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Adeguamento delle provvidenze economiche a favore dei disabili 2006

Adeguamento, per l’anno 2006, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita’ a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche’ dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.  Decreto 5 aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 20 aprile 2006

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti  gli  importi  dei  limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art.  14-septies  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  di conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
dicembre  1979,  n.  643,  rivalutabili  annualmente sulla base degli indici  delle  retribuzioni  dei  lavoratori  dell’industria rilevate dall’I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;
Visto  il  comma  12  dell’art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  in  base  al  quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvionormativo o contrattuale all’indice del costo della vita calcolato ai fini   della   scala   mobile   delle   retribuzioni  dei  lavoratori dell’industria  deve  intendersi  riferito  all’indice  dei prezzi al consumo    per    famiglie   di   impiegati   ed   operai   calcolato dall’I.S.T.A.T.;
Visto  l’art.  12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che,  ai  fini  della concessione dell’assegno mensile degli invalidi civili  parziali,  dovra’  farsi  riferimento  al  limite  di reddito
individuale stabilito per la pensione sociale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visti  gli  articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in  base ai quali gli importi delle indennita’ di accompagnamento, di comunicazione  nonche’ della speciale indennita’ sono adegnati con le modalita’  previste  dal  comma  2  dell’art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;
Visto  l’art.  1  della  legge  11  ottobre  1990,  n.  289, che ha istituito  in favore dei minori invalidi civili un’indennita’ mensile di frequenza;
Vista  la  legge  3  aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo importo  della  speciale  indennita’  istituita dall’art. 3, comma 1, della  legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei ciechi parziali a decorrere  dal  1°  gennaio 2002, con adeguamento periodico annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003;
Vista  la  legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennita’ di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che,  all’art.  1,  dispone  che,  con  decorrenza dal 1° marzo 1991, l’indennita’  di  accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti e’  stabilita  in  misura  uguale  all’indennita’   i  assistenza  ed accompagnamento  di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;
Visto  l’art.  2 della citata legge n. 429 del 1991, che stabilisce il  diritto  delle  persone  affette da piu’ minorazioni di percepire un’indennita’   cumulativa   pari   alla   somma   delle   indennita’ attribuibili  ai  sensi  degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
Visto l’art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista  la  deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del consiglio di amministrazione  dell’I.N.P.S. recante regolamentazione della materia relativa all’introduzione dell’euro;
Visto l’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Viste  le comunicazioni dell’Istituto nazionale di statistica dalle quali  si  rileva  che  la  variazione  percentuale dell’indice delle retribuzioni  minime  contrattuali  degli  operai  dell’industria  e’ risultata  pari  a  3,04 e che la variazione percentuale degli indici dei  prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e’ pari
a 1,7;
Visto  l’art.  2  del  decreto  del  18  novembre  2005, con cui il Ministro  dell’economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e delle politiche sociali, ha determinato la percentuale di  variazione  per  il  calcolo  della perequazione automatica delle pensioni  per  l’anno  2005 in misura pari a 1,7 dal 1° gennaio 2006, salvo  conguaglio  da  effettuarsi in sede di perequazione automatica per l’anno successivo;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto  l’art.  42, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, in base al quale la Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi  del  Tesoro  e’  subentrata  nell’esercizio  delle  funzioniresiduate  allo  Stato  in  materia  di  invalidita’  civile, gia’ di competenza del Ministero dell’interno;
Visto l’art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  n.248  del 2 dicembre  2005,  recante  norme  per  il  trasferimento  all’I.N.P.S. dell’esercizio  delle  funzioni  residuate  allo  Stato  in  tema  di invalidita’   civile,   cecita’   civile,  sordomutismo,  handicap  e disabilita’,   gia’  di  competenza  del  Ministero  dell’economia  e finanze;
Visto,  in  particolare,  il comma 2 del medesimo articolo di legge
che  demanda  ad  uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  cennato  decreto  n.  203  del 2005, la fissazione, tra l’altro, della  data  di  effettivo  esercizio  da  parte  dell’Istituto delle funzioni trasferite;
