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Regione Umbria: Normative a favore dei Sordi

Istituzionale: Erogazione di provvidenze a favore degli Enti di tutela e assistenza agli invalidi.  Regione Umbria. Legge Regionale n.3 del 17.01.1984. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, n.6 del 20.1.1984.
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
La Regione concede annualmente contributi alle seguenti Associazioni allo scopo di favorirne lo svolgimento dei compiti istituzionali:
– Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro(ANMIL) riconosciuta con DPR del 31 marzo 1979;
– Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978;
– Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) riconosciuta con DPR del 23 dicembre
1978;
– Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978;
– Unione italiana ciechi( UIC) riconosciuta con  DPR del 23 dicembre 1978;
– Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra( ANMIG) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978;
Ente nazionale sordomuti ( ENS) riconosciuta con DPR del 31 dicembre 1979.
ARTICOLO 2
I contributi vengono erogati dalla Giunta regionale sulla base di un programma di riparto adottato dalla Giunta medesima secondo le seguenti percentuali: il 20 per cento dello stanziamento regionale viene assegnato alla Unione italiana ciechi( UIC), il 29 per cento all’ ANMIC, il 20 per cento all’ ANMIL, il 13 per cento all’ ANMIG, il 6 per cento all’ ENS, il 6 per cento all’ UNMS, e il 6 per cento all’ ANVCG.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio atto provvede ogni due anni dall’ entrata in vigore della presente legge alla revisione delle aliquote percentuali di cui al comma precedente, sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell’ attività  svolta, da valutare in base al consuntivo di cui al successivo articolo.
ARTICOLO 3
Al fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente art. 2, gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale il programma di attività  per l’ anno successivo ed il relativo piano finanziario.
La Giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 2 previa valutazione dei programmi presentati, sentita la commissione consiliare competente.
Entro il 31 marzo dell’ anno successivo gli aventi diritto presentano alla Giunta regionale il rendiconto delle attività  svolte ed i relativi conti consuntivi.
Qualora la Giunta regionale riscontri difformità  rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali, prescritti dagli statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.
ARTICOLO 4
Norma transitoria.
Per l’ esercizio 1984 il termine di cui al primo comma del precedente art. 3 è  fissato a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria.
Per l’ attuazione della presente legge è  autorizzata per l’ anno 1984, la spesa di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2886 – di nuova istituzione nel bilancio regionale – denominato: << Contributi della Regione agli Enti di tutela e assistenza degli invalidi >>( tit. I, sez. 8, rubrica 28, tipo 1.1, cat. 5, settore 07).  Per gli anni dal 1985 in poi l’ entità  della spesa sarà  determinata con legge di bilancio a norma dell’ art. 5, comma secondo, della legge regionale di contabilità  3 maggio 1978, n. 23.
All’ onere di cui al comma primo si farà  fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 2885, voce 5040, per le finalità  della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29.  La stessa riduzione è  apportata al programma operativo 5.09.2.02 << Attività  assistenziale delle ULSS >> del bilancio pluriennale della Regione e gli interventi previsti dalla presente legge saranno inseriti nel programma operativo 5.09.2.03 << Interventi vari in materia di assistenza >>
dello stesso bilancio pluriennale.
La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti d’ osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’ Umbria.
Data a Perugia, addì  17 gennaio 1984
La presente legge è  stata approvata dal Consiglio regionale in data 19 dicembre 1983 (atto n. 1085) ed è  stata vistata dal Commissario del Governo il 16 gennaio 1984.


