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Regione Toscana: Leggi regionali a favore dei Sordi

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.  Regione Toscana. Legge Regionale n.32 del 26.07.2002

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento)
1. La presente legge disciplina gli interventi che la Regione  Toscana promuove per lo sviluppo dell’educazione,  dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione  professionale e dell’occupazione, al fine di costruire un sistema  regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie  dell’Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la  piena realizzazione della libertà  individuale e dell’integrazione  sociale, nonchè  il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio  e il diritto al lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo  sviluppo dell’identità  personale e sociale, nel rispetto della  libertà  e della dignità  della persona, dell’uguaglianza e delle  pari opportunità , in relazione alle condizioni fisiche, culturali,  sociali e di genere.
3. Per realizzare le finalità  di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà  previsto dall’articolo 118  della Costituzione, determina l’allocazione delle funzioni  amministrative al livello di governo più  vicino ai cittadini e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.
4. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:
a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell’offerta di attività  e di servizi;
b) favorire  la possibilità  di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l’intero arco della vita, garantendo l’esercizio della libertà  di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità  di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;
c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell’offerta di istruzione, pubblica e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all’apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità  dei percorsi;
d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta;
e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali;
f) favorire azioni di pari opportunità  volte a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l’occupazione femminile, ad eliminare la disparità  nell’accesso al lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con quella professionale;
g) promuovere l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di politica del lavoro;
h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla presente legge;
i) promuovere l’innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari accordi, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità  del lavoro, come fondamento necessario per la competizione qualitativa e l’incremento della produttività .
TITOLO II
LE POLITICHE DI INTERVENTO
CAPO I
LE POLITICHE INTEGRATE DELL’EDUCAZIONE, DELL’ISTRUZIONE, DELL’ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARTICOLO 2
(Interventi di attuazione delle politiche integrate dell’educazione,  dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale)
1. Le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione,dell’orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell’educazione, dell’istruzione, della formazione professionale e dell’orientamento, finalizzate ad assicurare l’accessibilità  e il miglioramento sia dell’offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonchè  azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.
2. L’insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della  formazione professionale, attuati ai sensi e per i fini della  presente legge, è  volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all’apprendimento.
ARTICOLO 3
(Finalità  degli interventi educativi per la prima infanzia)
1. La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari  rivolti all’infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà  e della dignità  personale, della solidarietà , dell’eguaglianza di opportunità , della valorizzazione della differenza di genere, dell’integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità  cognitive, affettive e sociali.
2. La Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione ai bisogni emergenti nel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalità :
a) innovazione e sperimentazione;
b) continuità  educativa;
c) massima  diffusione  territoriale  degli  interventi e raggiungimento della più  ampia utenza;
d) diversificazione  delle  offerte    e  flessibilità  dell’organizzazione;
e) omogenea qualità  dell’offerta;
f) risposte personalizzate alla molteplicità  dei bisogni;
g) organizzazione  degli  interventi per garantire le pari opportunità  e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
h) ottimizzazione dell’uso delle risorse, in relazione alla qualità  e all’economicità ;
i) tutela dei diritti all’educazione dei disabili.
ARTICOLO 4
(Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima  infanzia)
1. Gli interventi per la realizzazione delle finalità  di cui all’articolo 3 sono rivolti ai bambini in età  compresa da tre mesi a tre anni e consistono in:
a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la  prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;
b) servizi integrativi che hanno l’obiettivo di ampliare l’azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, che possono comprendere servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il domicilio della famiglia o dell’educatore.
2. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), devono attenersi agli standard strutturali, qualitativi ed alle qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 2.
3. Il Comune è  titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più  o tutti i Comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità : riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
4. I Comuni, per l’erogazione dei servizi nell’ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, ed ammettere gli interessati alla fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità  di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 32, comma 2.
5. I Comuni, con riferimento agli standard previsti dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti privati autorizzati che ne facciano richiesta, l’accreditamento.
6. L’esercizio dei servizi educativi per la prima infanzia privo dell’autorizzazione di cui al comma 5, comporta la cessazione del servizio ad iniziativa del Comune, con procedure definite dai regolamenti comunali.