Ritenuto  opportuno  dare  la  massima  diffusione agli importi dei limiti  di  reddito  vigenti nell’anno 2006 stabiliti dalla legge sia
per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno in  favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia  per  la  concessione  della  pensione di reversibilita’ a favore delle  categorie  di  cui  al sesto comma dell’art. 24 della legge 28 febbraio  1986,  n. 41, subordinata anche essa al possesso di redditi non  superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;
Ritenuto,  altresi’, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli  importi delle pensioni, degli assegni, delle indennita’ concessi alle categorie di cui sopra;
Decreta:
Art. 1.
1.   Per  l’anno  2006,  i  limiti  di  reddito  per  fruire  delle provvidenze  economiche  previste  dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:
Euro 13.973,26 annui per avere diritto alla pensione spettante
ai ciechi  civili  assoluti,  ai  ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti;
    Euro   4.089,54  annui  per  avere  diritto  all’assegno  mensile spettante  ai  mutilati  ed invalidi civili parziali e all’indennita’ mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
Euro   6.717,94  annui  per  avere  diritto  all’assegno  a  vita spettante ai ciechi civili decimisti.
Art. 2.
1.   Per   l’anno   2006,  gli  importi  mensili  delle  indennita’ specificate  in  premessa  sono  determinati  nelle  misure  appresso indicate:
indennita’   di  accompagnamento  da  erogare  ai  ciechi  civili assoluti Euro 689,56;
indennita’  di  accompagnamento  da  erogare agli invalidi civili totali Euro 450,78;
    indennita’  di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro 26,53;
speciale indennita’ da erogare ai ciechi ventesimisti Euro 164,96.
Art. 3.
1.  Gli  importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati   civili  sono  determinati  nelle  seguenti  misure,  salvo conguaglio   da  effettuarsi  in  sede  di  perequazione  per  l’anno successivo:
pensione  spettante  ai ciechi civili assoluti Euro 257,47 dal 1° gennaio 2006;
pensione  di  inabilita’  spettante  agli invalidi civili totali, assegno  mensile  spettante agli invalidi civili parziali, indennita’ mensile  di  frequenza  spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante  ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonche’  i ciechi civili ventesimisti Euro 238,07 dal 1° gennaio 2006;
assegno  a  vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 176,67 dal 1° gennaio 2006.
Art. 4.
1.  Ai sensi dell’art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998,  . 448,  l’importo  della  pensione  spettante ai ciechi civili con eta’ pari  o  superiore  ai sessantacinque anni viene elevato, a decorrere dal  1°  gennaio  2006, di Euro 60,23 mensili, secondo i criteri e le modalita’ indicate nel secondo comma dell’articolo stesso.
Art. 5.
1. Ai sensi ed in conformita’ dell’art. 70, comma 6, della legge 23
dicembre  2000,  n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti  titolari  di  pensione,  di  assegno  di  invalidita’ o di indennita’  mensile  di  frequenza di eta’ inferiore a sessantacinque anni, e’ concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2006, una maggiorazione di  Euro  10,33 mensili, per tredici mensilita’, a condizione che non possiedano  ne’  redditi  propri  di  importo pari o superiore a Euro 5.096,65  ne’ redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed  effettivamente  separato,  per un importo pari o superiore a Euro 10.655,19.
Art. 6.
1.  Ai sensi ed in conformita’ dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione  di  eta’  pari  o superiore a settanta anni e’ incrementata fino  a  garantire un reddito proprio pari a Euro 551,35 al mese, per tredici mensilita’, in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari
o superiore a Euro 7.167,55;
b)   il   beneficiario   non   possieda,   se   coniugato  e  non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a  Euro  7.167,55  ne’ redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a Euro 12.129,91;
c) qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui  alle lettere a) e b), l’incremento e’ corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
2.  I  benefici  incrementativi  di  cui  al comma 1, sono altresi’ concessi,  tenendo  conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta’ pari  o  superiore  a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.
3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
Art. 7.
1. Ai sensi ed in conformita’ dell’art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  l’indennita’  di accompagnamento ai ciechi civili  assoluti  e l’indennita’ speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte  di  Euro  93,00  mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle    suddette    indennita’    usufruiscono   del  servizio   di accompagnamento  disciplinato  dai  commi  1,  2  e 3  dello  stesso articolo.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2006
Il Ministro: Tremonti

nw018 (2006)


Newsletter della Storia dei Sordi n.18 del 24 aprile 2006

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