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Testamenti e lasciti – Decreto Legislativo 4.12.1997

Numerosi lettori de “Parole & Segni”, Mensile di informazione, cultura, attualità e politica dei Sordi Italiani, organo dell’ENS, ci chiedono indicazioni per il caso di redazione di testamento.
Ritenendo l’argomento di interesse generale e per favorire gli interessati si riportano considerazioni e notizie al riguardo.
L’ENS, Ente morale provvisto di personalità giuridica ed operante in un campo socialmente rilevante quale è quello della rappresentanza, tutela e assistenza dei sordomuti, presenta caratteristiche e requisiti tali che gli hanno consentito di essere qualificato come ONLUS, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Come è noto le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – si collocano all’interno della categoria degli enti non commerciali che in quanto tenuti a perseguire esclusivi scopi di solidarietà sociale, devono operare senza fine di lucro e sono pertanto avulsi dalla logica del profitto.
Le ONLUS operano nei settori dell’assistenza sociale e socio – sanitaria (area anziani, area dell’handicap e della disabilità, area della tossicodipendenza, area delle malattie mentali), della assistenza sanitaria, della benificienza, dell’istruzione e della formazione, della tutela dei beni di interesse storico e artistico e della natura, dell’ambiente, dell’arte, dello sport, e dei diritti civili.
In quanto ONLUS l’ENS può, pertanto, fruire delle agevolazioni tributarie previste dal decreto 460/97 in favore delle ONLUS e in particolare fra queste, è il caso di ricordare, secondo quanto disposto dall’art. 19, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni. L’ENS infatti può essere destinatario di donazioni, eredità e legati senza necessità di particolari adempimenti e autorizzazioni.
Con riguardo ai lasciti derivanti da successione mortis causa che possono essere disposti in favore dell’Ente in virtù di testamento, si ritiene utile ricordare che per l’ordinamento giuridico italiano sussistono tre tipi di testamento:
1) testamento olografo, cioè predisposto totalmente e direttamente dall’interessato;
2) testamento pubblico tramite notaio;
3) testamento segreto tramite notaio.
Con riguardo alle tre figure di cui sopra, si precisa che il testamento olografo deve essere scritto interamente a mano dell’interessato. Se servono più fogli, è bene utilizzare fogli uso bollo composti da quattro pagine ed in ogni caso è bene firmare sempre alla fine di ogni pagina. Per la validità del testamento non è necessario usare formule sacramentali ma occorre che si specifichi molto chiaramente ciò che si vuole e che si indichi la data.
Gli altri due tipi di testamento prevedono l’intervento del notaio.
Il testamento segreto è del tutto simile al testamento olografo (è scritto cioè di pugno del testatore) è chiuso con sigillo o messo in una busta sigillata e consegnato in presenza di testimoni al notaio che redige verbale di deposito.
Il testamento segreto può essere ritirato e comunque qualsiasi testamento successivo – anche olografo – annulla i precedenti per le disposizioni non compatibili.
Il testamento pubblico è redatto direttamente dal notaio. Il testatore dichiara, in presenza di testimoni, le proprie volontà al notaio che le raccoglie e ne redige verbale.
Anche il sordo, il muto e il sordomuto possono fare testamento pubblico e in tal caso si applica l’art. 56 della legge n. 89/1913, cui rinvia l’art. 603, 4° comma del codice civile.
Esso, con specifico riferimento alle formalità della lettura dell’atto, prescrive che, laddove il testatore sia sordo integrale, debba leggere personalmente l’atto e che di ciò sia fatta menzione nel documento.
Se il sordo non sa leggere, occorre l’intervento di un interprete, nominato dal Presidente del Tribunale.
Per la validità del testamento pubblico del sordomuto, occorre inoltre la presenza di due testimoni. Se il sordo è anche analfabeta occorre la presenza di quattro testimoni.
La legge distingue fra successione con testamento e successione senza testamento e comunque anche in presenza di testamento bisogna considerare che non possono essere violate alcune norme sulla quota di riserva, cioè sul diritto di alcune persone di avere assegnate comunque, anche se il testatore ha espresso una
diversa volontà, ben precise percentuali del patrimonio lasciato in eredità.
Tali norme sono contenute nel codice civile e a tal fine si possono consultare gli articoli 536 e seguenti.
Le persone favorite, chiamate legittimari, sono il coniuge, i figli e gli ascendenti (genitori e, in mancanza di questi o in caso di rinuncia all’eredità da parte loro, i nonni, i bisnonni, ecc).
Le principali norme che prevedono la riserva sono le seguenti:
a) Se il genitore lascia un solo figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio e pertanto il testatore può disporre come vuole solo dell’altra metà. Se i figli sono di più, a loro è riservata la quota di due terzi da dividersi in parti uguali tra loro.
b) Se chi muore non lascia figli ma solo ascendenti, (genitori, nonni, bisnonni) è riservato loro un terzo del patrimonio e della restante parte il testatore può disporre come vuole.
c) Il coniuge ha diritto a metà del patrimonio se non ci sono figli e quindi il testatore può disporre della residua metà.
Se vi è il coniuge e un solo figlio è loro riservata la quota di un terzo ciascuno e pertanto il testatore può disporre della restante terza parte dell’eredità.
Se chi muore lascia il coniuge e più figli, al coniuge spetta un quarto del patrimonio e ai figli la metà da dividersi in parti uguali tra loro. Del restante quarto il testatore può disporre come vuole.
d) Se chi muore lascia solo il coniuge e gli ascendenti, ma non i figli, al coniuge è riservata la metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto.
In ogni caso al coniuge sono riservati i diritti di abitazione, vita naturaldurante, sulla casa coniugale e sui mobili che l’arredano, se questi ultimi sono di proprietà del defunto o di proprietà comune.
In considerazione di tutte le norme sopra indicate è il caso che nel compilare il proprio testamento l’interessato valuti attentamente il suo patrimonio onde non cedere le specifiche quote di riserva e non dar luogo quindi a problemi dopo la morte, come ad esempio una lite giudiziaria per la riduzione delle disposizioni che violano la legge.
Si è ritenuto utile divulgare con il presente articolo le notizie e i chiarimenti in materia testamentaria per agevolare il socio dell’ENS o simpatizzante o benefattore che volesse tenere presente l’ENS nel proprio testamento, in virtù delle alte finalità sociali e morali che l’Ente persegue. Da Parole & Segni, n.1/2, del 2000.