ARTICOLO 5
(Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti)
1. Per educazione non formale si intende l’insieme di interventi educativi non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio  o di attestati professionali, ancorchè  valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi e di istruzione di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c).
2. La Regione promuove interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell’identità  personale e sociale, nel rispetto della libertà  e della dignità  della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità , in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. La Regione, per rendere effettivo il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, sviluppa, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa integrata, il progressivo raccordo delle iniziative educative non formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico e qualificato di opportunità  educative per la popolazione, basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative stesse.
4. Con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, sono  definite le caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema  di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli
adulti.
ARTICOLO 6
Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione
1. Nel rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei principi  fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione  promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell’istruzione scolastica.

2. Le finalità  di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso le seguenti funzioni:
a) la  programmazione  dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delledisponibilità  di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui all’articolo 29, comma 2, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività  di promozione relative alle funzioni di  cui al presente elenco.
3. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle esercitate dall’amministrazione statale e dagli enti locali nel campo dell’istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2, osservando il metodo della concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese operative.
ARTICOLO 7
(Finalità , destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico)
1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere  effettivo il diritto all’apprendimento e all’istruzione scolastica dei  soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall’infanzia fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo.
2. Le finalità  di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:
a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività  scolastiche;
b) l’erogazione  di  provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;
c) lo  sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico.
3. Per la realizzazione delle finalità  di cui al presente articolo, il Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 individua gli interventi, rivolti agli studenti, che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi e gli interventi attribuiti per concorso.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato prevede, altresì :
a) le modalità  di individuazione dei requisiti di merito e di  reddito;
b) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi rivolti agli studenti, che può  essere differenziata in fasce connesse al reddito delle famiglie dei medesimi, fino ad essere eventualmente esclusa.
ARTICOLO 8
(Finalità  e destinatari degli interventi per il diritto allo studio  universitario)
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’eguaglianza dei  cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più  alti degli studi.
2. Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università  degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana, tutti denominati in seguito, ai fini della presente legge, Università .
3. La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università  della Toscana.
ARTICOLO 9
(Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario)
1. Gli interventi attuati per le finalità  di cui all’articolo 8, comma 1, sono realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l’impiego.
2. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 individua gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti, gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso e gli interventi cumulabili di cui al comma 5.
3. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 stabilisce le modalità  di individuazione dei requisiti di merito e di reddito degli studenti per l’accesso agli interventi attribuiti per concorso e determina, altresì , le entità  dei benefici.
4. Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire il conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi valore legale. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 può  prevedere la concessione di prestiti d’onore in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio.
5. I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività  di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte delle Aziende di cui all’articolo 10, individuate dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3.
6. Il servizio abitativo delle Aziende di cui all’articolo 10, utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università , non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera.
ARTICOLO 10
(Aziende regionali per il diritto allo studio universitario)
1. La realizzazione, in collaborazione con le Università  e gli enti  locali, degli interventi di cui all’articolo 9 è  demandata alle tre  Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, di seguito  denominate Aziende, che hanno sede legale nei comuni sedi delle Università  di Firenze, di Pisa e di Siena.
2. Alle Aziende fanno capo anche gli interventi da realizzare in  altre città  della regione sedi di decentramento universitario  dipendenti dalle Università  ove ha sede l’Azienda, nonchè  gli interventi a favore degli iscritti agli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
3. Le Aziende sono dotate di personalità  giuridica, di  autonomia amministrativa e gestionale, di patrimonio proprio e di proprio personale. Il loro funzionamento è  disciplinato da un  regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione conformemente alle modalità  definite dal regolamento
regionale di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b).
4. Sono organi dell’Azienda il Consiglio di amministrazione, il  Presidente e il Collegio dei revisori.
5. Le modalità  di nomina e la composizione del Consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza delle Università  e degli studenti, sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale. Le modalità  di funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4 sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b).
6. Il bilancio previsionale economico delle Aziende con l’allegato piano di attività  annuale e il conto di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione sono soggetti all’approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
7. Il patrimonio delle Aziende è  vincolato nell’uso all’attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all’articolo 9.
8. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione delle Aziende ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto.
9. Nell’esercizio di tali poteri, la Giunta regionale:
a) dispone ispezioni mediante la nomina di uno o più  ispettori tra il personale regionale dirigente;
b) provvede,  previa  diffida agli organi dell’Azienda, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l’adempimento.
10. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di leggi o di prescrizioni programmatiche, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è  sciolto ed è  nominato un commissario straordinario per la gestione dell’Azienda per un periodo non superiore a sei mesi.
11. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sull’attività  delle Aziende e sulla propria attività  di vigilanza.
ARTICOLO 11
(Personale delle Aziende)
1. Il personale delle Aziende è  iscritto nell’apposito ruolo del personale di ciascuna Azienda e ad esso si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti della Regione Toscana.
2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già  trasferito dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario), continuano ad applicarsi i benefici derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 (Trattamento previdenziale del personale regionale).
3. Ai fini di previdenza e quiescenza, il personale è  iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l’Azienda, all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e precisamente alla gestione autonoma ex CPDEL, per quanto riguarda il trattamento di pensione, ed alla gestione autonoma ex INADEL, per l’indennità  di fine servizio.
4. Previa intesa, ciascuna delle Aziende per l’assunzione del personale può  utilizzare le graduatorie dei concorsi che siano stati banditi da una delle altre Aziende, dagli enti locali ovvero dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 54, comma 9, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).
ARTICOLO 12
(Orientamento)
1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età  il diritto all’orientamento per la conoscenza delle opportunità  finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo e scolastico, formativo e professionale, tenendo conto delle capacità  e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.
2. Gli interventi e i servizi per l’orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso l’alternanza tra i sistemi, in raccordo con la rete dei servizi per l’impiego.
ARTICOLO 13
(Obbligo formativo)
1. Al fine di dare attuazione alle attività  relative all’assolvimento dell’obbligo formativo nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato e della libera scelta nella costruzione di percorsi professionali, la Regione promuove e sostiene l’offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia all’ambito della formazione professionale e dell’apprendistato a completamento dei percorsi nell’ambito dell’istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. La Regione favorisce, altresì , tutte le opportunità  di integrazione e di personalizzazione che si rendano necessarie al fine di garantire il diritto al successo formativo previsto dalla legge.
2. I servizi di accoglienza dei giovani in obbligo formativo e verifica dei percorsi formativi integrati e personalizzati sono svolti dai centri per l’impiego.
3. La Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati di cui al comma 1, sulla base di specifiche intese con l’amministrazione scolastica e nell’ambito della definizione del sistema generale dei crediti formativi e di istruzione al fine anche di predeterminare, in sede di progetto del percorso formativo individualizzato, specifiche modalità  di rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio.
4. Il progetto del percorso formativo individualizzato contiene l’indicazione delle procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della qualifica finale. Tali procedure sono determinate secondo le modalità  stabilite nel regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), per la conclusione degli interventi relativi all’obbligo formativo.
ARTICOLO 14
(Formazione post-obbligo e superiore)
1. La Regione articola la propria offerta formativa mediante i  seguenti interventi:
a) formazione di supporto all’inserimento e al reinserimento lavorativo;
b) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore a carattere post-secondario;
c) formazione professionalizzante all’interno di corsi di laurea universitari;
d) percorsi di formazione post-universitaria rivolti a giovani e adulti, occupati e non occupati.
2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione post-obbligo e superiore con misure anche di carattere finanziario.
ARTICOLO 15
(Formazione continua)
1. Al fine di assicurare il diritto all’apprendimento per tutto l’arco  della vita, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei soggetti occupati, promuovendo gli interventi volti all’adeguamento delle competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale, al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche imprenditoriale, e sostenendo la formazione continua e ricorrente, nonchè  quella conseguente alla riconversione di attività  produttive. In tale ambito, gli interventi debbono considerare l’insieme delle misure di formazione continua, di provenienza pubblica o privata.