Trasporto: Modificazioni della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24. Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale. Regione Umbria. Legge Regionale n.8 dell’11.08.1993. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 18 agosto 1993
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1.  L’ art. 6 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, è  così  sostituito:
<< Art.  6.  (Facilitazioni tariffarie, concessioni gratuite, tessere speciali gratuite e tessere speciali).
1.  Sono riconosciute facilitazioni tariffarie riguardanti gli abbonamenti nei casi e con le modalità  e le misure previste negli allegati A/ 1, A/ 2, A/ 3 e B, a favore delle seguenti categorie:
a) lavoratori dipendenti;
b) studenti;
c) militari di leva.
2.  Gli importi previsti per abbonamenti mensili e trimestrali di cui agli allegati A/ 1, A/ 2, A/ 3 e B, sono scontati del 20 per cento a favore delle seguenti categorie:
a) invalidi del lavoro ed inabili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità  lavorativa superiore al 40 per cento entro il limite del 66 per cento;
b) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità  lavorativa superiore al 45 per cento entro il limite del 66 per cento;
c) soggetti provvisti di pensione minima od integrata al minimo, corrisposta dall’ INPS o dalle Casse di previdenza dei lavoratori autonomi, purchè  non percettori di altri redditi;
d) cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età , nonchè  soggetti ultrasessantenni muniti di carta di cittadino europeo, ai sensi della raccomandazione della Commissione CEE 10 maggio 1989.
3.  Sono riconosciute concessioni gratuite sui servizi di trasporto pubblico locale, con validità  sull’ intera rete regionale, a favore di:
a) titolari di tessere serie DGMT rilasciate dal Ministero dei trasporti;
b) appartenenti alla Polizia di Stato, all’ Arma dei Carabinieri, al Corpo di Guardia di Finanza, agli Agenti di custodia e al Corpo Forestale dello Stato purchè  in servizio di pubblica sicurezza.
4.  Sono rilasciate tessere speciali gratuite, con validità  sull’ intera rete regionale, a favore di:
a) soggetti privi di vista, con cecità  assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuali accompagnatori;
b) invalidi ed inabili ai quali le norme vigenti riconoscano il diritto all’ accompagnatore.
5.  Sono altresì  rilasciate tessere speciali a favore di:
a) invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria ad esse equiparate;
  b) sordomuti;
  c) invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro, con una riduzione della capacità  lavorativa superiore al 66 per cento.
6.  Le tessere di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate  dall’ ASP di Perugia, dall’ ATAM di Perugia, dalla Società  Spoletina IITT di Spoleto e dall’ ATC di Terni.
7.  le tessere rilasciate ai sensi del precedente comma 5 dall’ ATAM, dall’ ASP, dalla Società  Spoletina  IITT e dall’ ATC sono valide limitatamente ai servizi urbani ovvero a quelli extraurbani, rispettivamente gestiti dalle suddette Aziende.  Gli interessati al rilascio delle suddette tessere sono tenuti ad indicare se la tessera richiesta viene utilizzata per il servizio urbano, con la contestuale individuazione del Comune, ovvero per il servizio extraurbano, nonchè  a versare all’ Azienda abilitata al rilascio:
a) lire 60.000 annue in caso di reddito familiare annuo fino a lire 18.000.000;
b) lire 120.000 annue in caso di reddito familiare annuo superiore a lire 18.000.000 e fino a lire 36.000.000;
c) 240.000 annue in caso di reddito familiare annuo superiore a lire 36.000.000.  Ove gli interessati presentino richiesta per il rilascio di più  tessere speciali, sono tenuti a versare, per ciascuna di esse, l’ importo annuo corrispondente alla fascia di reddito familiare.
8.  Per la richiesta di qualsiasi titolo di viaggio a tariffa agevolata, di tessere speciali anche gratuite, gli interessati, purchè  residenti in uno dei comuni dell’ Umbria, sono tenuti a produrre idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
9.  La validità  delle tessere di cui ai commi 4 e 5 è  riferita all’ anno solare.
10.  La Giunta regionale è  autorizzata a stabilire con proprio atto la documentazione da prodursi da parte di ogni singola categoria sotto forma di autocertificazione.
11.  La Regione riconosce a favore delle Aziende che rilasciano le tessere speciali gratuite di cui al comma 4, l’ importo di lire 120.000 per ciascuna tessera.
12.  Non sono valide le tessere di libera circolazione ed i biglietti gratuiti o semigratuiti diversi da  quelli espressamente previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 2

1.  L’ art. 11 della legge regionale 2 settembre 1991 nº 24, è  sostituito dal seguente:
<< 1.  Per le finalità  di cui ai commi 4 e 11 dell’ art. 6, entro il 1o marzo di ogni anno, le Aziende interessate sono tenute a comunicare alla Giunta regionale il numero delle tessere speciali gratuite rilasciate ai sensi del comma 4 dell’ art. 6 a partire dall’ anno 1993.
2.  per le finalità  di cui al comma 11 dell’ art. 6 della presente legge è  autorizzata per l’ anno 1993, la spesa di lire 120.000.000 da iscriversi, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 3133 di nuova istituzione nel bilancio di previsione per l’ esercizio finanziario 1993 così  denominato: << Rimborso alle Aziende di trasporto pubblico locale del mancato introito derivante dal rilascio di tessere speciali gratuite  di cui alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni >>.
3.  Al finanziamento dell’ onere di cui al precedente comma di fa fronte con pari disponibilità  che sarà  opportunamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
4.  La Giunta regionale, a norma del comma 2, dell’ artº 28, della legge regionale di contabilità  3 maggio 1978, nº 23, è  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
5.  Per gli anni 1994 e successivi l’ onere sarà  annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi del comma 2 dell’ art. 5, della stessa legge regionale di contabilità  >>.
La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’ Umbria.
Data a Perugia, addì  11 agosto 1993


