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Accessibilità dei siti web della Pubblica Amministrazione e Privati

Accessibilità dei siti web della PA e privati.  In linea con il suo compito istituzionale volto ad attuare le politiche del Governo in tema di “digitalizzazione” della Pubblica amministrazione, il CNIPA è fortemente impegnato per la realizzazione dell’accessibilità informatica e per la reale inclusione delle categorie deboli nella nuova Società dell’Informazione. In particolare, il Centro Nazionale fornisce supporto al Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie nell’implementazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, promossa dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e intitolata “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.
Accessibilità vuol dire soprattutto e-partecipation, cioè la rimozione delle barriere informatiche. Con questo termine si indicano le difficoltà che i disabili incontrano nell’usare un sistema informatico, che discendono da: carenze nella progettazione del software e dei contenuti dei siti web, che non tengono conto dei principi della progettazione universale e dell’usabilità, peraltro ormai approfonditamente studiati e oggetto di raccomandazioni e standard a livello internazionale;  indisponibilità dei dispositivi specificamente realizzati per favorire l’uso dei computer da parte dei disabili (per esempio le tastiere e i mouse utilizzati in alcune disabilità motorie, lo screen reader, la barra Braille o i sintetizzatori vocali usati dai non vedenti).
Il primo problema, pur non riguardando soltanto i disabili e la cui soluzione spesso non richiede alcun investimento aggiuntivo, ha notoriamente le conseguenze più negative sull’accessibilità. L’importanza dell’accesso dei disabili alle tecnologie informatiche è stata sottolineata da tempo in numerosi documenti internazionali ed è argomento prioritario nei programmi della Commissione Europea. Anche a livello nazionale si è posta la necessità di elaborare strategie operative per il raggiungimento di questi obiettivi, fissando regole compatibili con il rapido evolversi della tecnologia e in grado di tenere conto del panorama vasto e composito delle necessità dei disabili.

Recependo le conclusioni del lavoro svolto dalla “Commissione Interministeriale permanente per l’impiego delle tecnologie ICT per le categorie deboli e svantaggiate“, nata sull’esperienza della precedente Commissione promossa nel maggio 2002, la citata legge 9 gennaio 2004 n. 4 ha assunto come proprio obiettivo, in effettiva attuazione del principio costituzionale di uguaglianza, quello di abbattere le “barriere virtuali” che limitano l’accesso dei disabili alla società dell’informazione e li escludono dal mondo del lavoro. Di seguito i punti fondamentali della normativa:

Privati e PA dovranno realizzare siti accessibili a tutti. È Èprevisto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla PA per la realizzazione di siti internet siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità, comportando responsabilità di carattere dirigenziale e disciplinare.
Accessibilità e fruibilità degli strumenti didattici e formativi: gli strumenti scolastici dovranno essere realizzati con tecniche che ne favoriscano l’uso da parte dei non vedenti e degli ipovedenti.
Vengono fissate regole generali, chiare e vincolanti, rimandando per la loro concreta attuazione ad un regolamento governativo, relativamente all’esaustiva disciplina delle situazioni giuridiche riconducibili alla legge, e ad un decreto ministeriale che stabilisca le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti internet.
La legge, alla cui elaborazione il CNIPA ha fattivamente contribuito, ha anche previsto l’emanazione di un regolamento d’attuazione e di un decreto ministeriale sui criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità, ovvero le modalità con cui può essere richiesta la valutazione, i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione, il logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità, le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso. Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie ha incaricato il CNIPA di predisporre gli schemi di tali provvedimenti, la cui adozione è prevista nel corso del 2005.