ARTICOLO 16
(Finalità  del sistema della formazione professionale)
1. La Regione interviene a sostegno del sistema regionale dei  soggetti che promuovono e gestiscono le attività  formative per realizzare le seguenti finalità :
a) assicurare  standard  di qualità  dell’offerta formativa mediante l’innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l’innovazione dei modelli formativi e delle modalità  di erogazione dell’offerta;
b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l’offerta di lavoro;
c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di  interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;
d) assicurare  attività  di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale.
ARTICOLO 17
(Modalità  di attuazione degli interventi di formazione professionale)
1. Le attività  di formazione professionale sono svolte secondo una delle seguenti modalità :
a) mediante  convenzione  con  organismi con finalità  di formazione, nei casi in cui l’attività  formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi pubblici e sia conforme agli standard qualitativi di cui all’articolo 32, comma 4, lettera b);
b) mediante riconoscimento dell’attività  formativa svolta da organismi con finalità  di formazione, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun finanziamento pubblico e sia conforme agli standard qualitativi di cui all’articolo 32, comma 4, lettera b);
c) mediante autorizzazione ad enti ed imprese che, con il contributo finanziario pubblico, anche parziale, svolgono attività  di formazione continua rivolta al personale di appartenenza o finalizzata all’inserimento lavorativo nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali.
2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione professionale con misure anche di carattere finanziario.
3. Le attività  di formazione professionale svolte secondo modalità  non ricomprese nel comma 1, non rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge .
4. Le attività  di cui al comma 1, lettere a) e b), sono attuate da organismi con finalità  di formazione che siano stati accreditati dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 32, comma 4, lettera b), aventi o meno scopo di lucro, ivi compresi gli istituti scolastici e le Università .
5. I beni acquisiti o prodotti nell’ambito delle attività  convenzionate di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte, secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile della Regione o delle Province.
6. Gli interventi formativi di cui al comma 1, lettere a) e b), si concludono con la certificazione dell’avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneità  il cui esito positivo costituisce presupposto per l’attestazione dell’avvenuto conseguimento della qualifica o specializzazione professionale.
ARTICOLO 18
(Accertamento del reddito per l’accesso alle prestazioni)
1. L’accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è  subordinato all’accertamento del reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e successive modifiche.
CAPO II
IL SISTEMA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
ARTICOLO 19
(Finalità )
1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall’Unione europea.
2. La Regione promuove il diritto e l’accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l’incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.
ARTICOLO 20
(Il sistema regionale per l’impiego)
1. Il sistema regionale per l’impiego è  costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità  di cui all’articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per l’impiego tutte quelle attività  di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità  e le iniziative volte allo sviluppo dell’occupazione.
3. Fanno parte del sistema regionale per l’impiego i centri per l’impiego costituiti dalle Province ai sensi dell’articolo 22.
4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l’impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati aventi per scopo la prestazione di servizi per il lavoro.
ARTICOLO 21
(Le politiche del lavoro)
1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare l’inserimento lavorativo, la mobilità  professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale.
2. Per il conseguimento del fine di cui al comma 1, la Regione:
a) sostiene azioni positive per le pari opportunità  finalizzate all’occupazione femminile;
b) promuove  la  diffusione della cultura di impresa, con particolare riferimento alla cultura cooperativa, e promuove l’imprenditoria giovanile e femminile favorendo l’avvio di nuove imprese con interventi di agevolazione e di sostegno alla loro creazione anche in forma cooperativa;
c) sostiene politiche contro l’esclusione sociale, al fine di favorire l’inserimento dei disabili e delle categorie svantaggiate;
d) promuove l’inserimento e il reinserimento dei disoccupati di lunga durata.
ARTICOLO 22
(Il sistema provinciale per l’impiego)
1. Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, al  fine di assicurare l’integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all’impiego di cui fanno parte i centri per l’impiego.
2. Le Province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine del miglioramento della qualità  e della diffusione degli interventi.
3. Le Province hanno il compito di gestire attraverso il sistema provinciale per l’impiego, di cui fanno parte i centri per l’impiego:
a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e all’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro;
b) i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politiche attive del lavoro;
c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione;
d) le attività  di orientamento di cui all’articolo 12 e le attività  relative all’obbligo formativo di cui all’articolo 13.