Norme sul diritto allo studio universitario.  Regione Umbria. Legge Regionale n.26 del 12.08.1994. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 37 del 25 agosto 1994
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
Titolo II
PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 4
(Programma triennale).
1.  La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Forum di cui all’ art. 6, propone al Consiglio regionale per l’ approvazione il programma triennale per il diritto allo studio universitario.
2.  Il programma, in armonia e nell’ ambito delle previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale definisce in particolare:
a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire e le priorità  per l’ attuazione della presente legge;
b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
c) il quadro delle risorse finanziarie e la loro destinazione;
d) i criteri generali per l’ erogazione delle provvidenze, sulla base della normativa statale vigente;
e) le modalità  per la destinazione dei finanziamenti per spese di gestione e di investimento;
f) i criteri e le modalità  relativi al controllo di gestione;
g) i criteri per la determinazione delle tariffe;
h) l’ individuazione dei criteri e le modalità  di erogazione delle borse di studio riservate ai portatori di handicap.
Titolo IV
SERVIZI
ARTICOLO 28
(Interventi per studenti portatori di handicap).
1.  Per gli studenti portatori di handicap l’ Agenzia prevede specifici interventi, sia individuali che collettivi.
2.  Gli interventi possono essere attuati attraverso l’ erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.


Istituzione del Forum della Gioventù e dell’ Osservatorio regionale giovani.  Regione Umbria. Legge Regionale n.27 del 10.04.1995. Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 19 aprile 1995
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 7 (Programma triennale di interventi a favore dei giovani)
1.  La Giunta regionale, sentito il Forum regionale della gioventù , predispone un programma triennale di interventi a favore dei giovani per il conseguimento degli obiettivi indicati nell’ art. 1 ed individua le priorità  e gli strumenti da attivare nei vari assessorati.  Il programma triennale è  approvato dal Consiglio regionale.
2.  Il programma determina gli obiettivi minimi da conseguire nel periodo di riferimento, nei settori della salute, della scolarizzazione e del diritto allo studio, dell’ insegnamento sociale e lavorativo dei giovani e della loro formazione professionale, dell’ imprenditoria giovanile, della realizzazione di strutture sportive per il tempo libero, della cultura, del turismo, della mobilità  e degli scambi giovanili, delle pari opportunità , dell’ informazione e dell’ educazione sui temi della sessualità , dell’ attuazione di iniziative per il benessere dei giovani con specifico riferimento ai portatori di handicap, ospedalizzati, detenuti e espletanti gli obblighi di leva.
3.  La Giunta regionale è  autorizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio a formulare annualmente progetti concernenti l’ intero territorio regionale ed a partecipare anche economicamente alle iniziative proposte degli Enti locali in materia di politiche giovanili.


Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio – assistenziali. Regione Umbria. Legge Regionale n.3 del 23.01.1997. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 6  del 29 gennaio 1997
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
Titolo V
Soggetti
ARTICOLO 31
(Riferimenti Normativi PASSIVI. RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale UMBRIA Numero 3 del 1998 Art. 27)
(Attribuzione funzionale alle Unità  sanitarie locali delle attività  sociali a rilievo sanitario)
1.  Sono considerate attività  sociali a rilievo sanitario quelle finalizzate al raggiungimento di obiettivi di natura sociale, educativa, assistenziale atte a rimuovere o ridurre le condizioni di dipendenza derivate da stati patologici e prepatologici a rischio o da menomazione permanente sia fisica che psichica quali:
a) assistenza e riabilitazione dei disabili e dei portatori di handicap;
  b) recupero psico – fisico e risocializzazione dei malati mentali;
c) recupero psico – fisico e risocializzazione dei tossicodipendenti, alcoldipendenti a malati di AIDS;
d) assistenza agli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti;
e) assistenza psico – sociale alla maternità , all’ infanzia e all’ età  evolutiva.
2.  L’ Unità  sanitaria locale esercita le attività  sociali a rilievo sanitario nonchè  le altre prestazioni socio – assistenziali eventualmente delegate dai Comuni ai sensi del comma 3 dell’ art. 3 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, direttamente, tramite presidi e servizi propri o convenzionati, anche ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.
2.  La Giunta regionale predispone con proprio atto un quadro di riferimento per le attività  sociali a rilievo sanitario provvedendo tra l’ altro all’ analisi dei costi.
4.  La suddivisione tra componente sanitaria e sociale all’ interno delle attività  sociali a rilievo sanitario è  demandata a direttive della Giunta regionale redatte sulla base dell’ analisi dei costi di cui al comma 3, previo parere obbligatorio delle Conferenze dei Sindaci e sentiti i direttori generali delle Unità  sanitarie locali.

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