In conseguenza di quanto precede, le attività del CNIPA hanno spaziato su un orizzonte più ampio di quello originariamente immaginato. Nel 2004 è stata condotta la definizione delle metodologie e delle regole tecniche necessarie per garantire ai cittadini ed ai dipendenti i livelli di accessibilità previsti dalla legge, con particolare attenzione al coinvolgimento ed alla condivisione delle scelte operate e tradotte in norme. In altre parole, fermo restando l’obiettivo primario di fornire un miglior servizio agli utenti, e nonostante la problematica affrontata fosse di assoluta avanguardia, sono stati sistematicamente coinvolti tutti i principali operatori del settore (associazioni di categoria, produttori, enti pubblici…) per individuare soluzioni non solo condivise e coerenti con gli standard attualmente in uso a livello mondiale ma anche aperte a successive modifiche ed implementazioni che si dovessero rendere opportune in futuro. Il lavoro svolto è stato ed è seguito con molto interesse ed apprezzamento dai più qualificati centri di competenza nazionali ed internazionali (W3C, UE, ISO…).

Per assicurare che anche i supporti didattici multimediali, ed in particolare i libri della scuola dell’obbligo in versione elettronica, siano accessibili agli alunni disabili (obiettivo, che dovrà concretizzarsi in appositi decreti ministeriali interessanti oltre al MIT anche il MIUR ed i Beni Culturali) il CNIPA ha svolto numerosi incontri per conciliare le esigenze e le preoccupazioni del mondo editoriale con le esperienze già in essere e soprattutto con le aspettative e le necessità espresse dalle “categorie deboli”.

È stata programmata ed attuata una vasta campagna di sensibilizzazione e di informazione che comprende la pubblicazione di una collana CNIPA dal titolo “Quaderni dell’accessibilità”, attraverso i quali vengono illustrate norme tecniche o legislative, nonché esperienze e realizzazioni che possono tornare utili a quanti intendono applicare le “buone prassi” dell’accessibilità e dell’inclusione connesse alle nuove tecnologie. Sono state inoltre attuate altre iniziative promozionali, tra cui figurano gli interventi ai principali Convegni e Mostre (Torino, Venezia, Salerno, Milano, Parma, Forum PA, Handimatica,..), la pubblicazione di articoli sui giornali e sui siti web specializzati, la stampa di un calendario da tavolo, l’organizzazione del Premio PA Aperta, la pubblicazione di Quaderni ed opuscoli monografici.

È stato inoltre creato nell’ambito del CNIPA un Centro di competenza per fornire costantemente riferimento e consulenza per numerose strutture private, amministrazioni e singoli cittadini. Il fenomeno ha accelerato la definizione di un piano di formazione rivolto a quanti, lavorando nella P.A., sono interessati al tema dell’accessibilità. Detto piano comprende: dipendenti disabili (opportunità di riqualificazione professionale, lotta all’emarginazione, telelavoro), specialisti informatici (standard di riferimento, progettazione del nuovo, adeguamento dell’esistente.), dirigenti di settore (strategie, razionali, responsabilità). Anche in questo caso la concreta accessibilità dei servizi pubblici comporterà un miglior fruibilità non solo per le categorie deboli ma per l’intera comunità.

È anche allo studio, approfittando anche del continuo flusso di segnalazioni che produttori, utenti ed amministrazioni indirizzano a CNIPA e MIT, la creazione di un Osservatorio che renda disponibili al più ampio numero di interessati i dati più significativi sugli ausili disponibili e sulle best practice.

Per informazioni rivolgersi al Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione – Via Isonzo n.21/b – 00198 Roma (www.www.cnipa.gov.it)

Storiadeisordi

Legge 9 gennaio 2004, n. 4
Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004
Art. 1.
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle norme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di  legge, non possono fare parte persone disabili.
Art. 4.
(Obblighi per l’accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, almateriale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 6.
(Verifica dell’accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge;

        b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all’articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l’accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l’accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
Art. 8.
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilità.
Art. 9.
(Responsabilità)
1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo  7, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità;
b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l’accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 11.
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui all’articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 12.
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. nw011 (2005)


 Newsletter della Storia dei Sordi n.11 del 13 aprile 2006

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