto tale, non comporta necessariamente «un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale…».
Rimane possibile, tuttavia, che per un singolo caso la Commissione suddetta possa pronunciarsi per una situazione di handicap grave, in base alla valutazione di tutte le variabili soggettive ed oggettive presenti, tenuto conto, soprattutto, dell’età del soggetto.
Il Ministero della salute ritiene, pertanto, che la legge-quadro n. 104 del 1992 e, in particolare, la disposizione suddetta, tengano già conto della complessità dell’handicap e dei suoi molteplici aspetti per la vita sociale ed economica del soggetto che ne è affetto.
La scelta legislativa di rimettere la valutazione alla componente medica, opportunamente integrata, presente nella CMO, costituisce certamente la garanzia di un ponderato ed equilibrato giudizio sull’accertamento dello stato psico-fisico del soggetto.
Si precisa, peraltro, che, nell’ambito della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali, è operativo un tavolo tecnico, del quale fa parte anche il Ministero della salute, per la razionalizzazione delle procedure e modalità per l’accertamento della disabilità (invalidità civile, handicap).
Per quanto di competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che alle proprie Commissioni mediche di verifica è attribuita, ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), la funzione di controllo dei giudizi espressi dalle Commissioni delle AA.SS.LL.; in caso di diniego di approvazione, le Commissioni suddette esercitano un potere sostitutivo, provvedendo direttamente alla visita di accertamento.
Il Ministero citato, con circolare del 30 marzo 1998, ha impartito alle Commissioni mediche indicazioni di carattere medico-legale, relative alla fattispecie del riconoscimento del sordomuto quale «handicappato grave», ai sensi della legge n. 104 del 1992, evidenziando come il sordomuto in età evolutiva abbia sicuramente una riduzione dell’autonomia personale, che rende necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo, sia nella sfera individuale che in quella di relazione.
Molto spesso, inoltre, in concorso o in correlazione con il sordomutismo, sono presenti elementi aggiuntivi di danno psicofisico, quali la paralisi, la paresi, l’insufficienza mentale eccetera, che vanno a configurare un quadro più complesso di quello della connotazione di gravità dell’handicap.
Solo nel momento in cui questa articolata disamina clinica viene realizzata, risulta possibile definire quanto richiesto dalla legge per il riconoscimento del giudizio di gravità.
Il Ministero della salute ritiene di dover precisare che, soltanto con programmi di controllo e di coordinamento degli interventi di cura e di riabilitazione dei soggetti affetti da handicap, si possono raggiungere dei risultati concreti sotto il profilo dell’efficacia, i quali, peraltro, devono essere integrati dai servizi di assistenza, da interventi per l’inserimento e l’integrazione scolastica, lavorativa e sociale e da tutte le attività utili a valorizzare l’abilità della persona.
Legge 104: posso usufruire di sei gionate di permesso invece che di tre?
Un lavoratore che usufruisce delle tre giornate mensili di permesso L. 104/92 per assistere un parente in situazione di gravità, può richiederne altre tre per assistere un altro parente sempre in situazione di gravità? In tal caso usufruirebbe di sei giornate mensili di permesso. E’ possibile?
In passato, una delle problematiche è stata proprio quella relativa alla possibilità di riconoscere in via cumulativa, ad un unico lavoratore, il diritto a fruire dei permessi giornalieri di cui alla Legge 104/92 art. 33, comma 3, per assistere più persone disabili all’interno dello stesso nucleo familiare.
A seguito del parere del Consiglio di Stato (n. 785/1995), di comune accordo con il Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare n. 20/95, destinata ai pubblici dipendenti) il Ministero del Lavoro con circolare 59/96 e l’INPS con circolare 211/96, hanno ammesso la cumulabilità dei permessi.
Il cumulo dei benefici oltre ai genitori di figli disabili può essere richiesto anche dai parenti o dagli affini entro il terzo grado del soggetto diversamente abile.
Rimangono fermi i requisiti, oggettivi e soggettivi, le modalità di fruizione, il limite massimo previsto dalla norma dei tre giorni mensili per ogni familiare disabile assistito
Fonte: AetnaNet.org (2006) ln029
«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla)
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“Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità”, ideato, fondato e diretto da Franco Zatini