4. Al fine di garantire omogeneità  nell’erogazione dei servizi nel territorio regionale, con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 5, sono stabiliti le tipologie dei servizi per l’impiego, gli  standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità  delle prestazioni.
ARTICOLO 23
(Commissione regionale permanente tripartita)
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è  costituita una Commissione regionale permanente tripartita.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonchè  di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.
3. La Commissione di cui al comma 1 formula, altresì , proposte sui criteri e sulle modalità  per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità  dei servizi per l’impiego.
4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 5.
Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più  rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità  delle posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità  nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell’attività  delle consigliere e dei consiglieri di parità  e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144) nonchè , per la trattazione di argomenti relativi all’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più  rappresentative a livello regionale.
5. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 è  definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.
ARTICOLO 24
(Comitato di coordinamento istituzionale)
1. Al fine di assicurare l’efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l’impiego e l’effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è  istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 esprime valutazioni in merito alla qualità  dei servizi resi e alla efficacia del sistema regionale per l’impiego, con particolare riguardo alla realizzazione dell’integrazione dei servizi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 formula proposte sulla qualità  e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità  dei servizi per l’impiego.
4. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province e degli altri enti locali.
5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è  definito in apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.
ARTICOLO 25
(Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per il collocamento dei disabili)
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di lavoro, le Province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l’impiego e dei centri per l’impiego.
2. La Provincia garantisce all’interno della Commissione di cui al comma 1 la presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni più  rappresentative, e del consigliere provinciale di parità .
3. La Provincia garantisce, per la trattazione di argomenti relativi al diritto al lavoro dei disabili, l’integrazione della Commissione di cui al comma 1 con i rappresentanti designati dalle categorie interessate.
4. La Provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità  lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità .
5. Il Comitato tecnico è  composto dal medico legale e dall’esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l’Azienda unità  sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonchè  da un funzionario della Provincia.
ARTICOLO 26
(Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili)
1. E’ istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nel Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31, stabilisce le modalità  di gestione del Fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il Fondo di cui all’articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell’attività .
ARTICOLO 27
(Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili)
1. E’ istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità  di verifica dei risultati.
2. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1,  la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è  definito in apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 28
(Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo,  coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.
2. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell’offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione definisce, altresì , gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica e il calendario scolastico.
3. Nell’ambito del sistema informativo regionale, la Regione sviluppa appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.
4. Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la possibilità  di promuovere, finanziare e gestire interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello regionali, nonchè  di sviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l’esercizio delle proprie competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con gli organi dell’amministrazione dello Stato, con le Province e con i Comuni.
ARTICOLO 29
(Funzioni e compiti delle Province)
1. Le Province sono titolari delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale.
2. Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonchè  del sistema di istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.
3. Le funzioni relative all’obbligo formativo di cui all’articolo 13 sono attribuite alle Province che le esercitano tramite l’attività  dei centri per l’impiego.
4. Alle Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate con la presente legge alla Regione.
5. Le Province garantiscono l’integrazione delle funzioni in materia di politiche del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione professionale e all’istruzione.
6. Le Province contribuiscono all’integrazione delle funzioni di cui al comma 4 con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.
7. Le funzioni ed i compiti attribuiti dal presente articolo alle Province possono essere attribuiti dalle stesse ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del circondario dell’Empolese Val D’Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), che li esercitano, in tal caso, con le modalità  previste dalla presente legge.
ARTICOLO 30
(Funzioni e compiti dei Comuni)
1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.
ARTICOLO 31
(Piano di indirizzo generale integrato)
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal programma  regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e  finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
2. Le politiche di intervento si conformano ai principi di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali, espressi dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione, ed al principio di sussidiarietà  rivolto all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività  di interesse generale, espresso dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato a durata quinquennale, in raccordo temporale con il PRS, salvo diversi vincoli temporali di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:
a) gli obiettivi, le priorità  degli interventi e gli ambiti  territoriali di riferimento;
b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
c) le strategie e le politiche di intervento;
d) le modalità  di individuazione dei requisiti di merito e di reddito ;
e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
f) le entità  dei benefici;
g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione operativa degli interventi e le indicazioni  generali di raccordo operativo con gli stessi;
h) l’individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione operativa degli  interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi;
i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità  per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
j) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;
k) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
l) le eventuali ulteriori direttive.