Un testamento olografo in favore dell’ENS può essere redatto secondo il seguente schema.

MIO TESTAMENTO
Oggi (giorno/mese/anno) io sottoscritto (nome/cognome/luogo e data di nascita) nel pieno possesso delle mie facoltà e libero da condizionamenti, dispongo con il presente atto delle mie sostanze e dei miei beni per il giorno in cui avrò cessato di vivere.
Lascio all’Ente Nazionale Sordomuti per la Protezione e l’Assistenza dei Sordomuti
ENS con sede in Roma Via Gregorio VII n. 120 il diritto di proprietà sui seguenti beni, per gli scopi dell’Ente:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Lascio inoltre all’ENS la somma di Euro________

Firma per esteso


Per nominare l’ENS erede universale di ogni propria sostanza la formula è la seguente

MIO TESTAMENTO
Oggi (giorno/mese/anno) io sottoscritto (nome/cognome/luogo e data di nascita) nel pieno possesso delle mie facoltà e libero da condizionamenti, dispongo con il presente atto delle mie sostanze e dei miei beni per il giorno in cui avrò cessato di vivere.
Nomino quale mio erede universale l’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordomuti E.N.S. con sede in Roma Via Gregorio VII, 120 e lascio ad esso ogni mio bene e sostanza per gli scopi perseguiti dall’Ente.
Firma per esteso.

N.B. Il testamento olografo deve essere scritto per intero direttamente dal testatore.

antonio-magarotto

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