5. Il processo di formazione del Piano di indirizzo generale integrato è  informato al principio del concorso istituzionale e della partecipazione sociale ai sensi dell’articolo 15 della LR  49/1999.
6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo generale integrato circa le attività  svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 32
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla presente legge, ferma restando la competenza degli enti locali, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, all’emanazione delle norme regolamentari attinenti alla organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.
2. Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:
a) alla classificazione dei presidi ed ai loro requisiti tecnico strutturali, relativamente agli standard riguardanti la localizzazione dei servizi, le caratteristiche funzionali generali, gli spazi per gli utenti, la ricettività , il dimensionamento;
b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualità  delle prestazioni, riguardanti la configurazione funzionale dei sistemi, le metodologie ed i moduli operativi, il rapporto operatori/utenti, gli standard di base per l’erogazione dei servizi, la qualificazione degli operatori;
c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di accreditamento, al regime di autorizzazione, al sistema di accertamento delle competenze e di rilascio delle relative attestazioni formali, al sistema generale dei crediti formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli interventi, al sistema di vigilanza ed ai conseguenti interventi.
3. Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario:
a) le Aziende competenti ad effettuare gli interventi presso le sedi di decentramento universitario e le sedi di Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
b) le modalità  di funzionamento e le competenze degli organi delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, nonchè  i criteri di organizzazione e di funzionamento delle Aziende stesse, ivi comprese le modalità  e le forme per il controllo degli utenti sulla qualità  dei servizi e delle attività  sulla base della carte dei servizi.
4. Relativamente alle attività  di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare:
a) le norme di gestione e rendicontazione degli interventi formativi che fruiscono di contributi pubblici;
b) gli standard di qualità  dell’offerta formativa attraverso la disciplina:
1. dell’accreditamento, del monitoraggio e della verifica dell’offerta formativa;
2. della  certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall’utenza;
3. dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;
4. del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema;
5. della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;
6. dello sviluppo e l’innovazione dei modelli formativi e delle modalità  di erogazione dell’offerta.
5. Relativamente al sistema regionale per l’impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina :
a) le tipologie dei servizi per l’impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità  delle prestazioni;
b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 24 e del Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 27;
c) i criteri per l’individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più  rappresentative a livello regionale.
ARTICOLO 33
(Decorrenza e abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 32, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
a) legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il diritto allo studio);
b) legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 (Norme per l’esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale);
c) legge regionale 23 giugno 1993, n. 41 (Modifica della legge regionale n. 53 del 1981: Interventi per il diritto allo studio);
d) legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 (Nuova disciplina in materia di formazione professionale);
e) legge regionale 25 gennaio 1996, n. 6 (Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente);
f) legge regionale 31 luglio 1996, n. 61 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 “Nuova disciplina in materia di formazione professionale”. Modifica);
g) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 78 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 “Nuova disciplina in materia di formazione professionale” e legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 “Norme per l’esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale”. Modifiche);
h) legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego);
i) articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74 (Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario);
j) articoli da 16 a 32 della legge regionale 26 novembre 1998, n.85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività  culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
k) legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l’infanzia e gli adolescenti);
l) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del diritto allo studio universitario);
m) legge regionale 3 febbraio 2000, n. 12 (Legge regionale 52/1998 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego”. Modifiche ed integrazioni);
n) articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003);
o) legge regionale 4 luglio 2001, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego”. Soppressione dell’Ente Toscana Lavoro);
p) legge regionale 14 novembre 2001, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego”);
q) legge regionale 21 dicembre 2001, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego”).
2. Gli interventi che fanno riferimento a leggi regionali abrogate dalla presente legge si attuano, ove compatibili, secondo le modalità  in essa previste.
3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme abrogate.
ARTICOLO 34
(Disposizione finale in materia di formazione professionale)
1. L’esercizio diretto da parte delle Province degli interventi di formazione professionale è  consentito fino al 31 dicembre 2002.
ARTICOLO 35
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge viene fatto fronte, a partire dall’esercizio 2003, con gli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle apposite unità  previsionali di base (UPB) di cui al bilancio pluriennale di previsione 2002-2004:
– 611 (Sistema formativo professionale – spese correnti);
– 612 (Lavoro – spese correnti);
– 613  (Sistema  dell’educazione e dell’istruzione – spese  correnti);
– 614 (Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese di investimento);
– 615  (Attuazione programma fondo sociale europeo – spese correnti);
– 616 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 – spese correnti);
– 617 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 – spese di investimento);
– 618 (Sistema formativo professionale – spese di investimento).
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 26 luglio 2002
Martini
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2002.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 23 del 5 agosto 2002


Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro.  Regione Toscana. Legge regionale n.20 del 01.02.2005.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche all’art. 1 comma 4 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera i) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) sono  inserite  le seguenti:
“i bis ) promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili;
i ter ) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati”.
ARTICOLO 2
Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 32/2002  è inserito il seguente:
“Art. 18 bis
Obiettivi della formazione nell’apprendistato
1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato:
a) Valorizzare e certificare dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;
b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori;
d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti.”.
ARTICOLO 3
Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 18 bis della l.r. 32/2002, introdotto dall’articolo 2 della  presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 18 ter
Disciplina dell’apprendistato
1. La Regione, con il regolamento di cui all’articolo 32, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 23, disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa esterna per l’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per l’apprendistato professionalizzante e per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.”.
ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 20 della l.r. 32/2002
1. Il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente: “4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l’impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di
economicità, cooperazione, integrazione e qualità.”.
ARTICOLO 5
Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: “Art. 20 bis Istituzione dell’albo regionale delle agenzie per il lavoro

1. E’ istituito l’albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.
2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 32 disciplina l’articolazione e la tenuta dell’albo, le modalità e le procedure per l’iscrizione, i requisiti per l’autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l’attività, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione.
3. L’iscrizione delle agenzie all’albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.”.
ARTICOLO 6
Inserimento dell’articolo 20 ter nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 20 bis della l.r. 32/2002, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 20 ter Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al  lavoro
1. E’ istituito l’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a  svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.
2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 32 disciplina l’articolazione e la tenuta dell’elenco, le modalità e le procedure per l’iscrizione, i requisiti per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l’attività, la sospensione e la revoca dell’accreditamento.
3. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione  necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.”.
ARTICOLO 7
Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “agevolare  l’inserimento lavorativo,” sono inserite le seguenti :”favorendo la stabilità del lavoro,”.
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:
“d bis)  promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi per l’occupazione”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente: “2 bis. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.”.
ARTICOLO 8
Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 21 bis Convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili
1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 276/2003, a condizione che stipulino una convenzione con la provincia interessata.
2. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei  lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall’articolo 14 del d.lgs. 276/2003, la provincia stipula una convenzione con le associazioni  sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle  cooperative di cui all’articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24  novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale).
3. Il regolamento regionale di cui all’articolo 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.”.
ARTICOLO 9
Modifiche all’articolo 22 della l.r. 32/2002
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“2. Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.”.
ARTICOLO 10
Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del d.lgs. 276/2003 confluiscono nel sistema informativo regionale. La Regione provvede alla interconnessione del sistema  regionale con la borsa continua nazionale del lavoro.”.
ARTICOLO 11
Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
1. Il comma 5 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“5. Relativamente al sistema regionale per l’impiego ed alle politiche del  lavoro, il regolamento regionale disciplina:
a) le tipologie dei servizi per l’impiego, gli standard minimi di efficienza dei  servizi e la qualità delle prestazioni;
b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 24 e del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 27;
c) i criteri per l’individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;
d) le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 21 bis, comma 2, con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse;
e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all’articolo 21 bis, comma 1, con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali;
f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
g) l’articolazione e la tenuta dell’elenco dei soggetti pubblici e privati  accreditati, i requisiti per l’iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell’accreditamento, gli strumenti di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo;
h) le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell’autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l’attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Il regolamento regionale disciplina i profili formativi e le modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa esterna del contratto di apprendistato.”.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 1 febbraio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta
del 26.01.2005.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 8  del 7 febbraio 2005

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